Termine di referendum: 6 ottobre 2011

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) Modifica del 17 giugno 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20101, decreta: I La legge federale del 3 ottobre 20032 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 9a

Sezione 3a: Correzione retroattiva dei versamenti di compensazione Art. 9a Il Consiglio federale corregge retroattivamente i versamenti di compensazione errati nell'ambito della perequazione delle risorse o della compensazione degli oneri qualora l'errore:

1

a.

sia dovuto a un'inesattezza di rilevamento, di trasmissione o di trattamento dei dati; e

b.

abbia rilevanti ripercussioni finanziarie per almeno un Cantone.

Il Consiglio federale effettua la correzione al più tardi quando l'anno di calcolo interessato dall'errore è utilizzato per l'ultima volta per calcolare i versamenti di compensazione.

2

Il Consiglio federale stabilisce annualmente la soglia di rilevanza delle ripercussioni finanziarie secondo il capoverso 1 lettera b. A tal fine si basa sul potenziale di risorse pro capite medio degli abitanti della Svizzera.

3

Se le condizioni per la correzione sono adempiute, i versamenti di compensazione vengono adeguati alla prossima scadenza utile. All'occorrenza, l'adeguamento può estendersi su più anni.

4

1 2

FF 2010 7613 RS 613.2

2010-1657

4405

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 20113 Termine di referendum: 6 ottobre 2011

3

FF 2011 4405

4406