Termine per la raccolta delle firme: 25 luglio 2012

Iniziativa popolare federale «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)», presentata il 14 dicembre 2010; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)», presentata il 14 dicembre 2010, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Alleva Vania, Hallerstrasse 53, 3012 Bern 2. Carobbio Guscetti Marina, Via Tamporiva, 6533 Lumino 3. Carrupt Alain, Route du Moulin 33, 1782 Belfaux 4. Chollet Clarence, La Corbatière 167, 2314 La Sagne 5. Demierre Anne-Claude, rue des Agges 62, 1635 La Tour-de-Trême 6. Dobler Loïc, Chemin du Bé 5, 2855 Glovelier 7. Dolivo Jean-Michel, av. Vinet 14, 1004 Lausanne 8. Fehr Hans-Jürg, Pilatusstrasse 60, 8203 Schaffhausen 9. Hauswirth Valérie, Wisentalstrasse 6, 8185 Winkel

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2011­0132

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Iniziativa popolare federale

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Lenzin Danièle, Eglistrasse 3, 8004 Zürich Leuenberger Ueli (Ulrich), rue des Sources 4, 1211 Genève 4 Levrat Christian, Rte des Colombettes, 1628 Vuadens Lurati Saverio, via Marena 2, 6952 Canobbio Mäder Ueli, In den Klosterreben 13, 4052 Basel Meyer Mattea, Zürcherstrasse 65, 8406 Winterthur Pelizzari Alexander, Rue des Deux Ponts 24, 1205 Genève Prelicz-Huber Katharina, Hardturmstrasse 366, 8005 Zürich Rechsteiner Paul, Davidstrasse 45, 9000 St. Gallen Rieger Andreas, Bahnhofstrasse 24, 8800 Thalwil Théraulaz Pierre, Route d'Arnier 34, 1092 Belmont-sur-Lausanne Tissot Georges, rue Zurlinden 5, 1207 Genève Tschäppät Alexander, Merzenacker 70, 3006 Bern Tuti Giorgio, Bündtenweg 33, 4513 Langendorf Weber-Gobet Marie-Thérèse, Venusweg 19, 3185 Schmitten Zemp Beat W., Erlistrasse 7, 4402 Frenkendorf Ziegler Jean, Chemin Croix de Plomb 13A, 1281 Russin

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Iniziativa sui salari minimi, Unione sindacale svizzera USS, Monbijoustrasse 61, casella postale, 3000 Berna 23, e pubblicata nel Foglio federale del 25 gennaio 2011.

11 gennaio 2011

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 110a

Protezione dei salari (nuovo)

La Confederazione e i Cantoni adottano misure intese a proteggere i salari sul mercato del lavoro.

1

A tal fine promuovono in particolare la determinazione nei contratti collettivi di lavoro di salari minimi usuali per il luogo, la professione e il ramo, nonché la loro osservanza.

2

La Confederazione stabilisce un salario minimo legale. Quest'ultimo vale per tutti i lavoratori come limite inferiore vincolante del salario. Per rapporti di lavoro particolari, la Confederazione può emanare normative derogatorie.

3

Il salario minimo legale è adeguato periodicamente all'evoluzione dei salari e dei prezzi, ma almeno nella misura dell'indice delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

4

Le normative derogatorie e gli adeguamenti del salario minimo legale all'evoluzione dei salari e dei prezzi sono emanati con la collaborazione delle parti sociali.

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4

I Cantoni possono stabilire supplementi vincolanti al salario minimo legale.

RS 101

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Iniziativa popolare federale

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo)5 8. Disposizione transitoria dell'art. 110a (Protezione dei salari) Il salario minimo legale ammonta a 22 franchi all'ora. All'entrata in vigore dell'articolo 110a sarà aggiunta l'evoluzione dei salari e dei prezzi di cui all'articolo 110a capoverso 4 intervenuta dall'anno 2011.

1

I Cantoni designano l'autorità competente per l'esecuzione del salario minimo legale.

2

Il Consiglio federale pone in vigore l'articolo 110a al più tardi tre anni dopo la sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

3

Se entro tale termine non sarà posta in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza, con la collaborazione delle parti sociali, le necessarie disposizioni esecutive.

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Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).