Termine di referendum: 6 ottobre 2011

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza) Modifica del 17 giugno 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 3 dicembre 20101; visto il parere del Consiglio federale del 2 febbraio 20112, decreta: I La legge sul Parlamento del 13 dicembre 20023 è modificata come segue: Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva e lett. ac 2

Il singolo parlamentare non ha diritto a informazioni: a.

inerenti alle procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale;

b.

classificate come confidenziali o segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali;

c.

che devono essere trattate in modo confidenziale per ragioni inerenti alla protezione della personalità.

Art. 11a

Ricusazione

Nell'esercizio dell'alta vigilanza secondo l'articolo 26, i membri di commissioni o di delegazioni si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse personale diretto oppure qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi. La difesa di interessi politici, in particolare a nome di enti pubblici, partiti o associazioni, non costituisce motivo di ricusazione.

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1 2 3

FF 2011 1683 FF 2011 1705 RS 171.10

2010-3290

4327

Legge sul Parlamento

Nei casi controversi la commissione interessata o la delegazione decide definitivamente sulla ricusazione dopo aver sentito il membro interessato.

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Art. 53 cpv. 2 La Delegazione sorveglia l'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative ed esamina l'azione dello Stato nei settori che devono rimanere segreti poiché la loro conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

2

Art. 150 cpv. 2, frase introduttiva e lettere a e b 2

Le commissioni e le sottocommissioni non hanno diritto di esigere informazioni: a.

inerenti alle procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale;

b.

classificate come segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

Art. 153

Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza

Oltre ai diritti d'informazione di cui all'articolo 150, le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi, in applicazione dell'articolo 156, qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori. Esse possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti.

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Possono raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni all'Amministrazione federale, sempreché ciò sia necessario all'esercizio dell'alta vigilanza. L'articolo 156 è parimenti applicabile alle persone esterne all'Amministrazione federale che sono state precedentemente al servizio della Confederazione.

È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo 42 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 19474.

2

In applicazione analogica degli articoli 49, 50 e 201­209 del Codice di procedura penale5, le commissioni di vigilanza possono citare, su decisione del presidente della Commissione, persone soggette all'obbligo di informare e, in caso di assenza ingiustificata, sottoporle ad accompagnamento coattivo da parte di organi di polizia federali e cantonali.

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Le decisioni relative alle citazioni e all'accompagnamento coattivo possono essere impugnate mediante opposizione entro dieci giorni dinanzi al presidente della Camera a cui appartiene il presidente della Commissione che ha preso la decisione.

L'opposizione non ha effetto sospensivo. Se constata che la decisione è illegale o sproporzionata, il presidente della Camera può accordare all'opponente una riparazione. La decisione su opposizione è definitiva.

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4 5

RS 273 RS 312.0

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Legge sul Parlamento

5 Prima di interrogare un membro del Consiglio federale, le commissioni di vigilanza lo informano esaurientemente sull'oggetto dell'interrogatorio. Informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono o gli erano subordinate. Sentono il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o prima di farsi consegnare documenti.

Le commissioni di vigilanza decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione. Non hanno alcun diritto di farsi consegnare:

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a.

i verbali delle sedute del Consiglio federale;

b.

i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

Prendono provvedimenti appropriati a tutela del segreto giusta l'articolo 150 capoverso 3. A tale scopo, nonché per il caso in cui i loro diritti d'informazione non fossero sufficienti per esercitare l'alta vigilanza, possono incaricare le loro delegazioni di chiarire una questione concreta. Emanano istruzioni sulla tutela del segreto applicabili nel loro settore di competenza. A tal fine limitano in particolare l'accesso ai corapporti.

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Art. 154 cpv. 2 e 3 Per adempiere i loro compiti, le delegazioni delle commissioni di vigilanza hanno, oltre ai diritti d'informazione di cui agli articoli 150 e 153, il diritto di:

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a.

farsi consegnare: 1. i verbali delle sedute del Consiglio federale, 2. i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali;

b.

interrogare persone in veste di testimoni; per la citazione e l'accompagnamento coattivo l'articolo 153 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.

La Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione ricevono costantemente tutte le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi. Stabiliscono congiuntamente i dettagli della loro trasmissione, consultazione e conservazione.

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Legge sul Parlamento

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 giugno 20116 Termine di referendum: 6 ottobre 2011

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FF 2011 4327

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