02.020 Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco del 20 febbraio 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 febbraio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-2595

2453

Compendio Da anni il Consiglio federale persegue l'obiettivo di procurare entrate supplementari alla Confederazione mediante un aumento dell'imposta sul tabacco, nonché di approssimare l'onere fiscale svizzero sul tabacco al livello minimo praticato nell'UE. Il prodotto netto dell'imposta sul tabacco è obbligatoriamente devoluto al finanziamento dei contributi federali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità come pure delle prestazioni complementari. La competenza del Consiglio federale di aumentare l'imposta sul tabacco è ormai quasi esaurita. Resta soltanto una percentuale pari al 9,64 per cento (sul 50%), che consente un ulteriore aumento di 10 centesimi sul prezzo del pacchetto.

Con l'ultimo aumento d'imposta in virtù dell'attuale competenza, il prezzo delle marche più diffuse passerà dunque da 4,80 a 4,90 franchi a pacchetto e l'onere fiscale dal 51,33 al 52,18 per cento del prezzo di vendita al minuto (onere fiscale minimo praticato nell'UE: 57%). Queste cifre non comprendono gli eventuali aumenti di prezzo decisi dai produttori di sigarette.

Dopo il ristabilimento della competenza, i futuri aumenti d'imposta saranno calcolati sulle aliquote vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge. Non essendo ancora noto il momento in cui il Consiglio federale esaurirà la sua competenza, si prevede che l'entrata in vigore della nuova competenza sia fissata in concomitanza con l'ultimo aumento d'imposizione secondo la competenza tuttora vigente, oppure, qualora il termine di referendum non fosse ancora trascorso, in concomitanza con il primo aumento d'imposta in virtù della nuova competenza.

2454

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

Da anni il nostro Collegio si è fissato l'obiettivo di procurare entrate supplementari alla Confederazione mediante l'aumento dell'imposta sul tabacco, nonché di approssimare progressivamente l'onere fiscale svizzero al livello minimo praticato nell'UE.

Il prodotto netto dell'imposta sul tabacco è obbligatoriamente devoluto al finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, come pure delle prestazioni complementari. Dal 1990 abbiamo aumentato otto volte l'imposta sul tabacco, come si vede qui appresso (aumento in centesimi sul prezzo di vendita al minuto [PVD] in franchi per pacchetto): 1.5.1990

in centesimi su un PVD di

1.3.1993

1.3.1994

1.3.1995

1.3.1996

1.3.1997

1.1.1999

1.1.2001

20

20

20

20

20

20

30

10

3.10

3.30

3.50

3.70

3.90

4.10

4.50

4.70

Negli anni 1998, 2000 e 2001 anche l'industria del tabacco ha deciso aumenti di 10 centesimi a pacchetto.

L'allegato I contiene informazioni dettagliate sull'evoluzione dei prezzi e dell'imposta sul tabacco dal 1972. Nonostante il costante regresso delle vendite, il prodotto dell'imposta sul tabacco è in continuo aumento dal 1976 (allegato 2).

Nell'ambito dei provvedimenti di risanamento delle finanze federali 1994, si è anche rinnovata la nostra competenza di aumentare le aliquote d'imposta sui tabacchi manufatti (cfr. messaggio del 19 ottobre 1994, FF 1995 I 65). Inoltre, il 24 marzo 1995, l'articolo 11 capoverso 2 lettera b della legge federale sull'imposizione del tabacco (RS 641.31) è stato così modificato (RU 1996 585): «Il Consiglio federale può aumentare del 50 per cento al massimo le aliquote d'imposta che entrano in vigore il 1° marzo 1996 per cofinanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle prestazioni complementari della medesima.» La competenza di aumentare le aliquote d'imposta del nostro Collegio si riferisce all'imposta stabilita per pezzo e all'imposta minima per pezzo, ma non alla porzione d'imposta relativa al prezzo di vendita al minuto (versione secondo n. 1 e allegato IV della legge federale del 24 marzo 1995; RU 1996 585).

L'aliquota d'imposta specifica sulle sigarette entrata in vigore il 1° marzo 1996 (fr. 45.­ per 1000 pezzi [per mille] nel frattempo è stata aumentata tre volte: ­

con l'ordinanza del 18 dicembre 1996 che modifica la tariffa d'imposta sulle sigarette (RU 1997 378, aumento del 15%);

­

con l'ordinanza del 28 settembre 1998 che modifica la tariffa d'imposta sulle sigarette e la carta da sigarette (RU 1998 2350, aumento del 18,29%);

2455

­

con l'ordinanza del 2 ottobre 2000 che modifica la tariffa d'imposta sulle sigarette e la carta da sigarette (RU 2000 2485, aumento del 7,07%).

Il 5 giugno 2001, nell'ambito del Programma nazionale 2001-2005 per la prevenzione del tabagismo, abbiamo deciso che, tenuto conto delle vendite nelle regioni di frontiera, l'imposta svizzera sulle sigarette deve approssimarsi al tasso minimo praticato nell'UE.

La modifica della legge sull'imposizione del tabacco è necessaria perché la nostra competenza di aumentare le aliquote d'imposta sul tabacco è pressoché esaurita. La competenza rimanente del 9,64 per cento (su 50%) consente ancora un aumento dell'aliquota d'imposta di 10 centesimi sul prezzo del pacchetto. In tal modo l'attuale competenza del nostro Collegio di aumentare l'imposizione sul tabacco sarà impiegata per un ulteriore 7,55 per cento, ovvero sarà utilizzata fino al 47,91 per cento. Il restante 2,09 per cento rimarrà inutilizzato, perché non consente più un aumento di prezzo arrotondato. Il preposto alla sorveglianza dei prezzi non ammette aumenti di imposta accompagnati da un aumento dei prezzi.

Con l'ultimo aumento d'imposta in virtù della competenza attuale, il prezzo delle marche più vendute ­ fermo restando tutto il resto ­ passerà da 4,80 a 4,90 franchi a pacchetto e l'onere fiscale dal 51,33 al 52,18 per cento del prezzo di vendita al minuto (onere fiscale minimo UE: 57%).

1.2

Risultati della procedura preliminare

1.2.1

È opportuno che il Consiglio federale prosegua l'attuale politica d'imposizione del tabacco?

L'industria del tabacco e le organizzazioni dei settori ad essa legati ­ la Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse), l'Unione svizzera dei fiduciari, l'Unione cantonale delle arti e mestieri, l'Unione svizzera degli imprenditori, l'Unione svizzera dei contadini, l'Associazione svizzera dei banchieri, l'Unione sindacale svizzera, la Federazione delle società svizzere degli impiegati, la Federazione svizzera dei sindacati cristiani e la Società svizzera degli impiegati di commercio ­ approvano incondizionatamente la presente modifica, ritenendola ragionevole. Si rallegrano esplicitamente dell'intenzione espressa dal Consiglio federale di continuare la politica d'imposizione del tabacco finora praticata e di tenere conto delle considerazioni di natura economica come pure della redditività dell'imposta. Sono del parere che si debba vegliare con particolare attenzione sulla struttura dei prezzi in Svizzera rispetto ai Paesi limitrofi, poiché altrimenti si assisterebbe a un calo massiccio delle vendite nelle regioni di frontiera e nell'ambito turistico, si rischierebbe una diminuzione delle entrate e il contrabbando diventerebbe più attraente. La questione della compatibilità con l'UE appare un argomento fallace, in quanto prende in considerazione soltanto l'elemento fiscale, senza tenere conto di altri importanti fattori quali il prezzo di vendita al minuto o la struttura del commercio.

La politica d'imposizione del tabacco appare scarsamente adeguata come strumento di prevenzione. La giusta via sarebbe invece un miglioramento della collaborazione in materia di prevenzione del tabagismo mediante il coinvolgimento di tutte le parti interessate. Da questo punto di vista, un aumento artificiale del prezzo del tabacco

2456

manufatto mediante la tariffa d'imposta non sarebbe giusto. Una simile politica fiscale produrrebbe, tra l'altro, risultati socialmente inaccettabili.

Venticinque Cantoni approvano esplicitamente o tacitamente una nuova competenza di aumentare l'imposizione del Consiglio federale del 50 per cento. Un solo Cantone emette riserve circa la portata dei futuri aumenti (cfr. n. 1.2.2) e 8 Cantoni desiderano impiegare il prodotto dell'imposta sul tabacco anche ai fini della prevenzione (cfr. n. 1.2.4).

Prendiamo atto che i destinatari precitati e 25 Cantoni appoggiano la nostra attuale politica in materia d'imposizione del tabacco e approvano una competenza di aumentare l'imposta del 50 per cento. Intendiamo quindi continuare tale politica e adoperarci anche in futuro per conseguire il miglior reddito fiscale possibile. Oltre all'obiettivo di redditività dell'imposta sul tabacco, non vanno però trascurate anche considerazioni di ordine economico e di politica sanitaria (cfr. Programma nazionale 2001-2005 per la prevenzione del tabagismo). Cercheremo di evitare il collasso delle vendite nelle regioni di frontiera e nell'ambito turistico, come pure la diminuzione delle entrate. Ci prefiggiamo inoltre di impedire, grazie a una politica fiscale appropriata, l'apparizione del mercato nero e del contrabbando organizzato, nonché di raggiungere, a media o a lunga scadenza, un livello d'imposta sulle sigarette compatibile con l'UE. Date tali premesse, l'imposta sul tabacco appare un mezzo di prevenzione perfettamente adeguato e non ha conseguenze negative dal profilo sociale.

1.2.2

In futuro l'imposta sul tabacco deve essere aumentata massicciamente, anziché moderatamente?

Quattordici organizzazioni di prevenzione del tabagismo (su 17), un Cantone e il Groupement romand des services de santé publique (GRSP) sono del parere che le considerazioni di politica sanitaria devono prevalere su quelle di politica economica e finanziaria. Numerosi studi documenterebbero che un'imposta più elevata costituisce un efficace provvedimento dissuasivo, riducendo il consumo, soprattutto fra i giovani. Con l'entrata in vigore della modifica di legge, al Consiglio federale dovrebbe quindi essere accordata la competenza di incrementare le aliquote d'imposta vigenti con due aumenti scaglionati del 40 per cento ciascuno.

Questa esigenza è in contraddizione con la politica fiscale in materia di tabacco finora praticata dal nostro Consiglio (cfr. n. 1.1). L'opinione che sostanziali aumenti dell'imposta inducano necessariamente un calo del consumo nonché, simultaneamente, un incremento delle entrate, è errata. La teoria di Laffer (la cosiddetta curva di Laffer) conferma l'esistenza di una relazione fra prodotto fiscale e aliquota d'imposta: l'aumento di quest'ultima genera maggiori entrate. Tuttavia, a partire da una determinata aliquota o dal prezzo di vendita al minuto corrispondente, il prodotto fiscale ricomincia a diminuire, segnatamente per le ragioni qui appresso: ­

il consumatore ricorre a prodotti di sostituzione sottoposti a onere fiscale inferiore. Si tratta in questo caso di sigarette a buon mercato, di qualità scadente (e quindi maggiormente nocive), oppure di sigarette fatte a mano;

­

le vendite nelle regioni di frontiera e nell'ambito turistico vengono meno.

Anzi, sono i frontalieri e i turisti svizzeri a rifornirsi all'estero. Ne consegue 2457

un massiccio calo delle vendite e anche una netta riduzione delle entrate (fino a circa 100 mio di fr.), senza che per questo in Svizzera si fumi meno; ­

il mercato nero e il contrabbando (il contrabbando organizzato di prodotti esteri esenti da imposizione come pure il piccolo contrabbando di sigarette estere soggette a imposizione ma di basso costo) diventano lucrativi. Una volta che queste reti illegali si sono create, è quasi impossibile smantellarle, e per giunta sono utilizzate anche ad altri fini illeciti. Questi motivi hanno spinto il Canada, nel 1994, a revocare un aumento dell'imposizione e la Svezia, nel 1998, ad abbassare notevolmente l'imposta sul tabacco. In Inghilterra, dove il 1° ottobre 2001 il prezzo di vendita al minuto delle marche più diffuse era di franchi 10,59, una sigaretta su quattro proviene già dal mercato nero.

È vero che secondo studi scientifici un aumento di prezzo del 10 per cento induce un calo delle vendite del 4 per cento (principalmente fra i giovani). Conformemente a questa ipotesi, una regressione delle vendite del 4 per cento può anche essere matematicamente corretta dal profilo economico, ma la riduzione del consumo è invece considerevolmente inferiore per le ragioni suesposte (ricorso a prodotti di sostituzione, acquisti all'estero, apparizione del mercato nero e del contrabbando).

L'esigenza di incrementare le aliquote d'imposta vigenti al momento dell'entrata in vigore della modifica di legge con due aumenti scaglionati del 40 per cento ciascuno non è attuabile. Quand'anche ciò fosse possibile, sempre partendo dall'odierna situazione fiscale e di prezzo, le aliquote dovrebbero essere incrementate con due aumenti del 35,72 per cento ciascuno (ovvero un aumento di 70 centesimi a pacchetto) oppure del 40,83 per cento ciascuno (ovvero un aumento di 80 centesimi a pacchetto). Ciò perché, come già detto, il preposto alla sorveglianza dei prezzi autorizza solo aumenti d'imposta arrotondati (di 10, 20, 30 centesimi ecc.) per non consentire all'industria di aumentare i prezzi contemporaneamente all'aumento dell'imposta.

Ciò significa che in caso di aumento dell'imposta bisogna prima calcolare la quota dell'imposta ad valorem sul tabacco e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per cui solo la parte restante cade sotto l'imposta specifica sul tabacco. Qui appresso un esempio: Aumento di imposta e prezzo di 80 centesimi per pacchetto = fr. 40.­ per 1000 pezzi () Elemento ad valorem (25% di fr. 40.­)

fr. 10,000

IVA: 7,6% di fr. 40.­ (:107,6 × 7,6)

fr. 2,825

Elemento specifico (fr. 40.­ meno fr. 12,285)

fr. 27,175

Totale

fr. 40,000

fr. 66,652 (stato all'entrata in vigore della modifica di legge)

= 100,00%

fr. 27,175

=

40,83%

La situazione fiscale e di prezzo delle sigarette essendo soggetta a continui mutamenti, ne consegue che solo la competenza di aumentare l'imposizione proposta (50% [o più] sulle aliquote d'imposta vigenti al momento dell'entrata in vigore della

2458

modifica di legge) è attuabile. Una competenza superiore al 50 per cento è inutile, perché il livello minimo dell'UE sarà già superato con un aumento del 35,72 per cento.

1.2.3

Si deve preservare l'attrattiva della piazza svizzera dal profilo dell'industria delle sigarette?

Due organizzazioni di prevenzione del tabagismo su 17 ritengono inammissibile preservare l'attrattiva dell'industria svizzera delle sigarette, alla quale si potrebbero rimproverare decenni di comportamento eticamente scorretto. Inoltre ci si deve domandare perché le sigarette in Svizzera costano press'a poco come nei Paesi limitrofi, benché da noi l'imposta sul tabacco e quella sul valore aggiunto siano nettamente inferiori. Le autorità svizzere rinuncerebbero a entrate supplementari e tollererebbero che l'industria e il commercio del tabacco profittino della situazione lucrando su margini più ampi.

È noto che l'attrattiva di una piazza dipende dai fattori che la contraddistinguono, tra cui, segnatamente, lavoro, materiale, smercio, mezzi di comunicazione, mercato immobiliare, ambiente, tasse, infrastruttura e stabilità politica. In Svizzera, l'elevato livello qualitativo di tutti questi fattori va a beneficio non solo dell'industria del tabacco, ma di tutta la nostra economia. I dati qui appresso, relativi al 1995, illustrano la presenza dell'industria svizzera del tabacco: Posti a tempo pieno

10 200

(compresi posti indiretti presso i fornitori) Volume globale salari lordi (solo posti a tempo pieno, posti indiretti presso i fornitori non compresi; senza coltura e lavorazione del tabacco grezzo)

fr. 615,4 mio di fr.

Eccedente della bilancia commerciale per il tabacco

fr. 284,4 mio di fr.

Prodotto fiscale annuo per il budget dello Stato (produttori, collaboratori, consumatori)

fr. 396,0 mio di fr.

Contributi al finanziamento dell'AVS (compresi i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria svizzera del tabacco).

fr. 1,416 mia di fr.

In Svizzera, costi di produzione e di distribuzione superiori, l'elevato standard di organizzazione del mercato e di disponibilità del manufatto, come pure il vasto assortimento proposto generano prezzi di vendita al minuto più cari (così come accade per un gran numero di altri prodotti fabbricati nel nostro Paese) e di conseguenza il prezzo delle sigarette è pressoché pari a quello praticato in alcuni Paesi limitrofi.

2459

1.2.4

Il prodotto dell'imposta sul tabacco deve essere devoluto anche alla prevenzione?

Sedici organizzazioni di prevenzione (su 17) chiedono in sostanza l'istituzione di un fondo per la prevenzione del tabagismo. Tale richiesta è sostenuta anche da 8 Cantoni e dal GRSP. Tre di questi otto Cantoni e il GRSP sarebbero disposti a considerare anche l'impiego parziale del prodotto dell'imposta sul tabacco, per analogia con il 10 per cento del prodotto netto dell'imposizione sulle bevande distillate (art. 131 cpv. 3 Cost.). Quattro organizzazioni di prevenzione (su 17) vorrebbero abolire il fondo di finanziamento per il tabacco indigeno a favore di un fondo devoluto alla prevenzione. Un'organizzazione di prevenzione (su 17) chiede che il prodotto dell'imposta sul tabacco sia devoluto non più all'AVS, bensì alla prevenzione e alla copertura dei costi sanitari. Infine, un Cantone chiede che anche i Cantoni beneficino del prodotto dell'imposta sul tabacco.

La Costituzione federale (art. 112 cpv. 5) dispone che le prestazioni della Confederazione all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità come pure le prestazioni complementari sono coperte innanzi tutto con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco. Una diversa destinazione dell'imposta sul tabacco - per esempio per il finanziamento di un fondo per la prevenzione del tabagismo - necessiterebbe dunque una modifica costituzionale. Per tale motivo, il 5 giugno 2001, il nostro Collegio ha deciso di aumentare di 10 milioni di franchi fino al 2005 i contributi generali della Confederazione al budget della prevenzione del tabagismo.

Anche la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo rapporto del 6 aprile 2001 sull'iniziativa parlamentare Grobet del 23 giugno 2000 (00.432 Iv. Pa. Tabacco. Lotta agli effetti mortali) ha respinto un aumento dell'imposta sul tabacco volto al finanziamento della prevenzione, adducendo che l'onere fiscale sul tabacco è già sufficiente e che, inoltre, una simile disposizione richiederebbe una modifica costituzionale.

Alla richiesta di sopprimere i contributi alla coltura del tabacco in Svizzera e di abolire il fondo di finanziamento per il tabacco indigeno va replicato che la coltura del tabacco indigeno non è più sovvenzionata dal 1992. Il contributo per il finanziamento del tabacco indigeno è versato da fabbricanti e importatori e va a carico dei fumatori. Per giunta,
il tabacco indigeno sarebbe sostituito da tabacco d'importazione e l'obiettivo della prevenzione non sarebbe comunque raggiunto. Sono probabilmente tali ragioni ad aver indotto la maggioranza delle organizzazioni di prevenzione del tabagismo, tutti i Cantoni e il GSRP a rinunciare a chiedere l'abolizione del fondo di finanziamento per il tabacco indigeno.

2

Parte speciale

2.1

Nuova competenza di aumentare l'imposizione accordata al Consiglio federale (art. 11 cpv. 2 lett. b della legge sull'imposta del tabacco)

Dopo il ristabilimento della competenza, i futuri aumenti d'imposta saranno calcolati in base alle aliquote applicabili al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge. Non essendo attualmente ancora noto in quale momento esauri2460

remo la competenza di cui ancora disponiamo, abbiamo previsto di fissare l'entrata in vigore della nuova competenza in concomitanza con l'ultimo aumento secondo la competenza attuale, oppure, qualora il termine di referendum della modifica di legge non fosse ancora trascorso, in concomitanza con il primo aumento in base alla nuova competenza.

La base degli aumenti d'imposta secondo la nuova competenza sarà un'aliquota d'imposta specifica di franchi 66.652 per mille pezzi. Questo importo è composto dall'aliquota d'imposta specifica attuale di franchi 63.165 per mille pezzi e dalla competenza restante del nostro Consiglio di franchi 3.397 per mille pezzi, pari a un incremento di prezzo di 10 centesimi. L'Allegato IV della legge sull'imposta sul tabacco sarà conformemente adeguato.

Partendo da un prezzo delle sigarette di franchi 4,90 a pacchetto e dal presupposto che i fattori che lo determinano restino immutati (nessun aumento dell'IVA o di prezzo da parte dei fabbricanti) una maggiorazione dell'onere fiscale del 52,57 per cento (onere fiscale medio dell'UE: 57%) corrisponde a un aumento di prezzo di 70 centesimi a pacchetto (da fr. 4,90 a fr. 5,60). Si utilizzerebbe così il 35,72 per cento (sul 50%) della competenza conferitaci.

Per quanto concerne l'imposta sul tabacco relativa agli altri manufatti (allegati I-III della legge sull'imposta sul tabacco), si applica il diritto tuttora vigente; dopo la presente modifica di legge, conserveremo dunque la competenza di aumentare del 50 per cento le aliquote d'imposta vigenti il 1° marzo 1996.

3

Conseguenze

3.1

Conseguenze finanziarie per la Confederazione

Se ci è data la possibilità di proseguire la politica attuale d'imposizione del tabacco (cfr. n. 1.2.1), il volume globale delle vendite in Svizzera dovrebbe continuare a diminuire mentre il prodotto dell'imposta sul tabacco seguiterà ad aumentare.

Non è possibile valutare a lunga scadenza il comportamento dei consumatori e l'evoluzione delle entrate, poiché entrambi questi elementi dipendono da un gran numero di fattori che non possono essere determinati fin d'ora (aumenti di prezzo da parte dei fabbricanti, aumenti dell'IVA ecc.). Anche le vendite nelle regioni di frontiera e nell'ambito turistico possono influire considerevolmente sull'evoluzione delle entrate (cfr. n. 1.2.1).

Si può per altro dire che ­ partendo da un prezzo delle sigarette di fr. 4,90 a pacchetto e da un volume di vendite di 14,5 miliardi di pezzi ­ un aumento d'imposta di 10 centesimi produrrebbe entrate supplementari di 67 milioni di franchi (per la sola imposta sul tabacco) e, rispettivamente, di 73 milioni di franchi (imposta sul tabacco, IVA compresa) allorché un aumento d'imposta di 70 centesimi (pari a un onere fiscale di 57,27%; onere fiscale minimo nell'UE: 57%) produrrebbe entrate supplementari di 472 milioni di franchi (per la sola imposta sul tabacco) e, rispettivamente, di 508 milioni di franchi (imposta sul tabacco, IVA compresa).

2461

3.2

Conseguenze per l'economia

Il prodotto netto dell'imposta sul tabacco della Confederazione è esclusivamente devoluto al cofinanziamento dell'AVS/AI (art. 112 cpv. 5 Cost.). Di conseguenza, la modifica di legge è di pubblico interesse.

La disposizione è finalizzata al mantenimento del margine di manovra, della flessibilità e della libertà d'azione del Consiglio federale in materia di politica d'imposizione del tabacco.

Il meccanismo dei prezzi conserva la sua efficienza.

Cifre eloquenti relative all'industria e al commercio del tabacco si trovano al numero 1.2.3. Intendiamo preservare la buona posizione e l'attrattiva dell'industria svizzera delle sigarette anche nell'ambito della sua nuova competenza di aumentare l'imposizione del tabacco, grazie a una politica fiscale equilibrata.

L'esecuzione spetta alla Direzione generale delle dogane e può essere attuata senza aumentare l'effettivo del personale.

3.3

Altre conseguenze

Il progetto è conforme al Programma nazionale 2001-2005 per la prevenzione del tabagismo, da noi adottato il 5 giugno 2001.

Per quanto concerne i futuri aumenti dell'imposta sul tabacco, la difficoltà risiede nella divergenza fra gli obiettivi di politica finanziaria e quelli di politica sanitaria.

Con decisione del 28 settembre 1998 abbiamo incaricato il DFF di trovare un'intesa con il DFI (UFSP) prima delle trattative con l'industria delle sigarette.

4

Programma di legislatura

Il progetto figura nel programma di legislatura 1999-2003 (FF 2000 2037, n. A2, 2.3).

5

Rapporto con il diritto internazionale

OMC Il progetto è conforme all'articolo III dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) (RS 0.632.21; Trattamento nazionale non discriminatorio dei prodotti nazionali e importati).

UE Il sistema svizzero d'imposizione delle sigarette è già compatibile con l'UE; l'onere fiscale minimo praticato nell'UE del 57 per cento del prezzo di vendita al minuto, per contro, non è ancora stato raggiunto (cfr. direttive del Consiglio 92/79/CEE del 19 ottobre 1992 e 95/96/CE del 27 novembre 1995).

2462

6

Base giuridica

6.1

Costituzionalità

Le modifiche poggiano sulla base costituzionale vigente (art. 31bis, 32 e 41bis cpv. 1 lett. c e cpv. 2 e 3 vCost., rispettivamente art. 95 cpv. 1, 131 cpv. 1 lett. a, 134 e 164 cpv. 1 nCost.).

6.2

Delega di competenze legislative

Il progetto prevede la delega al Consiglio federale delle competenze legislative di emanare ordinanze complementari. Le condizioni di concretizzazione sono adempiute.

3282

2463

Allegato 1

Evoluzione dei prezzi e dell'imposta sul tabacco in Svizzera

Quota parte dell'imposta sul tabacco Prezzo di un pacchetto di sigarette 1) Osservazione:

­ aumento di 10 ct. dell'imposta sul tabacco dal mese di gennaio 2001 ­ aumento di 10 ct. del prezzo dell'industria dal mese di novembre 2001

2464

Allegato 2

Vendite delle sigarette e introiti provenienti dall'imposizione del tabacco in Svizzera 17 500 000 Sciopero in Italia 17 000 000

Vendite in Svizzera Introiti provenienti dall'imposizione del tabacco

16 500 000

15 500 000 15 000 000

milioni di fr.

1000 pezzi

16 000 000

14 500 000 14 000 000 13 500 000 13 000 000

* Fonte: Comunità dell'industria svizzera delle sigarette (CISC)

2465