Decreto federale I Versione corretta1 concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002 del 12 dicembre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale2; visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 20014, decreta:

Art. 1

Preventivo e eccedenza preventivata

1

È approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2002, articolato come segue: ­

spese per 51 249 156 670 franchi,

­

introiti per 50 955 302 600 franchi,

­

eccedenza di introiti nel preventivo finanziario di 293 854 070 franchi,

­

eccedenza preventivata nel conto economico di 3 799 385 804 franchi.

2

È approvato il preventivo della Cassa pensioni della Confederazione per il 2002, articolato come segue: spese per 1 833 000 000 franchi, introiti per 2 422 000 000 franchi e un'eccedenza di introiti di 589 000 000 franchi.

Art. 2

Retribuzioni del personale

1

Le retribuzioni del personale nell'ambito dei crediti per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale, senza il settore dei politecnici, i Tribunali federali, il Controllo federale delle finanze e i servizi del Parlamento sono limitate, nel 2002, a 3 076 054 300 franchi.

2

Le retribuzioni del personale dei Tribunali federali sono limitate, nel 2002, a 35 555 000 franchi.

3

Le retribuzioni del personale del Controllo federale delle finanze sono limitate, nel 2002, a 12 200 000 franchi.

1 2 3 4

Sostituisce quella pubblicata nel FF 2001 5805.

RS 101 RS 611.010 Non pubblicato nel FF.

2002-1867

5253

Preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002. DF

4

Le retribuzioni del personale dei servizi del Parlamento sono limitate, nel 2002, a 18 213 000 franchi.

5

Si prende atto delle retribuzioni del personale delle unità amministrative gestite mediante GEMAP, delle retribuzioni del personale finanziate mediante crediti per la copertura dei costi di personale e del materiale nonché dei rimborsi delle spese e delle indennità per le autorità, le commissioni e i giudici.

6

Nel conto di Stato 2002 si presenta un rendiconto sugli effettivi del personale.

Art. 3

Crediti d'impegno sottoposti al freno delle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.

­

per l'acquisto di materiale

1 042 100 000

­

per l'informatica e le telecomunicazioni

134 500 000

­

per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione

184 100 000

­

a titolo di crediti annui per sussidi e mutui

616 200 000

­

per rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento

300 000 000

Art. 4

Crediti d'impegno non sottoposti al freno delle spese

Sono stanziati i seguenti credito d'impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.

­

per l'acquisto di materiale

14 500 000

­

per l'informatica e le telecomunicazioni

34 800 000

­

per la ricerca e lo sviluppo

13 000 000

­

per le relazioni con l'estero

4 000 000

­

a titolo di crediti annui per sussidi e mutui

Art. 5

129 100 000

Limite di spesa per gli impianti per le acque di scarico e gli impianti per i rifiuti

Per finanziare le indennità accordate a titolo provvisorio e destinate agli impianti per le acque di carico e agli impianti per i rifiuti di cui agli articoli 61 e 62 della legge sulla protezione delle acque, è stanziato un importo massimo di 760 milioni di franchi per gli anni 2002-2005.

Art. 6

Aumento sottoposto al freno alle spese del limite di spesa per i sussidi di base secondo la legge sull'aiuto alle università (DF del 7 ottobre 1999)

Il limite di spesa per i sussidi di base secondo la legge sull'aiuto alle università è aumentato di 101,2 milioni di franchi. Le quote annue del limite di spesa aumentano per il 2001 di 32, per il 2002 di 33,27 e per il 2003 di 35,93 milioni di franchi.

5254

Preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002. DF

Art. 7

Aumento sottoposto al freno alle spese del limite di spesa per Svizzera turismo (DF del 7 dicembre 1999)

Il limite di spesa per l'aiuto finanziario 2000-2004 a Svizzera turismo è aumentato di 10 milioni di franchi. La quota annua per il 2002 passa da 39 a 49 milioni di franchi.

Art. 8

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2001

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2001

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Thomann

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