Concessione per Sat.1 Schweiz (Concessione Sat.1 Schweiz) Modifica del 1° maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero decide I La concessione Sat.1 Schweiz del 22 giugno 19981 è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 2
I reportage su avvenimenti svizzeri di attualità concernenti il calcio sono pure emessi in francese e in italiano nelle regioni linguistiche corrispondenti, sotto forma di finestra di programma della regione linguistica o di programma integrativo.
Art. 3 cpv. 14 1 Il programma con la denominazione Sat.1 Schweiz comprende reportage sul calcio svizzero ed emissioni ricreative. Può inoltre trasmettere reportage su altri avvenimenti sportivi nazionali e internazionali.
2 Le trasmissioni in diretta di partite di calcio svizzere per le quali Sat.1 (Schweiz) SA possieda diritti nazionali, sono pure diffuse in francese e in italiano nelle regioni linguistiche interessate.
3 L'Ufficio federale delle comunicazioni deve dare la sua approvazione nel caso di un ampliamento del programma con fasce d'emissione nuove e diffuse a lungo termine.
4 Eccettuati gli avvenimenti sportivi internazionali, il programma si compone almeno nella misura di due terzi di produzioni proprie svizzere o di produzioni su mandato realizzate in Svizzera.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
1° maggio 2002
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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FF 1998 3073
4790
2002-1033