Decreto federale concernente una Convenzione con la Germania sulla rettifica del confine
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 20022, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il tracciato del confine fra i due Stati nei settori di Bargen/ Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen e Wasterkingen/Hohentengen, firmata il 5 marzo 2002, è approvata.
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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 Cost.).
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RS 101 FF 2002 3851
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2002-0796