Allegato 2 Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania Firmato il 21 giugno 2001

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (qui di seguito: gli Stati dell'AELS) e il Regno ascemita di Giordania (qui di seguito: Giordania), qui di seguito designati le Parti, considerata l'importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell'AELS e la Giordania, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel giugno 1997 a Ginevra, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli; ribadito il loro impegno nei confronti dei princìpi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare della democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto e sulle libertà fondamentali politiche ed economiche, sui diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; memori della loro intenzione di prendere parte al processo di integrazione all'interno dell'area euromediterranea; pienamente consapevoli della necessità di unire le proprie forze ai fini di rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico in questa area mediante la promozione della cooperazione bilaterale e regionale; fermamente convinti che il presente Accordo favorirà l'istituzione e il rafforzamento di una vasta e armonica zona di libero scambio tra gli Stati europei e i Paesi del bacino mediterraneo, contribuendo quindi notevolmente all'integrazione euromediterranea; considerati gli sviluppi politici ed economici degli ultimi anni in Europa e in Medio Oriente, in particolare nel processo di pace in Medio Oriente; tenuto conto del differente sviluppo economico tra la Giordania e gli Stati dell'AELS; animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e del diritto internazionale; considerato l'impegno degli Stati dell'AELS e della Giordania in favore del libero scambio, assunto nell'osservanza dei diritti e degli obblighi nel quadro dell'Accordo 1

Dal testo originale inglese.

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2002-0085

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

firmato a Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito designata OMC), nonché risultanti da ulteriori strumenti della cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale; determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile; e nella convinzione che il presente Accordo promuoverà le relazioni bilaterali nei settori dell'economia, commercio e investimenti istituendo le condizioni adeguate per una graduale liberalizzazione del traffico delle merci e una possibile liberalizzazione degli scambi di servizi; hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (qui di seguito designato Accordo): Art. 1

Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e la Giordania instaurano una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, si prefigge di: (a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell'AELS e la Giordania e, in tal modo, favorire in tali Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condizioni di vita e dell'occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria; (b) garantire gli scambi tra le Parti in condizioni di equa concorrenza; (c) contribuire all'integrazione economica euromediterranea, allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale mediante l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali; (d) promuovere relazioni economiche armoniche tra le Parti mediante gli strumenti della cooperazione.

Art. 2

Campo d'applicazione

Il presente Accordo si applica: (a) ai prodotti considerati nei capitoli 25-97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (HS), esclusi i prodotti elencati nell'Allegato I; (b) ai prodotti che figurano nel Protocollo A, considerati gli accordi previsti in tale Protocollo; (c) al pesce e agli altri prodotti del mare, come è disciplinato nell'Allegato II, originari di uno Stato dell'AELS o della Giordania.

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Art. 3

Cooperazione economica e assistenza tecnica e finanziaria

1. Le Parti dichiarano la loro disponibilità a promuovere una cooperazione economica in accordo con gli obiettivi della politica nazionale vigente. Occorre prestare particolare attenzione ai settori che presentano difficoltà nel processo di adeguamento delle strutture in vista di una liberalizzazione dell'economia della Giordania.

2. Nell'intento di facilitare l'applicazione del presente Accordo le Parti convengono sulle modalità di assistenza tecnica e finanziaria e di cooperazione delle rispettive autorità, in particolar modo nei settori della proprietà intellettuale, delle dogane, dei regolamenti tecnici e, all'occorrenza, in altri settori. A tal fine coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.

Art. 4

Regole d'origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale

1. Il Protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

2. Le Parti adottano i provvedimenti adeguati, fra cui controlli periodici da parte del Comitato misto nonché misure in materia di cooperazione amministrativa, atti a garantire l'applicazione effettiva e coordinata degli articoli 5, 7, 8, 9, 14 e 23 del presente Accordo nonché del Protocollo B, a ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi e al fine di trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell'applicazione di questi disposti.

3. Sulla base dei controlli menzionati nel paragrafo 2, le Parti decidono riguardo alle misure opportune da adottare.

Art. 5

Dazi d'importazione e gravami con effetto equivalente

1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell'AELS e la Giordania non sarà introdotto alcun nuovo dazio di importazione né alcun gravame con effetto equivalente.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell'AELS o dalla Giordania, tutti i dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente, fatte salve le disposizioni contenute nell'Allegato III.

Art. 6

Dazi di base

1. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successive previste dal presente Accordo è il tasso della nazione più favorita (NPF) applicato il 2 aprile 2000.

2. Se, prima, durante o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, in particolare se si tratta di una riduzione stabilita conformemente ai negoziati multilaterali dell'Uruguay Round o di adesione della Giordania all'OMC, i dazi ridotti sostituiscono il dazio di base menzionato nel paragrafo 1 dal momento in cui tali riduzioni sono applicate o dall'entrata in vigore del presente Accordo, se questa ha luogo successivamente.

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3. I dazi ridotti calcolati secondo l'Allegato III sono applicati arrotondandoli alla cifra decimale o, nel caso di dazi specifici, a quella centesimale.

Art. 7

Dazi fiscali

Le disposizioni dell'articolo 5 sono pure applicabili ai dazi fiscali.

Art. 8

Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente

1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell'AELS e la Giordania non sarà introdotto alcun nuovo dazio di esportazione né alcun gravame con effetto equivalente.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS e la Giordania aboliscono tutti i dazi di esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente, fatte salve le disposizioni contenute nell'Allegato IV.

Art. 9

Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente

1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell'AELS e la Giordania non saranno introdotte restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione né alcun provvedimento con effetto equivalente.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS e la Giordania aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell'AELS o dalla Giordania, le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e i provvedimenti con effetto equivalente, fatte salve le disposizioni contenute nell'Allegato V.

Art. 10

Eccezioni generali

Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell'ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell'oro e dell'argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti siano conformi alle restrizioni interne di produzione o di consumo. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.

Art. 11

Monopoli di Stato

Fatte salve le eccezioni enunciate nel Protocollo C e tenendo conto degli obblighi attuali e futuri nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 (qui di seguito: GATT 1994), gli Stati dell'AELS e la Giordania operano affinché i monopoli di Stato a carattere commerciale siano gradualmente adeguati, in modo da assicurare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell'AELS e della 1185

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Giordania per quanto riguarda le condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti. Il Comitato misto è informato sui provvedimenti adottati per realizzare questo obiettivo.

Art. 12

Regolamenti tecnici

1. Le Parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione di conformità; essi favoriscono in particolare, mediante provvedimenti adeguati, l'impiego di soluzioni adottate su scala internazionale. Il Comitato misto stabilisce le linee di condotta per l'applicazione del presente paragrafo.

2. Le Parti convengono di organizzare consultazioni immediate in seno al Comitato misto se una delle Parti ritiene che l'altra abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, ostacoli tecnici al commercio ai sensi dell'Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, al fine di trovare una soluzione appropriata.

3. L'obbligo delle Parti di notificare i propri regolamenti tecnici è disciplinato dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Art. 13

Scambio di prodotti agricoli

1. Le Parti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli.

2. A tale scopo, ciascuno Stato dell'AELS e la Giordania hanno stipulato un accordo bilaterale che prevede adeguati provvedimenti atti a facilitare gli scambi di prodotti agricoli.

3. Nei settori sanitario e fitosanitario, le Parti applicano la propria normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che possano ostacolare inopportunamente gli scambi.

Art. 14

Dazi e regolamenti interni

1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi dazio interno, provvedimento o pratica fiscale conformemente all'articolo III del GATT 1994 e agli altri accordi pertinenti dell'OMC.

2. Per i prodotti esportati nel territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso dei dazi interni superiore all'importo del dazio diretto o indiretto che ha gravato tali prodotti.

Art. 15

Pagamenti e trasferimenti

1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell'AELS e la Giordania, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio della Parte nel quale risiede il creditore non sono soggetti a restrizione alcuna.

2. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l'accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali cui partecipa un residente.

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3. Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agli investimenti e in particolare al rimpatrio di somme investite o reinvestite e ai redditi da queste derivanti.

Art. 16

Appalti pubblici

1. Le Parti considerano l'obiettivo di una liberalizzazione effettiva dei loro appalti pubblici secondo i principi della non discriminazione e della reciprocità come parte integrante del presente Accordo.

2. A tale scopo, le Parti elaborano regole in seno al Comitato misto in vista di realizzare tale liberalizzazione. Si tiene adeguatamente conto degli sviluppi nel quadro dell'OMC.

3. Le Parti interessate si adoperano per aderire all'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

Art. 17

Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'Allegato VI del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'articolo 3 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (qui di seguito: ADPIC).

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Conformemente all'articolo 4 lettera d dell'Accordo sugli ADPIC, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità derivanti da accordi internazionali entrati in vigore prima del presente Accordo e notificati alle altre Parti al più tardi sei mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo sono esenti da tale obbligo, purché non ne risulti una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini delle altre Parti. Le Parti sono esonerate dall'obbligo di notifica alle altre Parti se hanno già provveduto alla notifica al Consiglio degli ADPIC. Le esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo sugli ADPIC, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Le Parti, su domanda di una di esse, convengono di modificare le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell'Allegato VI, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

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Art. 18

Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell'AELS e la Giordania: (a) gli accordi tra aziende, le decisioni d'associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che mirano o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; (b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio delle Parti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle aziende pubbliche e delle aziende alle quali le Parti hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de iure o de facto l'adempimento particolare di compiti ad esse impartiti.

3. Qualora una Parte ritenga, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, che ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo una determinata pratica pregiudichi o minacci di pregiudicare i propri interessi o danneggi o minacci di danneggiare l'industria indigena, essa può adottare provvedimenti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25.

4. Tenuto conto della situazione economica della Giordania, il Comitato misto decide in merito a eventuali proroghe, ciascuna del periodo di cinque anni, del termine previsto nel paragrafo 3.

5. Qualora, nonostante il paragrafo 4, ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, allo scadere del termine stabilito nel paragrafo 3, una Parte può adottare provvedimenti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25.

Art. 19

Sovvenzioni

1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dalle disposizioni dell'articolo XVI del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, fatte salve le disposizioni specifiche del presente articolo.

2. Le Parti assicurano la trasparenza per quanto concerne i provvedimenti di sovvenzionamento mediante lo scambio delle loro notifiche annuali conformemente all'articolo XVI: 1 del GATT 1994 e dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

3. Prima di iniziare una procedura d'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in Giordania o in uno Stato dell'AELS conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura lo notifica per scritto alla Parte dei prodotti in questione e attende sino alla scadenza di quarantacinque giorni, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro venti giorni dalla data di ricevimento della notifica.

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Art. 20

Dumping

Qualora uno Stato dell'AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Giordania pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, o qualora la Giordania constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell'AELS, la Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche provvedimenti adeguati, conformemente all'Accordo dell'OMC concernente l'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e secondo le procedure previste nell'articolo 25.

Art. 21

Misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti

Qualora l'aumento delle importazioni di un prodotto avvenga in proporzioni e in condizioni tali da causare o rischiare di causare: (a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali su una parte o sull'intero territorio della Parte importatrice, o (b) gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell'economia, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25.

Art. 22

Adeguamento strutturale

1. In deroga ai disposti dell'articolo 4, la Giordania può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata, provvedimenti intesi a aumentare o a reintrodurre i dazi doganali.

2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà che sono all'origine di importanti problemi sociali.

3. I dazi all'importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili in Giordania ai prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS non possono essere superiori, previa introduzione di tali provvedimenti, al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS. Il valore medio annuo dei prodotti industriali importati dagli Stati dell'AELS e gravati da tali provvedimenti non può superare il 20 per cento del valore complessivo annuo dei prodotti industriali importati dagli Stati dell'AELS negli ultimi tre anni e per i quali si dispone di dati statistici.

4. Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo non superiore a cinque anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Possono essere mantenuti tutt'al più fino allo scadere del periodo transitorio massimo di dodici anni.

5. Tali provvedimenti non sono applicabili sui prodotti per i quali dall'abolizione dei dazi doganali e dalle restrizioni quantitative o da altri gravami o provvedimenti con effetto equivalente sono trascorsi più di quattro anni.

6. La Giordania informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, su domanda degli Stati dell'AELS, prima della loro entrata in vigore si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e

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stabilire i settori nei quali sono applicati. Se adotta tali provvedimenti, la Giordania comunica al Comitato misto le scadenze previste per l'abolizione dei dazi doganali introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l'abolizione di detti dazi secondo un tasso decrescente annuale, al più tardi due anni dopo la loro entrata in vigore, a meno che il Comitato misto non fissi un calendario diverso.

7. Per tenere conto dei problemi nella creazione di nuove industrie, dei problemi di ristrutturazione o di altre serie difficoltà in determinati settori dell'economia, il Comitato misto, in deroga al paragrafo 5 del presente articolo, può autorizzare la Giordania a mantenere i provvedimenti già adottati conformemente al paragrafo 1 per un periodo di tre anni dallo scadere del periodo di transizione di dodici anni.

Art. 23

Riesportazione e penuria grave

Qualora l'applicazione degli articoli 8 e 9 comporti: (a) la riesportazione verso uno Stato terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per tale prodotto restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure (b) una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria; e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest'ultima può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25. Tali provvedimenti devono essere non discriminatori e devono essere revocati non appena le circostanze non ne giustifichino più il mantenimento.

Art. 24

Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si astengono dall'adottare provvedimenti restrittivi atti a far fronte alle proprie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti.

2. La Parte che incontra o rischia di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle disposizioni previste dal GATT 1994 e dal relativo Memorando d'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti, provvedimenti restrittivi per gli scambi, che abbiano una durata limitata, che non siano discriminatori e che non oltrepassino lo stretto necessario per far fronte ai problemi della bilancia dei pagamenti. Si darà la preferenza ai provvedimenti basati sui prezzi, che saranno resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei pagamenti e saranno revocati non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. Lo Stato dell'AELS o la Giordania, a dipendenza del caso, informa senza indugio le altre Parti e il Comitato misto dei provvedimenti adottati ­ se possibile prima della loro introduzione - e comunica loro il più presto possibile il calendario della loro soppressione. Su domanda di una Parte, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere i provvedimenti adottati.

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Art. 25

Procedure d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia

1. Prima di avviare la procedura d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al presente articolo, le Parti si impegnano a risolvere le controversie che li dividono mediante consultazioni dirette e ne informano le altre Parti.

2. Fatto salvo il paragrafo 6, una Parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio alle altre Parti e al Comitato misto, unitamente a ogni informazione utile. Le consultazioni tra le Parti hanno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile.

3. (a) In riferimento all'articolo 18, le Parti implicate offrono al Comitato misto l'assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora la Parte interessata non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest'ultimo non raggiunga un accordo al termine delle consultazioni o entro trenta giorni dal deposito della domanda delle consultazioni, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati al fine di eliminare le difficoltà in questione.

(b) In riferimento all'articolo 20, la Parte esportatrice è informata sulla pratica di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato un'inchiesta. Qualora non si metta fine a detta pratica ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 o non si trovi una soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla notifica, la Parte importatrice può adottare provvedimenti adeguati.

(c) In riferimento agli articoli 21 e 23, il Comitato misto esamina la pratica o la situazione e può prendere le decisioni necessarie per porre fine alle difficoltà notificategli dalla Parte implicata. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notificazione del caso al Comitato misto, la Parte implicata può adottare i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione.

(d) In riferimento all'articolo 32, la Parte in questione fornisce al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti in vista di un esame approfondito della situazione, al fine di pervenire ad una soluzione mutuamente accettabile. Se il Comitato misto non perviene a detta soluzione e se sono trascorsi più di novanta giorni dalla data di notificazine del caso, la Parte in questione può adottare provvedimenti appropriati.

4. I provvedimenti
di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati alle Parti e al Comitato misto. Per ampiezza e durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per far fronte alla situazione che ne ha provocato l'applicazione e non possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione.

La priorità va data ai provvedimenti meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dalla Giordania nei confronti di un atto o di un'omissione di uno Stato dell'AELS devono essere limitati agli scambi con tale Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un'omissione della Giordania possono essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell'AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione.

5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutarne le possibilità d'alleviamento, di sostituzione o di soppressione non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento.

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6. Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, la Parte implicata può, nelle situazioni considerate negli articoli 20, 21 e 23, applicare immediatamente i provvedimenti conservativi e provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, in seno al Comitato misto si svolgono consultazioni tra le Parti.

Art. 26

Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: (a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza; (b) proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali: (i) relativi al commercio d'armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l'approvvigionamento di uno stabilimento militare; o (ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, armamento nucleare o altri ordigni esplosivi atomici; o (iii) adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Art. 27

Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano e riesaminare il presente Accordo in funzione degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel quadro dell'OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale possibilità e di presentare, alla loro attenzione, eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le loro procedure.

Art. 28

Servizi e investimenti

1. Le Parti riconoscono l'importanza crescente di determinati settori quali i servizi e gli investimenti. Nei loro sforzi volti a sviluppare e a estendere progressivamente la loro cooperazione, segnatamente nell'ambito dell'integrazione euromediterranea, essi agiscono congiuntamente allo scopo di promuovere maggiormente gli investimenti e di giungere a una liberalizzazione graduale e all'apertura reciproca di mer-

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cati nell'ambito degli scambi di servizi, tenendo conto dei lavori compiuti sotto l'egida dell'OMC.

2. Gli Stati dell'AELS e la Giordania esaminano gli sviluppi nel settore dei servizi nell'intento di esaminare provvedimenti reciproci di liberalizzazione.

3. Gli Stati dell'AELS e la Giordania discutono il seno al Comitato misto le possibilità di sviluppare e approfondire le relazioni reciproche nel quadro del presente Accordo.

Art. 29

Comitato misto

1. L'esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto, che agisce contemporaneamente in virtù della Dichiarazione firmata nel giugno 1997 a Ginevra. Ogni Parte è rappresentata in seno al Comitato misto.

2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno al Comitato misto.

Quest'ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nella soppressione degli ostacoli al commercio nonché di cooperare ulteriormente nell'ambito di questo Accordo.

3. Il Comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo.

In merito alle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.

Art. 30

Procedure del Comitato misto

1. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all'anno. Ogni Parte può chiederne la convocazione.

2. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.

3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionata esplicitamente un'altra data, il giorno in cui è notificata la revoca di tale riserva.

4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che deve disciplinare, fra l'altro, la convocazione delle riunioni, nonché la designazione e la durata del mandato del presidente.

5. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 31

Procedura di componimento delle controversie

1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento ad accordarsi sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo e si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, a giungere a una soluzione mutuamente soddisfacente su qualsiasi questione che possa pregiudicare l'applicazione del presente Accordo.

2. Una Parte può chiedere per scritto all'altra Parte che siano svolte consultazioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

possa pregiudicare l'applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, fornendo tutte le indicazioni utili.

3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro venti giorni dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 2 al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.

4. Qualora una controversia fra le Parti riguardo all'interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia composta mediante consultazioni dirette o nel quadro del Comitato misto entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni, una o più Parti alla controversia possono ricorrere all'arbitrato indirizzando una notificazione scritta all'altra Parte. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti al presente Accordo.

5. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati nell'Allegato VII.

6. Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del presente Accordo e conformemente alle regole consuetudinarie d'interpretazione e di applicazione del diritto internazionale pubblico.

7. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per le Parti alla controversia.

Art. 32

Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e all'adempimento degli obblighi che incombono in virtù dello stesso.

2. Qualora uno Stato dell'AELS ritenga che la Giordania sia venuta meno a un obbligo che le incombe in virtù del presente Accordo o, viceversa, la Giordania ritenga che uno Stato dell'AELS sia venuto meno a un obbligo che gli incombe in virtù del presente Accordo, la Parte interessata può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25.

Art. 33

Allegati e protocolli

Gli Allegati e i Protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarli.

Art. 34

Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo

Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali ed economiche tra ogni Stato dell'AELS e la Giordania, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell'AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.

Art. 35

Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica sul territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni del Protocollo D.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

Art. 36

Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontaliero e altri accordi preferenziali

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio al regime istituito dal presente Accordo.

Art. 37

Emendamenti

1. Gli emendamenti al presente Accordo, eccettuati quelli menzionati nell'articolo 33, approvati dal Comitato misto sono sottoposti alle Parti per accettazione, ratifica o approvazione.

2. Se le Parti non decidono diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Governo depositario.

Art. 38

Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto ne approvi l'adesione, che deve essere negoziata tra lo Stato candidato e le Parti interessate, di cui fissa nel contempo le modalità e le condizioni. Lo strumento d'adesione è depositato presso il Governo depositario.

2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Art. 39

Ritiro e scadenza

1. Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notificazione scritta al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notificazione da parte del Governo depositario.

2. Se la Giordania si ritira, l'Accordo scade al termine del periodo di preavviso; se tutti gli Stati dell'AELS si ritirano, esso scade al termine dell'ultimo periodo di preavviso.

3. Qualsiasi Stato membro dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2002 per i firmatari che entro tale data avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Governo depositario, a condizione che la Giordania abbia anch'essa depositato il suo strumento di ratifica o di accettazione.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

2. Per i firmatari che depositano lo strumento di ratifica o di accettazione dopo il 1°gennaio 2002, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di tale strumento, a condizione che, per la Giordania, l'Accordo entri in vigore al più tardi alla stessa data.

3. In occasione della firma, ogni firmatario può dichiarare di applicare provvisoriamente il presente Accordo durante un periodo iniziale se per il detto firmatario non può entrare in vigore a decorrere dal 1°gennaio 2002. Uno Stato dell'AELS può applicare provvisoriamente il presente Accordo, a condizione che per la Giordania esso sia in vigore o applicato provvisoriamente.

Art. 41

Governo depositario

Il Governo di Norvegia agisce in qualità di Governo depositario.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

Protocollo d'intesa relativo all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

Ad art. 3

Cooperazione economica e assistenza tecnica

1. Le Parti concordano sul fatto che la cooperazione di cui all'articolo 3 si svolgerà per Norvegia e Svizzera prevalentemente nell'ambito della loro politica bilaterale di cooperazione allo sviluppo, mentre Islanda e Liechtenstein vi contribuiranno nell'ambito del programma AELS per l'assistenza tecnica.

Ad art. 17

Protezione della proprietà intellettuale

2. In virtù dell'Accordo sullo SEE, gli Stati dell'AELS applicano nella loro legislazione le disposizioni materiali della Convenzione europea del 5 ottobre 1973 sui brevetti. L'Islanda e la Norvegia ritengono che gli obblighi derivanti dall'articolo 17 (Protezione della proprietà intellettuale) non differiscono materialmente dagli obblighi derivanti dall'Accordo SEE.

Ad Protocollo B 3. Gli Stati dell'AELS e la Giordania riconoscono l'importanza di una cooperazione regionale nell'area mediterranea. Lo scopo di tale cooperazione consiste nel creare le condizioni per un ulteriore sviluppo del libero scambio, sia tra le Parti, sia all'interno di quest'area, quale contributo per l'istituzione di una zona euromediterranea di libero scambio.

4. Gli Stati dell'AELS e la Giordania sono inoltre concordi nell'esaminare le possibilità di includere la Comunità europea nelle condizioni dell'Accordo sulla cumulazione in materia d'origine, sulla base della reciprocità tra tutte le Parti.

5. Gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania convengono di esaminare un'ulteriore estensione e miglioramento delle possibilità di cumulazione, in particolare con gli Stati della Lega araba.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

Protocollo B relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Titolo I Disposizioni di carattere generale Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo: a)

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

e)

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante ­ in uno Stato dell'AELS o in Giordania ­ nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell'AELS o in Giordania;

h)

per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali secondo la lettera g), che va applicata per analogia;

i)

per «valore aggiunto» si intende il prezzo franco fabbrica meno il valore in dogana di tutti i materiali impiegati originari di una Parte o Israele, Egitto o della Cisgiordania o della Striscia di Gaza in conformità agli articoli 3 e 4 oppure, qualora il valore in dogana non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell'AELS o in Giordania;

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

j)

per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente Protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine «territori» comprende le acque territoriali; n)

il termine «unità di conto» corrisponde all'equivalente della moneta unica dell'Unione monetaria europea (euro).

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari» Art. 2

Condizioni generali

Fatto salvo l'articolo 3, ai fini dell'applicazione del presente Accordo si considerano: (1) prodotti originari di uno Stato dell'AELS: a)

i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS ai sensi dell'articolo 5 del presente Protocollo;

b)

i prodotti ottenuti in uno Stato dell'AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto, in uno Stato dell'AELS, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo;

(2) prodotti originari della Giordania: a)

i prodotti interamente ottenuti in Giordania ai sensi dell'articolo 5 del presente Protocollo;

b)

i prodotti ottenuti in Giordania in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto, in Giordania, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo.

Art. 3

Cumulo bilaterale

(1) Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 b), sono considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS i prodotti ottenuti da materiali originari della Giordania, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate nell'articolo 7 del presente Protocollo. I materiali utilizzati non devono essere stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

(2) Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 2 b), sono considerati prodotti originari i prodotti originari della Giordania ottenuti da materiali originari di uno Stato dell'AELS, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate nell'articolo 7 del presente Protocollo. I materiali utilizzati non devono essere stati oggetto di trasformazioni sufficienti.

(3) Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, laddove siano utilizzati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Giordania che non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato un prodotto originario del rispettivo Stato contraente soltanto se il valore aggiunto ivi ottenuto è maggiore del valore dei materiali originari di un altro Stato contraente. Nel caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario dello Stato contraente del quale sono originari i materiali con il valore superiore utilizzati nella fabbricazione in detto Stato contraente.

(4) I prodotti originari di un altro Stato contraente che non sono stati oggetto di lavorazione o trasformazione mantengono la loro origine qualora vengano esportati in un altro Stato contraente.

Art. 4

Cumulo diagonale

(1) Fatto salvo l'articolo 2 paragrafi 1 b) e 2 b) e premessi i paragrafi 2 e 3, sono considerati prodotti di uno Stato dell'AELS o della Giordania i prodotti ivi ottenuti utilizzando materiali originari di Israele, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza in conformità con le regole di origine degli accordi tra i rispettivi Stati contraenti e Israele, Egitto, Cisgiorndania e Striscia di Gaza, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate nell'articolo 7 del presente Protocollo. I materiali utilizzati non devono essere stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

(2) Per l'applicazione del paragrafo 1 e 2, laddove siano utilizzati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Giordania che non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato un prodotto originario del rispettivo Stato contraente soltanto se il valore aggiunto ottenuto è maggiore al valore dei materiali originari di un altro Stato contraente oppure di Israele, Egitto, Cisgiordania o Striscia di Gaza. Nel caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario dello Stato contraente, oppure di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza, di cui sono originari i materiali con il valore superiore utilizzati nella fabbricazione in detto Stato contraente.

(3) Prodotti originari di Israele, Egitto, della Cisgiordania o della Striscia di Gaza che non sono stati oggetto di lavorazione o trasformazione, mantengono la loro origine qualora vengano esportati in un altro Stato contraente.

(4) Le disposizioni ai paragrafi da 1 a 3 concernenti il cumulo con materiali originari di Israele, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza possono essere applicate soltanto se detto commercio tra Stati dell'AELS e Israele, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, rispettivamente tra Giordania e Israele, Egitto, Cisgiorndania e Striscia di Gaza, è basato sulle stesse regole di origine del presente Protocollo.

1200

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

(5) Le prescrizioni dettagliate relative all'origine dei materiali applicate per determinare e verificare il cumulo conformemente ai paragrafi 1-3, sono stabilite tra gli Stati dell'AELS e Israele, Egitto e autorità palestinesi, rispettivamente tra Giordania e Israele, Egitto e autorità palestinesi.

(6) Per l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, le prescrizioni degli accordi e le relative regole di origine concordate con Israele, Egitto e le autorità palestinesi sono notificate vicendevolmente dagli Stati contraenti per il tramite del Segretariato dell'AELS. Le prescrizioni relative al cumulo sono valevoli a partire da un termine concordato vicendevolmente e soltanto dopo l'avvenuta notifica di cui sopra.

Art. 5

Prodotti interamente ottenuti

(1) Si considerano «interamente ottenuti» in uno Stato dell'AELS o in Giordania: a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali degli Stati contraenti, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina delle Parti contraenti, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le Parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

(2) Le espressioni «le navi delle Parti contraenti» e «le navi officina delle Parti contraenti » di cui al paragrafo 1 lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a)

immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'AELS o in Giordania,

b)

che battono bandiera di uno Stato membro dell'AELS o della Giordania,

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri dell'AELS o della Giordania, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'AELS o della Giordania e di

1201

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o a cittadini di detti Stati; d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri dell'AELS o della Giordania;

e)

e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri dell'AELS o della Giordania.

Art. 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(1) Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'Allegato II del presente Protocollo.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

(2) In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a)

il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 7.

Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti (1) Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a)

1202

le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

b)

le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c)

i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d)

l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente Protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Svizzera;

f)

il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-f);

h)

la macellazione degli animali.

(2) Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato dell'AELS o in Giordania su quel prodotto.

Art. 8

Unità da prendere in considerazione

(1) L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che: a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente Protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

(2) Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

Art. 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte dell'equipaggiamento normale e sono compresi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Titolo III Requisiti territoriali Art. 12

Principio della territorialità

(1) Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione in uno Stato dell'AELS o in Giordania, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 e del seguente paragrafo 3 del presente articolo.

(2) Le merci originarie esportate dagli Stati dell'AELS o dalla Giordania verso un Paese terzo e successivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto degli articoli 3 e 4, non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate e

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese terzo in questione o nel corso dell'esportazione.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

(3) Le lavorazioni e le trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o della Giordania sui materiali esportati da tali Stati e successivamente reimportate non pregiudicano l'acquisizione del carattere originario conformemente alle condizioni fissate nel titolo II, a condizione che: a)

tali materiali siano stati interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS o in Giordania o che ivi abbiano subito una lavorazione o una trasformazione che vada oltre alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 7 prima dell'esportazione; e

b)

si possa fornire alle autorità doganali la prova sufficiente che i) le merci reimportate siano il risultato della lavorazione o della trasformazione dei materiali esportati; e ii) che il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato dell'AELS o della Giordania in applicazione del presente articolo non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è chiesto il carattere originario.

(4) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni elencate nel titolo II relative all'acquisizione del carattere originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o della Giordania. Nondimeno, qualora nell'elenco dell'Allegato II una disposizione relativa al valore minimo di tutti i materiali non originari impiegati sia applicata per determinare il carattere originario del prodotto finale interessato, il valore totale delle materie non originarie impiegate nelle Parti contraenti e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dello Stato dell'AELS interessato o della Giordania in applicazione del presente articolo ­ considerati congiuntamente ­ non devono superare la percentuale indicata.

(5) Ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intende l'insieme dei costi accumulati al di fuori di uno Stato dell'AELS o della Giordania, compreso il valore totale dei materiali aggiunti.

(6) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nell'elenco dell'Allegato II e che possono essere considerati come sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in virtù della norma di tolleranza di cui all'articolo 6 paragrafo 2.

(7) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti subordinati ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

(8) Le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o della Giordania in virtù del presente articolo devono essere eseguite nell'ambito della procedura di perfezionamento passivo di un sistema analogo.

Art. 13

Trasporto diretto

(1) Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente Protocollo trasportati direttamente tra le Parti contraenti, o qualora fossero applicate le disposizioni dell'articolo 4, attraverso i territori di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in 1205

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante condutture attraverso territori diversi da quelli delle Parti contraenti.

(2) La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del Paese importatore presentando: a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita dal Paese di transito; oppure

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente: i) l'esatta designazione della merce; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure

c)

in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Art. 14

Esposizioni

(1) I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese diverso dalle Parti contraenti, o qualora fossero applicate le disposizioni dell'articolo 4, diverso da Israele, Egitto, Cisgiordania o dalla Striscia di Gaza, e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in uno Stato dell'AELS o in Giordania beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dagli Stati dell'AELS o dalla Giordania nel Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in uno Stato dell'AELS o in Giordania;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

d)

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

(2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

(3) Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti esteri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Titolo IV Restituzione o esenzione dei dazi doganali Art. 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

(1) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari degli Stati dell'AELS e della Giordania, o qualora fossero applicate le disposizioni dell'articolo 4, di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in uno Stato dell'AELS o in Giordania, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

(2) Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili in uno Stato dell'AELS o in Giordania ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati alla libera circolazione in uno Stato dell'AELS o in Giordania.

(3) L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9 e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli non sono originari.

(5) Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi che ricadono sotto l'Accordo. Inoltre, essi non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'Accordo.

(6) Le disposizioni del presente articolo non sono applicate per un periodo transitorio di cinque anni a partire dal giorno dell'entrata in vigore. Il Comitato misto può, alla luce dei futuri sviluppi, decidere nuovamente del periodo di transizione.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

Titolo V Prova dell'origine Art. 16

Requisiti di carattere generale

(1) I prodotti originari di uno Stato dell'AELS in Giordania e i prodotti originari della Giordania in uno Stato dell'AELS beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo su presentazione: a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato III; oppure

b)

nei casi di cui all'articolo 21 paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'Allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (qui di seguito denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

(2) In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Art. 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

(1) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del Paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

(2) A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'Allegato III. Detti formulari sono compilati in una lingua ufficiale di una Parte contraente o in inglese conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La designazione delle merci dev'essere iscritta senza spaziature nell'apposita casella. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

(3) L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi previsti dal presente Protocollo.

(4) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'AELS o della Giordania se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Giordania, o qualora fossero applicate le disposizioni dell'articolo 4, di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza, e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.

(5) Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri 1208

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

requisiti definiti nel presente Protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

(6) La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

(7) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

(1) In deroga all'articolo 17 paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b)

è fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi formali.

(2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

(3) Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

(4) I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILA6&,$72 $ 3267(5,25,ª ©,668(' 5(75263(&7,9(/<ª ©Ò7*(), ()7,5 Á», «UTSTEDT SENERE», versione araba.

(5) Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Art. 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1

(1) In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

(2) I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «EFTIRRIT», versione araba.

(3) Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

(4) Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'AELS o in Giordania, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in uno Stato dell'AELS o in Giordania. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Art. 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

(1) La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) può essere compilata: a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi le 6000 unità di conto.

(2) La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Giordania, o qualora fossero applicate le disposizioni dell'articolo 4, di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza, e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.

(3) L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del Paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti definiti nel presente Protocollo.

(4) La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'Allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale Allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

(5) Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore.

Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del Paese d'esporta1210

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

zione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

(6) La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel Paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Art. 22

Esportatore autorizzato

(1) Le autorità doganali del Paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo.

(2) Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

(3) Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

(4) Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

(5) Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso illecito dell'autorizzazione.

Art. 23

Validità della prova dell'origine

(1) La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese d'importazione.

(2) Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

(3) Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Art. 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 26

Eccezioni alla prova dell'origine

(1) Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente Protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

(2) Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale.

(3) Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare le 500 unità di conto se si tratta di piccole spedizioni, oppure le 1200 unità di conto se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui agli articoli 17 paragrafo 3 e 21 paragrafo 3 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Giordania, o qualora fossero applicate le disposizioni dell'articolo 4, di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza, e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a)

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Giordania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in uno Stato dell'AELS o in Giordania, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Giordania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

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d)

Art. 28

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Giordania o qualora fossero applicate le disposizioni dell'articolo 4, in Israele, Egitto, Cisgiordania o nella Striscia di Gaza, in conformità del presente Protocollo.

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

(1) L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3.

(2) L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21 paragrafo 3.

(3) Le autorità doganali del Paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17 paragrafo 2.

(4) Le autorità doganali del Paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Art. 29

Discordanze ed errori formali

(1) La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

(2) In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Art. 30

Importi espressi in unità di conto

(1) Gli importi nella moneta nazionale del Paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in unità di conto sono fissati dal Paese d'esportazione e comunicati ai Paesi contraenti.

(2) Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal Paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del Paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato contraente o, in applicazione dell'articolo 4, nella moneta di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza, il Paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal Paese in questione.

(3) Gli importi da utilizzare in unità di conto sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 2000.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

(4) Gli importi espressi in unità di conto e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri dell'AELS e della Giordania vengono riveduti dal Comitato misto su richiesta di uno Stato contraente. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in unità di conto.

Titolo VI Metodi di cooperazione amministrativa Art. 31

Assistenza reciproca

(1) Le autorità doganali degli Stati dell'AELS e della Giordania si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

(2) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, gli Stati dell'AELS e la Giordania si prestano reciproca assistenza, mediante le loro amministrazioni doganali, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 32

Controllo delle prove dell'origine

(1) Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo.

(2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

(3) Il controllo è effettuato dalle autorità doganali del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

(4) Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del Paese d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania

(5) I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno chiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati dell'AELS o della Giordania o, in applicazione dell'articolo 4, di Israele, Egitto, Cisgiordania o della Striscia di Gaza, e se soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.

(6) Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno chiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 33

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32, che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che chiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, e i problemi di interpretazione del presente Protocollo vengono sottoposti al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del Paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto Paese.

Art. 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 35

Zone franche

(1) Gli Stati dell'AELS e la Giordania adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

(2) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari degli Stati dell'AELS o della Giordania importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità doganali competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

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Titolo VII Disposizioni finali Art. 36

Allegati

Gli Allegati sono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 37

Merci in transito o in deposito doganale

Le merci conformi alle prescrizioni del titolo II che il giorno dell'entrata in vigore del presente Protocollo sono trasportate o depositate provvisoriamente in uno Stato dell'AELS o in Giordania oppure si trovano in un punto franco o in una zona franca, possono essere considerate originarie se una prova dell'origine compilata a posteriori o qualsiasi documento relativo alle condizioni del trasporto è presentata alla Parte contraente importatrice entro quattro mesi da tale data.

Art. 38

Sottocomitato per questioni doganali e relative all'origine

Conformemente all'articolo 30 paragrafo 5 dell'Accordo, il Comitato misto istituisce un sottocomitato per questioni doganali e relative all'origine che lo assiste nell'esecuzione dei compiti e che garantisce uno scambio costante di informazioni e di consultazioni reciproche fra gli specialisti.

Il sottocomitato si compone di esperti delle Parti contraenti, responsabili delle questioni doganali e relative all'origine.

Art. 39

Trattamento non preferenziale

Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 del presente Protocollo, ogni prodotto originario di uno Stato dell'AELS o della Giordania esportato in un'altra Parte contraente è trattato in quanto prodotto non originario nella misura in cui detta Parte lo subordini a dazi doganali applicabili a Paesi terzi o ad altri provvedimenti protezionistici conformemente all'Accordo.

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