Decreto federale concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni
Disegno
(NPC) del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 20011, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 3a (nuovo)
Sussidiarietà
Nell'assegnazione e nell'esecuzione di compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà.
Art. 42 cpv. 2 Abrogato Art. 43a (nuovo) Principi per l'assegnazione e l'esecuzione di compiti statali 1
La Confederazione assume i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento unitario.
2
La collettività che beneficia di una prestazione statale ne assume i costi.
3
La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.
4
Le prestazioni statali di base devono essere fornite in modo che ognuno possa beneficiarne in ugual misura.
5
I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.
Art. 46 cpv. 2 e 3 2
La Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi che i Cantoni devono conseguire nell'attuazione del diritto federale e che a questo scopo debbano eseguire programmi sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.
1 2
FF 2002 2065 RS 101
2001-2240
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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni
3
La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.
Art. 47 cpv. 2 (nuovo) 2
Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo che dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.
Art. 48 cpv. 4-6 (nuovi) 4
Su richiesta dei Cantoni interessati, in determinati settori la Confederazione può conferire il carattere obbligatorio generale a trattati intercantonali o obbligare Cantoni a partecipare a trattati intercantonali. La legge stabilisce le condizioni, definisce i settori e disciplina la procedura.
5
I Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni legislative mediante un trattato intercantonale nella misura in cui il trattato:
6
a.
sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
b.
stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.
Il diritto intercantonale prevale su quello cantonale contrario.
Art. 60 cpv. 2 2 Nei limiti del diritto federale, i Cantoni sono competenti per la costituzione di formazioni cantonali e per la nomina e la promozione degli ufficiali delle medesime.
Art. 62 cpv. 3 (nuovo) 3 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e adolescenti disabili fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.
Art. 66 cpv. 1 1
La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di aiuti all'istruzione a studenti di scuole universitarie e altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantonale degli aiuti all'istruzione e stabilire principi per il sostegno.
Art. 75a (nuovo) Misurazione
1
La misurazione nazionale è compito della Confederazione.
2
La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.
3
Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali.
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Art. 82 cpv. 3 3 L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. Il Consiglio federale può consentire eccezioni, in particolare per le strade nelle città e negli agglomerati.
Art. 83 cpv. 2 e 3 2
La Confederazione costruisce le strade nazionali e provvede al loro esercizio e alla loro manutenzione. Ne sopperisce alle spese. Può assegnare questo compito completamente o in parte a istituzioni responsabili statali, private o miste.
3
Abrogato
Art. 86 cpv. 3 lett. b, bbis (nuova), c, e nonché f 3 Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
b.
provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
bbis. provvedimenti volti a migliorare lo scorrimento del traffico nelle città e negli agglomerati; c.
contributi alle strade principali;
e.
contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
f.
contributi ai Cantoni senza strade nazionali.
Art. 112 cpv. 2 lett. abis (nuova), 3 lett. b, 4 e 6 2
In tale ambito si attiene ai principi seguenti: abis. versa prestazioni in denaro e in natura.
3
L'assicurazione è finanziata:
4
b. con prestazioni finanziarie della Confederazione.
Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.
6
Abrogato
Art. 112a (nuovo) Prestazioni complementari 1 Per quanto l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non copra il fabbisogno vitale, la Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari.
2
La legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari così come i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni.
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Art. 112b (nuovo) Promovimento dell'integrazione degli invalidi 1
La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi mediante il versamento di prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione per l'invalidità.
2
I Cantoni promuovono l'integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e all'esercizio di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo.
3
La legge stabilisce gli obiettivi dell'integrazione e se necessario i principi.
Art. 112c (nuovo) Aiuto agli anziani e ai disabili 1 I Cantoni sono competenti per l'aiuto e la cura degli anziani e dei disabili a domicilio.
2
La Confederazione può sostenere impegni a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi derivanti dall'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Art. 123 cpv. 2 2
La Confederazione emana prescrizioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni: a.
per la costruzione di stabilimenti;
b.
per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure;
c.
per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.
Art. 128 cpv. 4 4 I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Almeno il 15 per cento del gettito fiscale lordo spetta ai Cantoni.
Art. 132 cpv. 2 2
La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell'imposta preventiva spetta ai Cantoni.
Art. 135 cpv. 1 e 2 1 La Confederazione emana prescrizioni concernenti la perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni.
2
La perequazione finanziaria intende a.
ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria;
b.
garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;
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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni
c.
compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geo-topografiche o sociodemografiche;
d.
promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.
Art. 189 cpv. 2 (nuovo) 2
Giudica le controversie: a.
tra Confederazione e Cantoni, comprese quelle per violazione di competenze costituzionali dei Cantoni da parte di una legge federale;
b.
tra Cantoni.
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 196 rubrica, n. 10 e 16 Disposizioni transitorie conformemente al decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale (nuovo) 10. Disposizione transitoria dell'articolo 112 (Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).
Abrogata 16. Disposizione transitoria dell'articolo 132 (Quota cantonale di partecipazione all'imposta preventiva).
Abrogata Art. 197 n. 1 (nuovo) 1.
Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999
Disposizione transitoria dell'art. 83 (Strade nazionali) I Cantoni allestiscono le strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 19603 concernente la rete delle strade nazionali (stato al ...) secondo le prescrizioni e sotto l'alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere ch'essi devono sopportare, nonché al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.
III 1
Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3
RS 725.113.11
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