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Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo

Preambolo Gli Stati Parte della presente Convenzione, avendo presenti gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nonché allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, di amicizia e di cooperazione tra gli Stati, profondamente preoccupati dal moltiplicarsi, in tutto il mondo, degli atti di terrorismo in ogni sua forma e manifestazione, ricordando la Dichiarazione del cinquantesimo anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che figura nella risoluzione 50/6 dell'Assemblea generale del 24 ottobre 1995, ricordando altresì tutte le risoluzioni dell'Assemblea generale in materia, in particolare la risoluzione 49/60 del 9 dicembre 1994 ed il relativo allegato che riproduce la Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, nella quale gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite hanno solennemente ribadito la loro categorica condanna, in quanto criminali ed ingiustificabili, di tutti gli atti, metodi e prassi terroristiche ovunque avvengano ed a prescindere da chi ne siano gli autori, in particolare di quelli che mettono a repentaglio le relazioni amichevoli fra gli Stati ed i popoli e minacciano l'integrità territoriale e la sicurezza degli Stati, notando che nella Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, l'Assemblea ha inoltre incoraggiato gli Stati ad esaminare con urgenza la portata delle disposizioni giuridiche internazionali in vigore concernenti la prevenzione, la repressione e l'eliminazione del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, per accertare che esista un quadro giuridico generale che includa tutti gli aspetti della questione, ricordando la risoluzione 51/210 dell'Assemblea Generale, in data 17 dicembre 1996, al cui comma f) paragrafo 3 l'Assemblea invita gli Stati a prendere provvedimenti per prevenire ed impedire, con adeguati mezzi interni, il finanziamento di terroristi o di organizzazioni terroristiche, che abbia luogo sia direttamente sia indirettamente per il tramite di organizzazioni aventi anche, o che pretendono di avere, uno scopo di beneficenza, culturale o sociale o che sono altresì implicate in attività illegali quali il traffico illecito di armi, il traffico di stupefacenti e l'estorsione di fondi,
ivi compreso lo sfruttamento di persone in vista di finanziare attività terroristiche e considerare, se del caso, l'opportunità di adottare una regolamentazione per prevenire e impedire i movimenti dei fondi sospettati di essere destinati a fini terroristici,

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Traduzione dal testo originale francese.

2002-0765

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Repressione del finanziamento del terrorismo. Convenzione internazionale

senza tuttavia ostacolare in alcun modo la libertà di circolazione dei capitali legittimi, intensificando gli scambi d'informazioni sui movimenti internazionali di tali fondi, ricordando altresì la risoluzione 52/165 dell'Assemblea Generale in data 15 dicembre 1997, con la quale l'Assemblea ha invitato gli Stati a considerare in particolare l'attuazione di misure quali quelle enumerate ai commi a) ad f) del paragrafo 3 della risoluzione 51/210 di detta Assemblea del 17 dicembre 1996, ricordando inoltre la risoluzione 53/108 dell'Assemblea Generale, in data 8 dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso che il Comitato speciale istituito mediante la risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996, avrebbe elaborato un progetto di convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, al fine di completare gli strumenti internazionali esistenti che riguardano il terrorismo, considerando che il finanziamento del terrorismo è un argomento che preoccupa profondamente l'intera comunità internazionale, notando che il numero e la gravità degli atti di terrorismo internazionale sono in funzione delle risorse finanziarie che i terroristi possono ottenere, notando altresì che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano espressamente il finanziamento del terrorismo, convinti dell'urgente necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra gli Stati in vista dell'elaborazione e dell'adozione di misure efficaci volte a prevenire il finanziamento del terrorismo ed a reprimerlo perseguendo e punendo gli autori, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Ai fini della presente Convenzione: 1. Per «fondi» s'intendono beni di ogni genere, materiali o immateriali, mobili o immobili, acquisiti con qualsiasi mezzo, nonché documenti o atti giuridici in qualsivoglia forma, compresa quella forma elettronica o numerica, attestanti un diritto di proprietà o un interesse su questi beni, e in particolare crediti bancari, assegni di viaggio, assegni bancari, vaglia, azioni, titoli, obbligazioni, cambiali e lettere di credito, tale enumerazione non essendo esauriente.

2. Per «installazione governativa o pubblica» s'intende qualsiasi installazione o mezzo di trasporto di tipo permanente o temporaneo, utilizzato o occupato dai rappresentanti di uno Stato, da membri del governo, del parlamento o della magistratura o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di qualsiasi altra autorità o ente pubblico, ovvero dagli agenti o dal personale di un'organizzazione intergovernativa, nell'ambito delle loro funzioni ufficiali.

3. Per «proventi» s'intendono tutti i fondi ricavati, direttamente o indirettamente, dalla perpetrazione di un reato quale previsto all'articolo 2, o ottenuti direttamente o indirettamente, attraverso la perpetrazione di tale reato.

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Art. 2 1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati , o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a)

un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b)

ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a)

Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b)

Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque: a)

partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b)

organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c)

contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.

Tale contributo deve essere deliberato e deve: i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

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Repressione del finanziamento del terrorismo. Convenzione internazionale

Art. 3 La presente Convenzione non si applica quando il reato è commesso all'interno di un solo Stato, il presunto autore è cittadino di tale Stato e si trova sul territorio di detto Stato e quando nessun altro Stato ha motivo, ai sensi dei paragrafi 1 o 2 dell'articolo 7, di far valere la sua competenza, rimanendo inteso che le disposizioni degli articoli 12 a 18, a seconda di come convenga, si applicano in tal caso.

Art. 4 Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti eventualmente necessari per: a)

erigere a reati, secondo il proprio diritto interno, i reati di cui all'articolo 2;

b)

punire tali reati mediante pene appropriate, in considerazione della loro gravità.

Art. 5 1. Ogni Stato Parte, in conformità ai principi del suo diritto interno, adotta le misure necessarie affinché sia coinvolta la responsabilità di una persona giuridica ubicata sul suo territorio o istituita sotto il dominio della sua legislazione, quando una persona responsabile della direzione o del controllo di tale persona giuridica ha, in tale qualità, commesso un reato di cui all'articolo 2. Tale responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

2. Tale responsabilità è coinvolta, senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

3. Ciascuno Stato Parte bada, in modo particolare, che le persone giuridiche la cui responsabilità è coinvolta ai sensi del paragrafo 1, siano oggetto di sanzioni penali, civili o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni possono essere di natura pecuniaria.

Art. 6 Ciascun Stato Parte adotta le misure eventualmente necessarie, ivi compreso, se del caso, di ordine legislativo, affinché gli atti criminali che rientrano nella presente Convenzione non possano in alcuna circostanza essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi.

Art. 7 1. Ogni Stato Parte adotta le misure eventualmente necessarie per stabilire la propria competenza riguardo ai reati di cui all'articolo 2 se:

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Repressione del finanziamento del terrorismo. Convenzione internazionale

a)

il reato è stato commesso sul suo territorio;

b)

il reato è stato commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato in conformità alla sua legislazione al momento dei fatti; oppure

c)

il reato è stato commesso da un suo cittadino.

2. Ogni Stato Parte può altresì determinare la propria competenza riguardo a tali reati se: a)

il reato aveva come scopo, o ha avuto come risultato, la perpetrazione di un reato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commi a) o b) sul suo territorio o contro un suo cittadino;

b)

il reato aveva come scopo, o ha avuto come risultato, la perpetrazione di un reato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commi a) o b), contro un'installazione pubblica di detto Stato situata fuori dal suo territorio, compresi i suoi locali diplomatici o consolari;

c)

il reato aveva come scopo, o ha avuto come risultato, la perpetrazione di un reato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commi a) o b) in vista di costringere a compiere un qualsiasi atto o di astenersi dal compierlo;

d)

il reato è stato commesso da un apolide avente la sua residenza abituale sul territorio di detto Stato;

e)

il reato è stato commesso a bordo di un aeromobile gestito dal Governo di detto Stato.

3. Al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione ad essa, ogni Stato Parte informa il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite circa la competenza che ha stabilito in conformità al paragrafo 2. In caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale.

4. Ogni Stato Parte può altresì adottare le misure necessarie per stabilire la sua competenza riguardo ai reati di cui all'articolo 2, quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e lo Stato Parte non lo estrada verso uno qualunque degli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza in conformità ai paragrafi 1 o 2.

5. Se più di uno Stato Parte si dichiara competente per un reato di cui all'articolo 2, gli Stati Parte interessati faranno ogni sforzo per coordinare la loro azione come opportuno, in particolare per quanto riguarda le condizioni per intentare azioni legali, e le modalità di una reciproca assistenza giudiziaria.

6. Fatte salve le norme del diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale stabilita da uno Stato Parte in conformità al suo diritto interno.

Art. 8 1. Ogni Stato Parte adotta, in conformità ai princìpi del suo diritto interno, le misure necessarie per l'identificazione, la rilevazione, il blocco o il sequestro di tutti i

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fondi utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere i reati di cui all'articolo 2, nonché dei proventi di tali reati, ai fini di un'eventuale confisca.

2. Ogni Stato Parte adotta, in conformità ai princìpi del suo diritto interno, le misure necessarie per la confisca dei fondi utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere i reati di cui all'articolo 2, nonché dei proventi di tali reati.

3. Ogni Stato Parte interessato può considerare di concludere accordi che prevedono di dividere con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, i fondi provenienti dalle confische di cui nel presente articolo.

4. Ogni Stato Parte prevede di istituire meccanismi in vista di destinare gli importi provenienti dalle confische di cui al presente articolo, all'indennizzo delle vittime dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, commi a) o b) o delle loro famiglie.

5. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti di terzi in buona fede.

Art. 9 1. Quando è informato che l'autore o il presunto autore di un reato di cui all'articolo 2 potrebbe trovarsi sul suo territorio, lo Stato Parte interessato prende le misure eventualmente necessarie in conformità alla sua legislazione interna per indagare sui fatti di cui è venuto a conoscenza.

2. Se ritiene che le circostanze lo giustificano, lo Stato Parte sul cui territorio si trova l'autore o il presunto autore del reato prende le misure appropriate ai sensi della sua legislazione interna per assicurare la presenza di tale persona a fini di azioni giudiziarie o di estradizione.

3. Ogni persona nei cui confronti sono adottate le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo ha diritto: a)

di comunicare senza indugio con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la nazionalità o che è in altro modo abilitato a tutelare i suoi diritti, oppure, se si tratta di un apolide, dello Stato nel cui tale persona risiede abitualmente;

b)

di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato;

c)

di essere informata dei diritti che le sono conferiti dai commi a) e b) del presente paragrafo.

4. I diritti enunciati al paragrafo 3 del presente articolo si esercitano nell'ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova l'autore o il presunto autore del reato, rimanendo tuttavia inteso che tali leggi e regolamenti devono consentire una piena realizzazione dei fini per i quali sono concessi i diritti enunciati al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non pregiudicano il diritto di ogni Stato Parte che ha stabilito la sua competenza in conformità al comma c) del paragrafo 1 o al comma d) del paragrafo 2 dell'articolo 7, d'invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato ed a fargli visita.

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6. Se uno Stato ha posto una persona in stato detentivo in conformità alle disposizioni del presente articolo, esso informa immediatamente di tale detenzione, nonché delle circostanze che la giustificano, direttamente o tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza, in conformità ai paragrafi 1 o 2 dell'articolo 7 e, se lo ritiene opportuno, tutti gli altri Stati Parte interessati. Lo Stato che procede all'inchiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunica sollecitamente le relative conclusioni a tali Stati Parte e li informa che intende esercitare la sua competenza.

Art. 10 1. Nei casi in cui sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7, lo Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto autore del reato è tenuto, se non lo estrada, a sottoporre il caso senza eccessivi ritardi e senza alcuna eccezione, a prescindere che il reato sia stato o meno commesso sul suo territorio, alle sue autorità competenti affinché queste ultime intentino un procedimento penale secondo la procedura prevista dalla sua legislazione. Tali autorità adottano la loro decisione alle stesse condizioni previste per ogni altro reato grave in conformità alle leggi di questo Stato.

2. Ogni qualvolta la legislazione interna di uno Stato Parte lo autorizza ad estradare o a consegnare un suo cittadino, unicamente a patto che l'interessato gli sia restituito per scontare la pena comminatagli al termine del processo o della procedura per la quale si richiede l'estradizione, e che questo Stato e lo Stato che chiede l'estradizione accettano questa soluzione e le altre eventuali condizioni che giudicano appropriate, l'estradizione o la consegna condizionale varranno in quanto esecuzione, da parte dello Stato Parte richiesto, dell'obbligo previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 11 1. I reati di cui all'articolo 2 sono a pieno titolo considerati come casi di estradizione in qualunque trattato d'estradizione concluso fra Stati Parte prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati Parte s'impegnano a considerare questi reati come casi d'estradizione in qualsiasi trattato d'estradizione da concludere in seguito fra di loro.

2. Uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato ha facoltà,
quando riceve una richiesta di estradizione di un altro Stato Parte con il quale non è vincolato da un trattato di estradizione, di considerare la presente Convenzione come fondamento giuridico dell'estradizione per quel che concerne i reati di cui all'articolo 2. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato richiesto.

3. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono i reati di cui all'articolo 2 come casi di estradizione fra di loro, senza pregiudicare le condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

4. Ove necessario, i reati di cui all'articolo 2 sono considerati, ai fini dell'estradizione fra Stati Parte, essere stati commessi sia sul luogo della loro perpetrazione,

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sia sul territorio degli Stati che hanno stabilito la loro competenza in conformità ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7.

5. Le disposizioni relative ai reati di cui all'articolo 2 di tutti i trattati o accordi d'estradizione conclusi fra Stati Parte si considerano modificate fra Stati Parte qualora siano incompatibili con la presente Convenzione.

Art. 12 1. Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la massima assistenza giudiziaria per qualsiasi inchiesta o procedimento penale, o procedura d'estradizione relativa ai reati di cui all'articolo 2, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova in loro possesso che sono necessari ai fini del procedimento.

2. Gli Stati Parte non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di evadere una domanda di assistenza giudiziaria.

3. La parte richiedente non comunica né utilizza le informazioni o gli elementi di prova forniti dalla Parte richiesta per investigazioni, procedimenti penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta, senza il consenso preliminare della Parte richiesta.

4. Ogni Stato Parte può prevedere di istituire meccanismi al fine di condividere con altri Stati Parte le informazioni o gli elementi di prova necessari per stabilire le responsabilità penali, civili o amministrative come previsto dall'articolo 5.

5. Gli Stati Parte adempiono agli obblighi che incombono loro in virtù dei paragrafi 1 e 2 in conformità con qualsiasi trattato o altro accordo di assistenza giudiziaria o scambio d'informazioni esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati Parti si concedono tale assistenza giudiziaria in conformità alla loro legislazione interna.

Art. 13 Nessuno dei reati di cui all'articolo 2 può essere considerato ai fini dell'estradizione o della mutua assistenza giudiziaria come reato fiscale. Di conseguenza, gli Stati Parte non possono invocare il solo carattere fiscale del reato per rifiutare una richiesta di assistenza giudiziaria o di estradizione.

Art. 14 Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria fra Stati Parte, nessuno dei reati di cui all'articolo 2 è considerato come reato politico, reato connesso ad un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Di conseguenza, una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su tale reato non può essere respinta per il solo motivo che concerne un reato politico, un reato connesso ad un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

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Repressione del finanziamento del terrorismo. Convenzione internazionale

Art. 15 Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di enunciare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all'articolo 2 o la domanda di assistenza giudiziaria concernente tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per ragioni attinenti alla sua razza, religione, nazionalità, origine etnica o alle sue opinioni politiche, o che dare seguito a tale richiesta potrebbe pregiudicare la situazione di questa persona per uno qualsiasi di tali motivi.

Art. 16 1. Ogni persona detenuta o che sconta una pena sul territorio di uno Stato Parte, la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte a fini d'identificazione o di testimonianza o affinché fornisca il suo contributo all'accertamento dei fatti nell'ambito di un'inchiesta o di azioni giudiziarie in relazione ai reati di cui all'articolo 2, può essere trasferita purché esistano le seguenti condizioni: a)

tale persona vi consente liberamene e consapevolmente;

b)

le autorità competenti dei due Stati interessati vi acconsentono, fatte salve le condizioni che possono ritenere appropriate.

2. Ai fini del presente articolo: a)

lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato ha il potere e l'obbligo di trattenere l'interessato in detenzione, salvo richiesta o autorizzazione contraria dello Stato dal quale la persona è stata trasferita;

b)

lo Stato verso il quale si effettua il trasferimento, adempie senza indugio all'obbligo di riconsegnare l'interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, in conformità a quanto sia stato preliminarmente convenuto o a quanto le autorità competenti dei due Stati hanno altrimenti deciso;

c)

lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento non può esigere dallo Stato dal quale si effettua il trasferimento che avvii una procedura di estradizione riguardante l'interessato;

d)

si terrà conto del periodo di detenzione trascorso dall'interessato nello Stato verso il quale è stato trasferito, ai fini del computo della pena da scontare nello Stato dal quale è stato trasferito.

3. A meno che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita ai sensi del presente articolo non vi acconsenta, tale persona a prescindere dalla sua nazionalità, non può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato verso il quale è trasferita in ragione di atti o di condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale è stata trasferita.

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Repressione del finanziamento del terrorismo. Convenzione internazionale

Art. 17 Ogni persona posta in stato di detenzione o contro la quale sia presa ogni altra misura o sia avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione si vede garantire un trattamento equo e, in particolare, gode di tutti i diritti e di tutte le garanzie previsti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale essa si trovi e dalle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle che riguardano i diritti dell'uomo.

Art. 18 1. Gli Stati Parte cooperano per prevenire i reati previsti dall'articolo 2 prendendo tutte le misure possibili, in particolare adattando se necessario la loro legislazione interna, alfine di impedire e di ostacolare la preparazione, nei loro rispettivi territori, di reati destinati ad essere commessi all'interno o all'esterno dei loro territori, segnatamente: a)

misure che vietino sul loro territorio le attività illegali di persone e di organizzazioni che, con cognizione di causa, incoraggino, fomentino, organizzino o commettano reati di cui all'articolo 2;

b)

misure che impongano alle istituzioni finanziarie e alle altre professioni coinvolte nelle operazioni finanziarie l'obbligo di utilizzare i mezzi disponibili più efficaci per identificare i loro clienti abituali o occasionali, così come i clienti nel cui interesse è aperto un conto, di accordare un'attenzione particolare alle operazioni non abituali o sospette e di segnalare le operazioni che si presume derivino da attività criminali. A tal fine, gli Stati Parte devono prendere in considerazione: i) di adottare regolamenti che vietino l'apertura di conti di cui il titolare o il beneficiario non siano identificati né identificabili e misure che garantiscano che queste istituzioni verifichino l'identità dei veri detentori di tali operazioni; ii) trattandosi di persone giuridiche, di esigere che le istituzioni finanziarie prendano, se necessario, delle misure per verificare l'esistenza e la struttura giuridica del cliente facendosi rilasciare da un registro pubblico o privato, o da entrambi, una prova della costituzione in società che contenga in particolare informazioni sul nome del cliente, sulla sua forma giuridica, sul suo indirizzo, sui suoi dirigenti e sulle disposizioni che regolano il potere di impegnare la persona giuridica; iii) di adottare dei regolamenti che impongano alle istituzioni finanziarie l'obbligo di segnalare prontamente alle autorità competenti tutte le operazioni complesse, non abituali, importanti, e tutti i tipi non abituali di operazioni, quando esse non hanno una causa economica o lecita apparente, senza timore di vedere chiamata in causa la loro responsabilità penale o civile per violazione delle regole di riservatezza, se esse riferiscono in buona fede il loro sospetto; iv) di esigere dalle istituzioni finanziarie che esse conservino, per almeno cinque anni, tutti gli elementi necessari che si riferiscano alle operazioni interne ed internazionali.

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Repressione del finanziamento del terrorismo. Convenzione internazionale

2. Gli Stati Parte cooperano allo stesso modo nella prevenzione dei reati previsti dall'articolo 2 prendendo in considerazione: a)

misure per la supervisione di tutti gli organismi che trasferiscono moneta, compresa, ad esempio, l'autorizzazione d'esercizio di tali organismi;

b)

misure concrete che permettano di rivelare o di sorvegliare il trasporto fisico transfrontaliero di contanti e di effetti negoziabili al portatore, sotto riserva che esse siano assoggettate a garanzie severe volte ad assicurare che l'informazione è utilizzata scientemente e che esse non ostacolano in alcun modo la libera circolazione dei capitali.

3. Gli Stati Parti cooperano inoltre alla prevenzione dei reati di cui all'articolo 2, scambiando informazioni esatte e verificate in conformità alla loro legislazione interna e coordinando le misure amministrative e gli altri provvedimenti adottati, se del caso, al fine di prevenire la perpetrazione dei reati di cui all'articolo 2, in particolare: a)

istituendo e mantenendo canali di comunicazione fra i loro organismi e servizi competenti al fine di agevolare uno scambio rapido e sicuro d'informazioni su tutti gli aspetti dei reati di cui all'articolo 2;

b)

cooperando fra di loro per svolgere inchieste relative ai reati di cui all'articolo 2 su: i) l'identità, i dati personali e le attività delle persone che possono ragionevolmente essere sospettate di aver preso parte alla perpetrazione di tali reati; ii) i movimenti di fondi in relazione alla perpetrazione di tali reati.

4. Gli Stati Parte possono scambiare informazioni tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

Art. 19 Lo Stato Parte in cui un'azione penale è stata intentata contro il presunto autore del reato comunica, secondo le condizioni previste dalla sua legislazione interna o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo di tale azione penale al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parte.

Art. 20 Gli Stati Parte adempiono agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto dei principi dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, nonché della non-ingerenza negli affari interni degli altri Stati.

Art. 21 Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sugli altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e degli individui ai sensi del diritto internazionale, in particolare gli scopi della Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale umanitario e le altre convenzioni pertinenti.

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Repressione del finanziamento del terrorismo. Convenzione internazionale

Art. 22 Nessuna disposizione della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte ad esercitare sul territorio di un altro Stato Parte una competenza o funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorità dell'altro Stato Parte dal suo diritto interno.

Art. 23 1. L'allegato può essere modificato aggiungendovi trattati pertinenti che configurano le seguenti condizioni: a)

sono aperti alla partecipazione di tutti gli Stati;

b)

sono entrati in vigore;

c)

sono stati oggetto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione di almeno 22 Stati Parte alla presente Convenzione.

2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato Parte può proporre un tale emendamento. Ogni proposta di emendamento è comunicata per scritto al depositario, il quale informa tutti gli Stati Parte sulle proposte che sono conformi alle condizioni enunciate al paragrafo 1, sollecitando il loro parere riguardo all'adozione dell'emendamento proposto.

3. La proposta di emendamento si ritiene adottata a meno che un terzo degli Stati Parte non vi si opponga per iscritto nei 180 giorni successivi alla sua comunicazione.

4. Dopo che è stato adottato, l'emendamento entra in vigore, per tutti gli Stati Parte che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, 30 giorni dopo il deposito del ventiduesimo di questi strumenti. Per ciascuno degli Stati Parte che ratificano, accettano o approvano l'emendamento dopo il deposito del ventiduesimo strumento, l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di tale Stato Parte.

Art. 24 1. Ogni controversia fra Stati Parte relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo, è sottoposta ad arbitrato, su richiesta di uno di questi Stati. Se, entro i sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le Parti non raggiungono un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi fra di loro può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di giustizia, presentando un ricorso in conformità allo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato può, nel momento in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parti non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti dello Stato Parte che abbia formulato tale riserva.

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Repressione del finanziamento del terrorismo. Convenzione internazionale

3. Ogni Stato che ha formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo può ritirarla in qualsiasi momento indirizzando una notifica a tal fine al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 25 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York.

2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 26 1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratifica, accetta o approva la Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 27 1. Ciascun Stato Parte può denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica scritta a tal fine al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Tale denuncia sarà operante un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 28 L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà avere una copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che è stata aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000.

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Repressione del finanziamento del terrorismo. Convenzione internazionale

Allegato 1.

Convenzione per evitare il sequestro illecito di aeromobili (L'Aja, 16 dicembre 1970)

2.

Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile internazionale (Montreal, 23 settembre 1971).

3.

Convenzione sulla prevenzione e sulla repressione dei reati contro le persone che fruiscono di una protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973.

4.

Convenzione internazionale contro la presa degli ostaggi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979.

5.

Convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari (Vienna, 3 marzo 1980).

6.

Protocollo sulla repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti che servono l'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione sulla repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 24 febbraio 1988).

7.

Convenzione per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10 marzo 1988).

8.

Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988).

9.

Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997.

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