Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 26 settembre 2003

Iniziativa popolare federale «contro la macellazione senza stordimento» Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «contro la macellazione senza stordimento», presentata il 20 febbraio 2002; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «contro la macellazione senza stordimento», presentata il 20 febbraio 2002, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Erwin Kessler, Im Büel 2, 9546 Tuttwil 2. Marianne Gamper, Frohburgweg 22, 8180 Bülach 3. Suzanne Wachtl, Route Suisse 33, 1296 Coppet 4. Hans Palmers, Reckenbühlstrasse 13, 6005 Luzern

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2002-0514

Iniziativa popolare federale

5.

6.

7.

Giovanni Rodolfo Spahr, c/o Schuhmacher, Schindlerstrasse 9, 8006 Zürich Louis A. Capt, Bahnhofstrasse 15, 8620 Wetzikon Roland Fäsch, Frohburgweg 22, 8180 Bülach

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «contro la macellazione senza stordimento» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Verein gegen Tierfabriken VgT, Casella postale, 9501 Wil, e pubblicata nel Foglio federale del 26 marzo 2002.

12 marzo 2002

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «contro la macellazione senza stordimento» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 80 cpv. 4 e 5 4

Per la macellazione di animali si applicano le prescrizioni qui appresso: a.

i mammiferi e il pollame devono essere storditi prima del dissanguamento in modo tale che perdano conoscenza immediatamente fino alla morte;

b.

l'importazione, la vendita e il consumo della carne di questi animali che non sono stati storditi in base a una prescrizione equivalente alla lettera a sono vietati.

5 L'esecuzione del capoverso 4 compete alla Confederazione. Essa può delegare alcuni compiti ai Cantoni.

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