Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname Proroga e modifica del 5 dicembre 2002

Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 26 marzo 2001 e del 7 maggio 20021 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname è prorogata.

II I decreti del Consiglio federale del 26 marzo 2001 e del 7 maggio 20021 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 1 Il conferimento del carattere obbligatorio generale vale per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i circondari di Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.

III Le disposizioni, modificate qui di seguito, del contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 26 marzo 2001 e del 7 maggio 20021, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 52

Esecuzione comune

Art. 57

Commissioni professionali paritetiche

Appendice 1

1 2

FF 2001 1307-1309, 2002 3518 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

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2002-2583

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005.

5 dicembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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