Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 24 novembre 2002 del 22 agosto 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, 1

Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 24 novembre 2002 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su: ­ l'iniziativa popolare del 13 novembre 1999 «contro gli abusi in materia di asilo» (FF 2002 2475) e ­ la modifica del 22 marzo 2002 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI, FF 2002 2502).

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Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:

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la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1; LDP) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11, RU 2002 1755; ODP);

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la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991 (RS 161.51, RU 2002 1758), come anche le circolari del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 (FF 1991 IV 460) e del 14 giugno 2002 (FF 2002 4136).

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In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:

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i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più presto quattro settimane, ma il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;

32

i testi sottoposti a votazione siano spediti dai Comuni, se possibile in modo prioritario, agli elettori residenti all'estero;

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i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna;

34

i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso;

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2002-1948

Votazione popolare

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i risultati del vostro Cantone siano pubblicati il più presto possibile nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione delle possibilità di ricorso. L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);

36

il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari;

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le schede siano conservate fino a che il risultato della votazione sarà omologato.

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Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli immediatamente alla Cancelleria federale.

5

Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designati nel vostro Cantone, di far subito conoscere i risultati della votazione, per telefono o per telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale che sarà da voi incaricato, il quale, a sua volta, trasmetterà immediatamente alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031 322 37 06 o 322 38 29) o, se necessario, per telefono al più tardi entro le ore 18.00 (031 322 37 49 per i risultati e 031 322 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.

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Le domande figuranti sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente: 1. Volete accettare l'iniziativa popolare «contro gli abusi in materia di asilo»?

2. Volete accettare la modifica del 22 marzo 2002 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 agosto 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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