Legge federale sulla proroga del decreto federale concernente la prescrizione medica di eroina

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 20021, decreta:

Art. 1 Il decreto federale del 9 ottobre 19982 concernente la prescrizione medica di eroina è prorogato fino all'entrata in vigore della revisione della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2009.

Art. 2 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2005.

1 2

FF 2002 5223 RU 1998 2293

5230

2002-0690