Termine di referendum: 3 aprile 2003

Legge federale sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle poste, LOP) Modifica del 13 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20021, decreta: I La legge del 30 aprile 19972 sull'organizzazione delle poste è modificata come segue: Art. 10a

Responsabilità

1

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la responsabilità (art. 752­760 del Codice delle obbligazioni3) si applicano per analogia ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione della Posta. L'articolo 16 capoverso 3 e la legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità non sono applicabili.

2 Le controversie concernenti la responsabilità dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione sono giudicate dai tribunali civili. In un siffatto procedimento la Confederazione ha lo statuto di un azionista e di un creditore societario.

Art. 11a

Tesoreria

1

La Posta gestisce la propria tesoreria conformemente alle disposizioni della presente legge e a una convenzione stipulata con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), nonché in stretta collaborazione con quest'ultima.

2 La Posta fornisce all'AFF le informazioni necessarie alla valutazione della gestione della tesoreria. Le consente inoltre di consultare i documenti e di accedere a tutti i locali.

3 Per l'elaborazione di perizie, l'AFF può far capo a periti esterni. La Posta si assume le relative spese.

1 2 3 4

FF 2002 4559 RS 783.1 RS 220 RS 170.32

7458

2002-0729

Legge sull'organizzazione delle poste

4 Il consiglio d'amministrazione della Posta riferisce sulla tesoreria nel rapporto annuale.

Art. 11b 1

Solvibilità e raccolta di fondi

La Posta provvede affinché la sua solvibilità sia garantita in ogni tempo.

2

Per garantire la solvibilità dell'azienda, il consiglio d'amministrazione della Posta può, nei limiti della convenzione di cui all'articolo 11a capoverso 1, raccogliere fondi sul mercato.

Art. 11c

Investimento di capitali

1

I capitali che superano i bisogni di tesoreria sono investiti in modo da garantire la loro integrità e un rendimento conforme al mercato.

2

Il consiglio d'amministrazione della Posta emana, nei limiti della convenzione di cui all'articolo 11a capoverso 1, le pertinenti direttive in materia d'investimenti.

Art. 24 rubrica e cpv. 2 e 3 Obblighi in materia di previdenza professionale 2

La Confederazione si assume il deficit maturato sino alla fine del 2001 per quanto concerne la previdenza professionale degli agenti della Posta soggetti a rapporti di servizio speciali.

3

Se gli obblighi della Posta nei confronti della propria cassa pensioni aumentano quando essa applica per la prima volta le nuove norme per la presentazione dei conti, la Confederazione può ricapitalizzare gli obblighi previdenziali supplementari mediante un corrispondente contributo aggiuntivo al capitale di dotazione. Il Consiglio federale stabilisce le modalità, i tempi e l'importo della necessaria ricapitalizzazione.

II Modifica del diritto vigente La legge federale del 6 ottobre 19895 sulle finanze delle Confederazione è modificata come segue: Art. 35 cpv. 2 primo periodo 2

5

Essa gestisce la tesoreria centrale della Confederazione e delle Ferrovie federali. ...

RS 611.0

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Legge sull'organizzazione delle poste

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 24 dicembre 20026 Termine di referendum: 3 aprile 2003

6

FF 2002 7458

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