Allegato 2 Traduzione1

Accordo che stabilisce il mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta 2001 Approvato il 13 marzo 2001 a Ginevra Applicato a titolo provvisorio dalla Svizzera dal 1° gennaio 2002

Le Parti contraenti del presente Accordo, riconoscendo l'importanza della iuta e dei prodotti derivati per l'economia di un certo numero di Paesi; considerando che una stretta cooperazione internazionale intesa a risolvere i problemi del settore della iuta promuoverà lo sviluppo economico dei Paesi esportatori e consoliderà la cooperazione economica tra Paesi esportatori e Paesi importatori; considerando inoltre che gli accordi internazionali del 1982 e del 1989 sulla iuta e i prodotti derivati hanno contribuito alla cooperazione tra Paesi esportatori e Paesi importatori e che è opportuno migliorare in futuro l'efficacia di una simile cooperazione; coscienti della necessità di promuovere e d'intraprendere progetti e attività miranti ad accrescere gli utili ricavati dalla iuta dai Paesi in sviluppo che la producono, contribuendo in tal modo ad attenuare la povertà in questi Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Istituzione 1. Il Gruppo di studio internazionale della iuta, di seguito denominato «il Gruppo», è istituito mediante il presente Accordo per amministrarne le disposizioni e sorvegliarne il funzionamento. A fini giuridici, amministrativi, finanziari e operativi, quando il presente mandato entrerà in vigore il Gruppo sarà considerato come l'entità succedente all'Organizzazione internazionale della iuta, inizialmente istituita in applicazione dell'Accordo internazionale del 1982 sulla iuta e i prodotti derivati e mantenuta in vigore in applicazione dell'Accordo internazionale del 1989 sulla iuta e i prodotti derivati.

Definizioni 2. Ai fini del presente mandato si adottano le seguenti definizioni: a)

1

«iuta»: la iuta greggia, il kenaf e altre fibre affini, ivi comprese Urena lobata, Abutilon avicennae e Cephalonema polyandrum;

Dal testo originale francese.

1468

2002-0118

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

b)

«prodotti derivati dalla iuta»: i prodotti costituiti interamente o quasi interamente da iuta, oppure nei quali la iuta rappresenta la parte maggiore in termini di peso;

c)

«membro»: ogni Stato, la Comunità europea od ogni organismo intergovernativo di cui al paragrafo 5 qui appresso, che ha notificato la sua accettazione o l'applicazione a titolo provvisorio delle disposizioni del presente Accordo, conformemente al paragrafo 23 qui appresso;

d)

«membro associato»: ogni organizzazione o entità, come definite nel paragrafo 6 qui appresso;

e)

«votazione speciale»: una votazione nella quale si richiedono almeno i due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti, purché tali voti siano espressi dalla maggioranza dei membri presenti e votanti;

f)

«votazione a maggioranza semplice»: una votazione nella quale si richiede oltre la metà del totale dei voti espressi dai membri presenti e votanti, purché tali voti siano espressi dalla maggioranza dei membri presenti e votanti;

g)

«esercizio finanziario»: il periodo dal 1° luglio al 30 giugno compreso;

h)

«annata della iuta»: il periodo dell'annata internazionale della iuta, dal 1° luglio al 30 giugno compreso;

i)

«mandato»: il presente Accordo che stabilisce il mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta 2001.

Obiettivi 3. Gli obiettivi del Gruppo sono i seguenti: a)

garantire un quadro efficace per la cooperazione internazionale, la consultazione e l'elaborazione di politiche da parte dei membri per quanto concerne tutti gli aspetti pertinenti dell'economia mondiale della iuta;

b)

favorire l'espansione del commercio internazionale della iuta e dei prodotti derivati mantenendo i mercati esistenti e sviluppando mercati nuovi, in particolare lanciando nuovi prodotti derivati e mettendo a punto nuovi tipi di utilizzo finale della iuta;

c)

rappresentare un luogo d'incontro che permetta una partecipazione attiva del settore privato allo sviluppo del settore della iuta;

d)

adoperarsi per risolvere i problemi d'attenuazione della povertà, d'impiego e di valorizzazione delle risorse umane, in particolare delle donne, nel settore della iuta;

e)

contribuire a migliorare le condizioni strutturali del settore della iuta aumentando la produttività e la qualità e favorendo l'applicazione di metodi e tecnologie nuovi;

f)

fare opera di sensibilizzazione per quanto concerne gli effetti benefici dell'impiego della iuta quale fibra naturale rispettosa dell'ambiente, rinnovabile e biodegradabile;

1469

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

g)

migliorare l'informazione sul mercato al fine d'assicurare una maggiore trasparenza del mercato internazionale della iuta in collaborazione con altri organismi, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Funzioni 4. Per raggiungere questi obiettivi il Gruppo assolve le seguenti funzioni: a)

elabora una strategia appropriata per migliorare l'economia mondiale della iuta ponendo l'accento in particolare sulla promozione generica della iuta e dei prodotti derivati;

b)

organizza consultazioni e scambi di informazioni sull'economia internazionale della iuta;

c)

avvia, patrocina, sovrintende, sorveglia e facilita progetti e attività connesse miranti a migliorare le condizioni strutturali dell'economia mondiale della iuta e il benessere economico generale delle persone che lavorano in questo settore. In casi eccezionali il Consiglio approverà la partecipazione del Gruppo all'esecuzione di progetti, a condizione che tale partecipazione non incida ulteriormente dal profilo finanziario sul bilancio amministrativo del Gruppo;

d)

appronta e migliora le statistiche e le informazioni commerciali sulla iuta e i prodotti derivati consultandosi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e altri organismi competenti;

e)

effettua studi sui diversi aspetti dell'economia mondiale della iuta e delle questioni connesse;

f)

esamina i problemi o le difficoltà che possono sorgere nell'economia internazionale della iuta.

Nell'esercitare le sue funzioni il Gruppo tiene conto delle attività di altre organizzazioni internazionali competenti, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Composizione 5. Possono diventare membri del Gruppo tutti gli Stati, e la Comunità europea, interessati alla produzione o al consumo di iuta e dei prodotti derivati o al commercio internazionale della iuta e dei prodotti derivati e, con l'accordo del Consiglio, ogni organismo intergovernativo avente competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali, in particolare accordi di prodotto.

6. Possono diventare membri associati del Gruppo, con l'accordo del Consiglio, le organizzazioni ed entità che non soddisfano le condizioni richieste dalle disposizioni del paragrafo 5 qui sopra per essere membri a pieno titolo. Il Consiglio definisce regole concernenti l'eleggibilità, i diritti e gli obblighi di questi membri associati.

1470

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

Composizione e poteri del Consiglio 7. a)

La massima autorità del Gruppo istituita in applicazione delle disposizioni del presente mandato è attribuita al Consiglio, che si compone di tutti i membri. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno;

b)

il Consiglio esercita tutti i poteri e prende, o veglia affinché siano prese, tutte le misure che possono essere necessarie per applicare le disposizioni del presente mandato o per assicurarne l'applicazione;

c)

il Consiglio, con votazione speciale, emana le regole giudicate necessarie a esercitare le funzioni del Gruppo, fatte salve le disposizioni del presente mandato alle quali dette regole devono essere conformate. Tali regole sono le seguenti: i) il regolamento interno, ii) il regolamento finanziario e le regole relative ai progetti, iii) gli statuti e i regolamenti del personale e iv) il regolamento della cassa pensioni del personale;

d)

il Gruppo non è abilitato né ritenuto autorizzato dai suoi membri a contrarre impegni al di fuori del quadro del presente mandato o di uno dei regolamenti menzionati nella lettera c) qui sopra;

e)

per raggiungere gli obiettivi indicati nel paragrafo 3 qui sopra, il Consiglio approva un programma di lavoro che è riveduto periodicamente.

Sede 8. La sede del Gruppo si trova a Dacca, nel Bangladesh, a meno che il Consiglio, con votazione speciale, non decida altrimenti. Il Consiglio conclude un accordo relativo alla sede con il Governo del Paese ospitante il più rapidamente possibile dopo l'entrata in vigore del presente mandato.

Presa di decisioni e distribuzione dei voti 9. a)

Salvo disposizioni contrarie, e fatte salve le disposizioni della lettera d) qui appresso, il Consiglio, il Comitato sui progetti del quale è fatta menzione al paragrafo 10 qui appresso e i comitati e gli organi sussidiari che possono essere istituiti prendono per quanto possibile le loro decisioni all'unanimità.

Mancando l'unanimità, ogni membro può domandare una votazione a maggioranza semplice, a meno che non sia richiesta una votazione speciale;

b)

ciascun membro può pretendere al numero di voti che gli è attribuito in conformità alle disposizioni della lettera c) qui appresso. Al momento delle votazioni, la Comunità europea e gli organismi intergovernativi membri dispongono di un numero di voti uguale al numero totale di voti che possono essere attribuiti ai loro Stati membri;

c)

i membri detengono insieme 2000 voti. Il 50 per cento del totale dei voti dei membri è ripartito in parti uguali tra tutti i membri, fatte salve le disposizioni della lettera b) qua sopra. Il 50 per cento rimanente di questo totale è attri-

1471

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

buito ai differenti membri in proporzione al loro «coefficiente d'importanza per quanto concerne la iuta» così come è definito al capoverso d) qua sotto.

Il totale dei voti di base e dei voti legati al coefficiente d'importanza di ciascun membro è arrotondato in maniera che i voti non siano frazionati e che il numero totale dei voti dell'insieme dei membri non superi 2000, fatte salve, tuttavia, le disposizioni della lettera e) qua sotto; d)

ai fini del presente mandato, il «coefficiente d'importanza per quanto concerne la iuta» di ciascun membro è la sua parte del totale attribuita a tutti i Paesi membri, calcolata secondo la formula seguente: i) nel caso dei Paesi produttori di iuta, il volume medio ponderato del 40 per cento della loro produzione e il volume medio del 60 per cento dei loro scambi netti di iuta e di prodotti derivati durante il periodo di tre anni più recente per il quale sono disponibili statistiche; ii) nel caso di Paesi non produttori di iuta e importatori netti di iuta, il volume medio delle loro importazioni nette di iuta e di prodotti derivati durante il periodo di tre anni più recente per il quale sono disponibili statistiche.

e)

nessun membro rappresentante un solo Paese detiene più di 450 voti. I voti oltre questa cifra ottenuti applicando il metodo descritto nelle lettere c) e d) e come definito nella lettera i) qua sotto sono distribuiti tra tutti gli altri membri secondo la modalità di calcolo prevista da tali lettere;

f)

se, per una ragione qualunque, la determinazione del numero di voti con il metodo previsto nelle lettere c), d), e) qua sotto pone difficoltà, il Gruppo, mediante una votazione speciale, può decidere di adottare un metodo differente per la distribuzione dei voti;

g)

per tenere qualsiasi seduta del Consiglio si esige la presenza di membri che detengono insieme 1 000 voti. Per qualsiasi decisione presa dal Consiglio si esige la presenza di membri che detengono insieme 1 200 voti;

h)

il Consiglio ripartisce i voti per ciascun esercizio finanziario all'inizio dell'ultima sessione dell'esercizio precedente in conformità alle disposizioni del presente paragrafo. La ripartizione così fissata rimane in vigore per tutta l'annata della iuta, fatte salve le disposizioni della lettera i) qua sotto;

i)

qualora la composizione del Gruppo subisca una modifica, oppure qualora i diritti di voto di un membro siano sospesi o limitati a norma di una disposizione del regolamento interno, il Consiglio ridistribuisce i voti di tutti i membri in conformità alle disposizioni del presente paragrafo. Il Consiglio stabilisce la data alla quale la ridistribuzione dei voti è effettiva;

j)

un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti detenuti da quest'ultimo in virtù del presente paragrafo esercita il diritto di voto in conformità alle istruzioni del membro che lo ha autorizzato.

1472

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

Comitato sui progetti (CSP) 10. a) Il Consiglio istituisce un Comitato sui progetti (CSP) di cui tutti i membri possono fare parte. Il Comitato può invitare membri associati e altre parti interessate a partecipare ai suoi lavori; b)

il Comitato sui progetti esprime pareri all'attenzione del Consiglio su tutti gli aspetti dei progetti e delle attività connesse in conformità alle regole stabilite dal Consiglio;

c)

il Consiglio, in certi casi, può delegare i suoi poteri al Comitato sui progetti per quanto concerne l'approvazione dei progetti e delle attività connesse. Il Consiglio stabilisce le regole applicabili in materia.

Consiglio consultivo del settore privato 11. a) Per facilitare le relazioni con il settore privato, il Consiglio istituisce un Consiglio consultivo del settore privato (qui di seguito denominato «Consiglio consultivo»). Il Consiglio consultivo è un organo consultivo che può formulare raccomandazioni al Consiglio in settori che si iscrivono nel quadro del presente mandato; b)

il Consiglio consultivo è composto di membri associati. Altre entità del settore privato che hanno espresso il desiderio di prendere parte ai suoi lavori possono essere invitati a farlo;

c)

il Consiglio consultivo presenta rapporti periodici al Consiglio;

d)

il Consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno, in conformità alle disposizioni del presente mandato.

Comitato e organi sussidiari 12. Il Consiglio può istituire altri comitati od organi sussidiari oltre al Comitato sui progetti e al Consiglio consultivo del settore privato, alle condizioni e secondo le modalità da esso decise.

Segretariato 13. a) Il Gruppo dispone di un Segretariato composto da un Segretario generale e dal personale necessario; b)

il Consiglio nomina il Segretario generale con votazione speciale. Le modalità e le condizioni d'assunzione del Segretario generale sono stabilite dalle regole applicabili in materia di nomina, salvo che per il primo Segretario generale;

c)

il Segretario generale è il più alto funzionario del Gruppo e risponde nei suoi confronti dell'amministrazione e del funzionamento del presente mandato conformemente alle decisioni del Consiglio;

d)

il Segretario generale nomina il suo personale conformemente al disciplinamento stabilito dal Consiglio. Il personale risponde nei confronti del Segretario generale.

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Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

Consultazioni e cooperazione con terzi 14.a)

Il Gruppo può adottare disposizioni per tenere consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi o le istituzioni specializzate e con altre organizzazioni e istituzioni intergovernative, per quanto ve ne sia bisogno;

b)

il Gruppo può anche prendere le disposizioni che giudica appropriate per intrattenere relazioni con i Governi interessati di Paesi non membri, con altre istituzioni non governative nazionali e internazionali, con organismi del settore privato e con istituti di ricerca che non sono membri associati;

c)

osservatori possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio o dei suoi organi sussidiari, alle condizioni e secondo le modalità decise dal Consiglio o dai suoi organi.

Relazioni con il Fondo comune 15. Il Gruppo può chiedere di essere designato quale organismo internazionale del prodotto, in virtù del paragrafo 9 dell'articolo 7 dell'Accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, al fine di patrocinare, conformemente alle disposizioni del presente mandato, progetti concernenti la iuta e i prodotti derivati finanziati dal Fondo. Le decisioni concernenti il patrocinio di tali progetti sono normalmente prese all'unanimità. Se non è possibile raggiungere l'unanimità, sono prese con votazione speciale. Nessun membro è ritenuto responsabile in ragione della sua appartenenza al Consiglio dei mutui contratti o dei prestiti consentiti per progetti da un altro membro o un'altra entità. Il Segretario generale è autorizzato a concludere accordi con il Fondo per i progetti approvati.

Statuto giuridico 16.a)

Il Gruppo ha personalità giuridica internazionale. Sul territorio di ciascun membro, e fatta salva la legislazione nazionale, il Gruppo ha, in particolare, ma fatte salve le disposizioni della lettera b) del paragrafo 7 qua sopra, la capacità di concludere contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili e di stare in giudizio;

b)

lo statuto del Gruppo sul territorio del Paese ospitante è retto dall'accordo di sede concluso tra il Governo del Paese ospitante e il Consiglio, come definito nel paragrafo 8 qua sopra;

c)

in qualità di successore dell'Organizzazione internazionale della iuta, il Gruppo assume la responsabilità di tutti gli attivi e di tutti i passivi della vecchia organizzazione.

Conti finanziari e contributi al bilancio 17.a)

1474

Ai fini del presente mandato, il Gruppo tiene i seguenti conti: i) il Conto amministrativo; ii) il Conto speciale;

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

b)

ciascun membro contribuisce al Conto amministrativo conformemente alle disposizioni del regolamento interno, nel quadro di un bilancio amministrativo annuale approvato dal Consiglio. Il contributo dei membri è direttamente proporzionale al numero dei voti che è loro attribuito in virtù delle disposizioni del paragrafo 9. Ciascun membro versa il suo contributo conformemente alle sue procedure costituzionali;

c)

oltre ai contributi versati al Conto amministrativo nel quadro del bilancio amministrativo annuale, il Gruppo può accettare contributi al Conto speciale. Il Conto speciale è istituito al fine di finanziare progetti, attività preliminari ai progetti e attività connesse. Il Conto speciale può essere finanziato mediante: i) contributi volontari dei membri, dei membri associati e di altre fonti; ii) istituzioni regionali e internazionali di finanziamento, tra cui il Fondo comune per i prodotti di base, il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, la Banca mondiale, la Banca asiatica di sviluppo, il Fondo internazionale di sviluppo agricolo, la Banca interamericana di sviluppo e la Banca africana di sviluppo.

Statistiche, studi e informazioni commerciali 18.a)

Il Gruppo analizza e sfrutta le informazioni e le statistiche sul commercio della iuta che ottiene dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), da altre istituzioni internazionali e nazionali e dal settore privato. Il Gruppo appronta e mette a disposizione dei membri, dei membri associati e di altre parti interessate, informazioni sul mercato e sulle sue prospettive, in particolare sugli stock e sul consumo per determinati mercati e utilizzatori finali. Il Gruppo incoraggia anche le istituzioni nazionali dei Paesi membri produttori a migliorare la raccolta dei dati nel settore della iuta e a comunicarne i risultati a tutte le parti interessate. Nell'adempiere questo compito fa tutto quanto gli è possibile per ridurre al minimo le sovrapposizioni;

b)

il Gruppo effettua studi relativi all'economia internazionale della iuta se il Consiglio decide in tal senso;

c)

il Gruppo si adopera affinché i ragguagli da esso pubblicati non pregiudichino il carattere confidenziale delle operazioni dei Governi o delle persone o imprese che producono, trattano, commercializzano o consumano iuta.

Valutazione annuale e rapporti 19.a)

Ogni anno il Gruppo valuta la situazione mondiale nel settore della iuta e le questioni connesse, tenuto conto dei ragguagli forniti dai membri e delle informazioni complementari provenienti da ogni altra fonte appropriata, tra le quali i rapporti di valutazione periodici dei finanziatori. Questa valutazione annuale comprende un'analisi della capacità di produzione della iuta prevista per gli anni a venire e uno studio delle prospettive per quanto concerne la produzione, il consumo e il commercio di iuta per l'anno civile seguente,

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Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

al fine di aiutare i membri a procedere alle loro rispettive valutazioni dell'evoluzione dell'economia internazionale della iuta; b)

il Gruppo stende una relazione che riprende i risultati della valutazione annuale e la distribuisce ai membri. Se il Gruppo lo giudica appropriato, questa relazione nonché gli altri rapporti e studi distribuiti ai membri possono essere messi a disposizione di altre parti interessate conformemente al regolamento interno;

c)

il Gruppo procede a valutazioni periodiche delle sue attività almeno ogni due anni e ne determina la conformità con gli obiettivi e le funzioni del Gruppo così come sono definiti nei paragrafi 3 e 4 qua sopra.

Sviluppo del mercato 20. Il Gruppo, consultando i membri, i membri associati e le parti interessate, determina gli obblighi e le possibilità del mercato mondiale della iuta e dei prodotti derivati al fine di intraprendere le attività appropriate, considerando in particolare la crescita della domanda e lo sviluppo del mercato della iuta e dei prodotti derivati nonché la diffusione e lo sfruttamento commerciale delle nuove tecnologie.

Obblighi dei Membri 21. I membri si adoperano al meglio per cooperare tra loro e per promuovere la realizzazione degli obiettivi del Gruppo, in particolare comunicando i dati di cui alla lettera a) del paragrafo 19 qua sopra.

Riserve 22. Nessuna delle disposizioni del presente mandato può essere oggetto di riserve.

Entrata in vigore 23.a)

Il presente mandato entra in vigore non appena gli Stati, la Comunità europea o gli organismi intergovernativi di cui al paragrafo 5 più sopra che rappresentano insieme il 60 per cento degli scambi (importazioni ed esportazioni) di iuta e di prodotti derivati, così come è indicato nell'Allegato A al presente mandato, hanno notificato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (qui di seguito «il depositario»), conformemente alla lettera b) qui appresso, l'applicazione a titolo provvisorio o l'accettazione definitiva delle disposizioni del presente mandato;

b)

ogni Stato, la Comunità europea od ogni organismo intergovernativo di cui al paragrafo 5 più sopra che desidera diventare membro del Gruppo notifica al depositario che accetta in maniera definitiva le disposizioni del presente mandato o che accetta di applicarle a titolo provvisorio attendendo l'esito delle sue procedure interne. Ogni Stato, la Comunità europea od ogni organismo intergovernativo che ha notificato la sua applicazione a titolo provvisorio delle disposizioni del presente mandato si adopera per portare a termi-

1476

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

ne il più rapidamente possibile le sue procedure interne e notifica al depositario la sua accettazione definitiva delle disposizioni del presente mandato; c)

se il 31 dicembre 2001 non saranno state soddisfatte le condizioni di entrata in vigore del presente mandato, il Segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo invita gli Stati, la Comunità europea e gli organismi intergovernativi che hanno notificato la loro accettazione o applicazione a titolo provvisorio delle disposizioni del presente mandato a decidere di mettere o meno in vigore tra loro questo mandato;

d)

al momento dell'entrata in vigore del presente mandato il Segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo convoca una riunione inaugurale del Consiglio nella data più vicina possibile. I membri sono avvisati almeno un mese prima, se possibile.

Emendamenti 24. Il presente mandato può essere modificato unicamente all'unanimità del Consiglio. Il Segretario generale notifica al depositario ogni emendamento adottato in virtù del presente paragrafo. Un emendamento entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notificazione di accettazione di membri che detengono insieme almeno il 60 per cento dei voti.

Durata, proroga e rinegoziazione 25.a)

Il Gruppo rimane in carica durante un periodo di otto anni, a meno che il Consiglio, con votazione speciale, non decida di prorogare o di rinegoziare il presente mandato, come previsto dalle lettere b) e c) qui appresso o di mettervi fine, come previsto dal paragrafo 27 qui appresso;

b)

il Consiglio, con votazione speciale, può decidere di prorogare il presente mandato per un massimo di due periodi di due anni ciascuno;

c)

il Consiglio, con votazione speciale, può decidere di rinegoziare il presente mandato.

Recesso 26.a)

Un membro può recedere dal Gruppo in qualsiasi momento notificandolo per scritto al depositario e al Segretario generale del Gruppo;

b)

il recesso avviene senza pregiudizio per ogni impegno finanziario già preso dal membro che recede e non gli dà diritto ad alcuna riduzione del suo contributo per l'anno in cui ha luogo il recesso;

c)

il recesso diviene effettivo 12 mesi dopo che il depositario ne ha ricevuto notificazione;

d)

il Segretario generale del Gruppo informa rapidamente ciascun membro di ogni notificazione ricevuta in virtù del presente paragrafo.

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Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

Estinzione 27. In ogni momento il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di mettere fine al presente mandato. Questa decisione diviene effettiva alla data stabilita dal Consiglio. Il Segretario generale notifica al depositario la decisione presa in virtù del presente paragrafo.

Liquidazione 28. Nonostante la scadenza o l'estinzione del presente mandato, il Consiglio rimane in funzione per il periodo necessario, che non deve superare 12 mesi, per assicurare la liquidazione del Gruppo, ivi compresa la verifica dei conti.

Fatto a Ginevra il 13 marzo 2001, i testi del presente Accordo in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo facenti parimenti fede.

1478

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

Allegato A

Ragguagli statistici sugli scambi mondiali netti (importazioni ed esportazioni) di iuta e prodotti derivati ai fini dell'entrata in vigore del presente mandato Tabella 1: Esportazioni nette di iuta e di fibre affini (in migliaia di tonnellate metriche in equivalente fibra) Paese

1996/97

1997/98

1998/99

Media per 1996/97­98/99

Quota (%)

Mondo

1011,2

1090,6

997,9

1033,2

100,0

794,1 193,3 11,7

801,3 262.6 10,7

779,3 192.6 10,7

791,6 216,2 11,0

76,6 20,9 1,1

999,1

1074,6

982,6

1018,8

98,6

10,1 10,1 2,0 1011,2

11,1 11,1 4,9 1090,6

12,1 12,1 3,2 997,9

11,1 11,1 3,4 1033,2

1,1 1,1 0,3 100,0

A. Membri attuali dell'OII* Bangladesh India Nepal Totale parziale A: B. Ex membri dell'OII Thailandia

Totale parziale B: C. Altri Totale (A+B+C) *

L'OII è l'Organizzazione internazionale della iuta, istituita dall'Accordo internazionale del 1989 sulla iuta e i prodotti derivati.

1479

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

Tabella 2: Importazioni nette di iuta e di fibre affini (in migliaia di tonnellate metriche in equivalente fibra) Media per 1996­98

Quota (%)

Mondo

992,3

100,0

A. Membri attuali dell'OII A.1 Paesi membri della CE Austria Belgio-Lussemburgo Danimarca Finlandia Francia Germania Grecia Italia Irlanda Paesi Bassi Portogallo Spagna Svezia Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Totale parziale A.1

0,8 86,3 1,2 0,2 19,3 17,5 2,9 10,3 1,4 22,0 1,5 10,0 0,2 43,5 217,1

0,08 8,70 0,12 0,02 1,94 1,76 0,29 1,04 0,14 2,22 0,15 1,01 0,02 4,38 21,87

A.2 Paesi non membri della CE Cina Giappone Egitto Indonesia Svizzera Norvegia Totale parziale A.2 Totale (A1+A2)

85,6 37,1 24,2 12,7 0,3 0,2 160,1 377,2

8,77 3,74 2,44 1,28 0,03 0,02 16,28 38,15

B. Ex membri dell'OII Pakistan Turchia Stati Uniti d'America Australia Canada Polonia Iugoslavia, Repubblica federale di Totale parziale B

92,2 65,1 62,8 43,2 7,9 4,9 2,2 278,3

9,29 6,56 6,33 4,35 0,80 0,49 0,22 28,04

53,8 53,3 37,6 27,2

5,42 5,37 3,79 2,74

18,6 13,0

1,87 1,31

C. Altri Paesi Iran, Repubblica islamica d' Repubblica araba siriana Sudan ex URSS* [Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, Federazione di Russia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Moldavia, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina] Costa d'Avorio Marocco

1480

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

Brasile Ghana Arabia Saudita Filippine Repubblica Ceca Malesia Repubblica di Corea Senegal Algeria Totale parziale C D. Altri Totale (A+B+C) *

Media per 1996­98

Quota (%)

11,2 10,9 10,8 0,5 1,6 2,4 7,0 1,2 9,9 259,0 77,8 992,3

1,13 1,10 1,09 0,05 0,16 0,24 0,71 0,12 1,00 27,14 7,71 100,0

Non è disponibile alcuna statistica per i diversi Paesi dell'ex URSS. La quota di importazioni nette di questi Paesi non sarà tenuta in considerazione per l'entrata in vigore del mandato del Gruppo secondo le disposizioni del paragrafo 23.

Scheda finanziaria legislativa Campo politico:

aspetti esterni di talune politiche comunitarie

Attività:

accordi internazionali in materia di prodotti di base

Denominazione dell'azione:

contributo della Comunità europea al Gruppo di studio internazionale della iuta ­ISGJ

1.

Voci di bilancio (intestazioni)

B7-821 Obblighi finanziari legati agli accordi tra l'Unione Europea e le organizzazioni internazionali. Costituzione di una sottovoce con dotazione appropriata.

2.

Dati numerici globali QHOOD &(

2.1

3DFFKHWWR JOREDOH GHOO¶D]LRQH SDUWH % PLOLRQL GL

2.2

Periodo di applicazione: 2002 e seguenti. Per il periodo dopo il 2003 si prevede uno statu quo. Potrebbe parimenti verificarsi un'eventuale diminuzione.

2.3

Stima globale pluriennale delle spese: a)

Scadenzario crediti d'impegno/crediti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. n. 6.1.1)

1481

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

in milioni GL

Crediti d'impegno Crediti di pagamento

ILQR DO ° decimale)

2002

2003

2004

2005

2006

2007 Totale e esercizi seguenti

0,245 0,245

0,245 0,245

0,245 0,245

0,245 0,245

0,245 0,245

0,245 0,245

1,47 1,47

b)

Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di sostegno (SDS) (cfr. n. 6.1.2)

c)

Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e altre spese di funzionamento (cfr. n. 7.2 e 7.3)

CI CP Subtotale a+b CI CP

CI/CP Totale a+b+c CI CP

2.4

2.5

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

0,216

0,281

0,281

0,281

0,281

0,281

0,281

1,686

Compatibilità con la pianificazione finanziaria e le prospettive finanziarie X

Proposta compatibile con la pianificazione finanziaria esistente

O

Per questa proposta occorre riprogrammare la relativa rubrica delle prospettive finanziarie,

O

ivi compreso, all'occorrenza, un ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

Incidenza finanziaria sulle entrate X

Nessuna implicazione finanziaria (concerne aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura)

O

Incidenza finanziaria ­ L'effetto sulle entrate è il seguente:

oppure

Nota: tutte le precisazioni e le osservazioni relative al metodo di calcolo dell'effetto sulle entrate devono essere incluse su un foglio separato accluso alla presente scheda finanziaria.

1482

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

LQ PLOLRQL GL

Voce di bilancio

Entrate

a) Entrate in termini assoluti1 b) Modifica delle entrate2

Prima dell'azione (anno n-1)

ILQR DO GHFLPDOH

Situazione dopo l'azione Anno n3

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5



(Descrivere ciascuna voce di bilancio interessata, aggiungendo il numero appropriato di righe alla tabella se l'effetto si ripercuote su varie voci di bilancio

3.

Caratteristiche di bilancio

Natura della spesa

SO

SD

4.

Nuova

Partecipazione AELS

Rubrica PF



No

N. 4

Base legale

Articolo 133 del Trattato in connessione con l'articolo 300 paragrafo 1; Decisione del Consiglio del ......­ 5.

Descrizione e giustificazione

5.1

Necessità di un intervento comunitario2

5.1.1

Obiettivi perseguiti

A causa della sua importanza politica ed economica, in particolare nel settore dello sviluppo, la Comunità europea ha il dovere di essere rappresentata negli accordi internazionali in materia di prodotti di base, che costituiscono uno dei mezzi per seguire l'evoluzione mondiale, di favorire lo sviluppo delle economie dei Paesi produttori e di difendere gli interessi della Comunità riguardo ai prodotti interessati.

Il pagamento dei contributi comunitari consente di raggiungere gli obiettivi dell'accordo che stabilisce l'istituzione di un Gruppo di studio internazionale della iuta.

Incaricato di amministrare l'accordo, il Gruppo di studio internazionale della iuta (ISGJ) è funzionale agli obiettivi del mandato, di cui i principali riguardano la cooperazione internazionale, l'espansione del commercio internazionale della iuta e dei prodotti derivati, lo scambio di statistiche, la previsione delle tendenze del mercato, la promozione e la qualità del prodotto, la cooperazione con il settore privato ecc. È dunque nell'interesse della Comunità europea di essere parte a questo accordo.

L'accordo che stabilisce il mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta 2001 è stato negoziato in seno all'UNCTAD a Ginevra nel marzo del 2001 e la sua 2

Per maggiori informazioni, vedere il documento d'orientamento separato.

1483

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

entrata in vigore è prevista per il mese di gennaio del 2002, a condizione che vi sia un numero sufficiente di adesioni.

Considerata la natura mista degli accordi sui prodotti di base, fino a oggi i contributi amministrativi erano sostenuti dagli Stati membri. Inoltre, la partecipazione degli Stati membri ai Gruppi di studio internazionali non era vincolante, bensì a discrezione di ciascuna Amministrazione nazionale. Stando a un'analisi del servizio giuridico della Commissione, il cui fondamento è totalmente condiviso dal servizio giuridico del Consiglio, oggi le caratteristiche di questo nuovo accordo rientrano maggiormente nel campo della politica commerciale rispetto ad altri aspetti, come ad esempio lo sviluppo, giudicato importante ma subordinato. Il Consiglio ha già accettato questo approccio per la conclusione di un altro accordo internazionale in materia di prodotti. È la ragione per cui, a causa della competenza esclusiva che ne risulta, il Consiglio dovrebbe accettare la presente proposta di decisione. I contributi al bilancio amministrativo dovrebbero perciò essere coperti dal bilancio della Comunità.

I contributi dei membri sono stabiliti su base annua e devono essere versati fintanto che la Comunità europea rimarrà parte all'accordo.

È evidente che se la Comunità europea dovesse eseguire in proprio le stesse azioni realizzate dal Gruppo di studio internazionale della iuta, il costo totale sarebbe ben superiore all'importo del suo contributo di membro.

5.1.2

Disposizioni prese risultanti dalla valutazione ex ante

5.2

Azioni contemplate e modalità dell'intervento di bilancio

La Comunità europea versa la sua quota annua in qualità di membro del Gruppo di studio internazionale della iuta 2001. Questi diritti saranno dovuti fintanto che la Comunità europea rimane firmataria dell'accordo.

La Comunità europea e gli Stati membri partecipano appieno alle attività del Gruppo di studio internazionale della iuta 2001 e beneficiano di tutti i vantaggi del loro statuto di membri.

5.3

Modalità di attuazione

(Precisare mediante quali mezzi sono attuate le azioni contemplate: gestione diretta da parte della Commissione, o unicamente con personale statutario o esterno, oppure ricorrendo all'outsourcing. In questo caso, precisare le modalità contemplate per questo outsourcing (UAT, agenzie, uffici, unità d'esecuzione decentrate, gestione congiunta con gli Stati membri ­ organismi nazionali, regionali e locali).

Indicare parimenti gli effetti esercitati dal modello di outsourcing scelto sulle risorse d'intervento finanziario, di gestione e di sostegno nonché sulle risorse umane (funzionari distaccati ecc.))

Gestione diretta da parte della Commissione con personale statutario.

1484

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

6.

Incidenza finanziaria

6.1

Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di pianificazione)

(La modalità di calcolo degli importi totali presentati nella seguente tabella si spiega con la suddivisione nella tabella 6.2. ) 6.1.1

Intervento finanziario &( LQ PLOLRQL GL

ILQR DO 3° decimale)

Suddivisione

2002

2003

2004

2005

2006

2007 ed esercizi finanziari successivi

Totale

Azione 1 contributo Azione 2 ecc.

Totale

0,245

0,245

0,245

0,245

0,245

0,245

1,47

0,245

0,245

0,245

0,245

0,245

0,245

1,47

6.1.2

Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese di sostegno (SDS) e spese TI (crediti d'impegno) Anno n

n+1

n+2

n+3

n+4

n + 5 ed esercizi Totale finanziari successivi

1) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA): a) Ufficio di assistenza tecnica (UAT) b) Altra assistenza tecnica ed amministrativa: ­ intra-muros: ­ extra-muros: di cui per la costruzione e la manutenzione di sistemi di gestione informatizzata: Subtotale 1 2) Spese di sostegno (SDS): a) Studi b) Riunione di esperti c) Informazione e pubblicazioni Subtotale 2 Totale

1485

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

6.2

Calcolo dei costi per misura contemplata nella parte B (per tutto il periodo di pianificazione)3

(Nel caso in cui vi siano varie azioni, sulle misure concrete da prendere per ciascuna azione è il caso di fornire le precisazioni necessarie alla stima del volume e del costo delle realizzazioni) &( LQ PLOLRQL GL Suddivisione

ILQR DO GHFLPDOH

Tipo di realizzazioni/output (progetti, dossier ...)

Numero di realizzazioni/output (totale per anni 1...n)

Costo unitario medio

Costo totale (totale per anni 1...n)

1

2

3

4 = (2x3)

Azione 1 ­ Misura 1 ­ Misura 2 Azione 2 ­ Misura 1 ­ Misura 2 ­ Misura 3 ecc.

Costo totale

Se necessario, spiegare la modalità di calcolo.

è calcolato supponendo che tutti gli ex membri /¶LPSRUWR GL PLOLRQL GL dell'Accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati saranno parimenti membri del Gruppo di studio internazionale della iuta 2001. Nel caso in cui un membro ritardasse la sua adesione, il deficit di bilancio potrebbe essere coperto dagli altri membri per il periodo interinale. Allo stesso modo, qualora si aggiungessero nuovi membri il contributo della Comunità dovrebbe diminuire.

7.

Incidenza sugli effettivi del personale e sulle spese amministrative

7.1

Incidenza sulle risorse umane

Tipi di impiego

Effettivi da destinare alla gestione dell'azione utilizzando le risorse esistenti e/o supplementari

Totale

Descrizione dei compiti derivanti dall'azione

0,25 0,05

Preparazione e partecipazione alle riunioni del Gruppo int. della iuta e vigilanza su queste riunioni.

Numero di impieghi Numero di impieghi permanenti temporanei

Funzionari o A agenti tempo- B ranei C

0,25 0,05

Altre risorse umane Totale 0,3

3

0,3

Per maggiori informazioni, vedere il documento d'orientamento separato.

1486

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

7.2

Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

Tipo di risorse umane

DvÃ

Modalità di calcolo *

Funzionari Agenti temporanei

32 400

!$ÃÃ

Altre risorse umane (indicare la voce di bilancio) Totale



ÃÃ$ÃÃ



32 400

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3

Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

Voce di bilancio (n. e intestazione)

Modalità di calcolo

DvÃ

3170 Pacchetto globale (Titolo A7) A0701 ­ Missioni A07030 ­ Riunioni A07031 ­ Comitati obbligatori (1) A07032 ­ Comitati non obbligatori (1) A07040 ­ Conferenze A0705 ­ Studi e consultazioni ... Altre spese (indicare quali) Sistemi di informazione (A-5001/A-4300) Altre spese ­ parte A (indicare quali) Totale 3170

Media di 5 giorni di riunioni all'anno a Dacca (Bangladesh). Costo medio al tvÃ%"#Ã

ÃhvÃvpyv

(1) Precisare il tipo di comitato nonché il gruppo al quale appartiene.

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.


I.

Totale annuo (7,2 + 7,3)

II.

Durata dell'azione

III.

Costo totale dell'azione (I x II)

6A

(Nella stima delle risorse umane e amministrative necessarie per l'azione, le DG/servizi dovranno tenere conto delle decisioni prese dalla Commissione durante il dibattito di orientamento e l'approvazione del progetto preliminare di bilancio (PPB). Ciò significa che le DG dovranno indicare che le risorse umane possono essere contemplate all'interno della preassegnazione indicativa prevista in occasione dell'adozione del PPB.

In casi eccezionali in cui le azioni contemplate non erano prevedibili al momento di preparare il PPB, la Commissione dovrà essere interpellata al fine di decidere (attraverso una modifica della preassegnazione indicativa, un'operazione ad hoc di rias-

1487

Mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta

segnazione, un bilancio rettificativo e suppletivo o una lettera rettificativa al progetto di bilancio se e come può essere autorizzata l'esecuzione dell'azione proposta.)

8.

Vigilanza e valutazione

8.1

Sistema di vigilanza

(Fin dall'inizio di ciascuna azione devono essere raccolti dati di vigilanza adeguati sui mezzi e le risorse impiegati, le realizzazioni e i risultati dell'intervento. In pratica, ciò implica: (i) la determinazione di indicatori per i mezzi e le risorse, le realizzazioni e i risultati; (ii) l'approntamento di metodi per raccogliere i dati.)

8.2

Modalità e periodicità della valutazione prevista

(Descrivere lo scadenzario previsto e le modalità delle valutazioni interinali ed ex post da effettuare al fine di stabilire se l'intervento ha raggiunto gli obiettivi stabiliti.

Nel caso di programmi pluriennali, occorre procedere ad almeno una valutazione approfondita nel corso della durata del programma. Per le altre attività, una valutazione ex post o a metà percorso deve essere eseguita seguendo una periodicità non eccedente 6 anni.)

I servizi della Commissione parteciperanno attivamente ai lavori del Consiglio del Gruppo di studio internazionale della iuta. Questo organo è incaricato di stabilire i contributi al bilancio. Il bilancio amministrativo, il suo utilizzo, lo stato finanziario e le decisioni adottate saranno a disposizione dei membri.

9.

Misure antifrode

(Articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento finanziario: «Al fine di prevenire i rischi di frode e di irregolarità, nella scheda finanziaria la Commissione produce informazioni concernenti le misure di prevenzione e di protezione esistenti o contemplate».)

La Commissione assicurerà la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria del Gruppo di studio internazionale della iuta.

All'occorrenza, il Segretariato del Gruppo di studio internazionale della iuta accorderà l'accesso ai suoi libri contabili all'OLAF e a ogni altro servizio finanziario e di audit della Comunità.

3235

1488