Testo originale

Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio

Preambolo La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità europea, in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; consapevoli che le Alpi rappresentano uno dei più grandi spazi naturali continui d'Europa, il quale si distingue per una bellezza unica, una diversità ecologica e ecosistemi estremamente sensibili, e costituisce nel contempo lo spazio vitale e economico della popolazione locale con una cultura di ricca tradizione; convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; in considerazione della struttura territoriale delle Alpi, per la quale numerose forme di sfruttamento, spesso in concorrenza tra loro, si concentrano in strette valli e concorrono a compromettere un ambiente ecologicamente importante; coscienti che in vaste aree, modalità e intensità dell'uso del territorio alpino hanno provocato negli ultimi decenni e provocheranno ulteriormente, se perpetuate, perdite irrecuperabili di elementi meritevoli di conservazione del paesaggio, dei biotopi e delle specie; consapevoli che in alcune zone del territorio alpino si è verificata o potrà verificarsi un'eccessiva compromissione della natura e del paesaggio, in particolare a causa della concentrazione di traffico, turismo, sport, urbanizzazione, sviluppo economico, intensificazione dell'agricoltura e dell'economia forestale;

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consapevoli dell'importanza eminente che assumono in particolare i ghiacciai, le praterie alpine, le foreste montane e le acque nel territorio alpino, costituendo l'habitat di fauna e flora ricche di specie; coscienti della grande importanza che assumono l'agricoltura e la silvicoltura condotte in modo estensivo per la conservazione e la cura del paesaggio rurale e degli elementi naturali connessi; convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche; convinti che, nel confronto tra tolleranza ecologica e interessi economici, vada attribuita priorità alle esigenze ecologiche, se ciò risultasse necessario per il mantenimento delle basi di vita naturali; coscienti che la limitata tolleranza del territorio alpino richiede provvedimenti e misure di carattere specifico per la conservazione e il ripristino dell'efficienza dell'equilibrio naturale; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali Art. 1

Finalità

L'obiettivo del presente Protocollo è quello di stabilire norme internazionali, in attuazione della Convenzione delle Alpi e tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine di proteggere, di curare e, in quanto necessario, di ripristinare la natura e il paesaggio, in modo da assicurare durevolmente e complessivamente: l'efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali, la capacità rigenerativa e la produttività durevole delle risorse naturali, nonché la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale; nonché al fine di promuovere la cooperazione tra le Parti contraenti, a ciò necessaria.

Art. 2

Impegni fondamentali

In conformità con il presente Protocollo, ciascuna Parte contraente si impegna a adottare le misure necessarie per assicurare la protezione, la cura e, per quanto necessario, il ripristino della natura e del paesaggio nel territorio alpino, insieme alle specie animali e vegetali selvatiche, alla loro diversità e il loro habitat, considerando nel contempo le possibilità di un loro uso ecologicamente tollerabile.

Art. 3

Cooperazione internazionale

(1) Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, in particolare per: il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri 2742

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elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione, l'interconnessione a rete dei biotopi, la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici, la prevenzione e il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio, l'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, la ricerca scientifica, nonché per ogni altra misura di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri comparabili, in quanto ciò risulti necessario e funzionale.

(2) Esse si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, a livello regionale e locale, in quanto ciò risulti necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

(3) Esse cercano di concertare le condizioni quadro per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione delle finalità del presente Protocollo.

Art. 4

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche e in particolare nell'ambito: della pianificazione territoriale e dell'urbanistica, della salvaguardia della qualità dell'aria, della difesa del suolo, della salvaguardia dell'equilibrio idrico e della qualità delle acque, del turismo, dell'economia agricola e forestale, delle politiche dei trasporti e dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, della gestione dei rifiuti; inoltre nell'ambito della formazione, dell'educazione, della ricerca e dell'informazione; nonché nell'ambito della concertazione transfrontaliera delle relative misure.

Art. 5

Partecipazione degli enti territoriali

(1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche di protezione della natura e di tutela del paesaggio, nonché delle misure conseguenti.

(2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Capitolo II Misure specifiche Art. 6

Inventari

Le Parti contraenti si impegnano a presentare, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio, in relazione alle materie elencate nell'allegato I. Queste presentazioni vengono aggiornate regolarmente, a scadenze almeno decennali.

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Art. 7

Pianificazione paesaggistica

(1) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti stabiliscono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino.

(2) Nei modelli, programmi e/o piani, di cui al comma 1, sono presentati: a)

lo stato di fatto della natura e del paesaggio e la sua valutazione;

b)

lo stato perseguito della natura e del paesaggio, nonché le misure a ciò necessarie, in particolare: ­ le misure generali di protezione, gestione e sviluppo, ­ le misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio e ­ le misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche.

Art. 8

Pianificazione

Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché la conservazione e lo sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche, nonché degli altri elementi strutturali del paesaggio naturale e rurale siano perseguiti sulla base della pianificazione paesaggistica in sintonia con la pianificazione territoriale.

Art. 9

Interventi nella natura e nel paesaggio

(1) Le Parti contraenti creano i presupposti affinché, nei casi di misure e progetti di carattere privato o pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, siano valutati gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico. Il risultato della valutazione è da considerare nell'autorizzazione e/o nella realizzazione delle opere, assicurando in particolare che non si verifichino compromissioni evitabili.

(2) In conformità con il diritto nazionale, le compromissioni inevitabili devono essere compensate mediante misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, mentre le compromissioni non compensabili possono essere ammesse solo a condizione che, valutati tutti gli interessi, non prevalgano le esigenze di protezione della natura e di tutela del paesaggio; anche in questi casi si deve comunque provvedere a misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio.

Art. 10

Protezione di base

(1) Le Parti contraenti perseguono nell'intero territorio alpino la riduzione di impatti ambientali e compromissioni a danno della natura e del paesaggio tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale. Esse provvedono affinché tutti gli usi di rilevanza territoriale avvengano nel rispetto della natura e del paesaggio. Esse adottano inoltre tutte le misure idonee a conservare e, per quanto necessario, a ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali.

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(2) In considerazione del ruolo decisivo che spetta all'agricoltura e all'economia forestale nella realizzazione di misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, la protezione, la conservazione e la gestione dei biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione dovrebbero essere attuate mediante uno sfruttamento agricolo e forestale adatto, sulla base di accordi con i proprietari o gestori dei terreni, ovunque sia opportuno. A tal fine sono altresì particolarmente adatti gli strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato come incentivi e compensazioni di carattere economico.

(3) Ad integrazione dei mezzi disponibili per la protezione della natura, occorre che le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale nonché di altri usi del territorio siano maggiormente impiegate in funzione di questi obiettivi.

Art. 11

Aree protette

(1) Le Parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonché a delimitare, dove possibile, nuove aree protette. Esse adottano tutte le misure idonee ad evitare compromissioni o distruzioni di tali aree.

(2) Esse promuovono inoltre l'istituzione e la gestione di parchi nazionali.

(3) Esse promuovono l'istituzione di zone di rispetto e di quiete, che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi. Esse provvedono affinché in queste zone sia assicurata la quiete necessaria all'indisturbato svolgimento dei processi ecologici tipici delle specie, e riducono o vietano ogni forma di uso non compatibile con i processi ecologici in tali zone.

(4) Le Parti contraenti esaminano le condizioni di compensazione delle prestazioni particolari rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale.

Art. 12

Rete ecologica

Le Parti contraenti assumono le misure idonee a creare una rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali protetti o meritevoli di protezione riconosciuti. Esse si impegnano ad armonizzare gli obiettivi e le misure in funzione di aree protette transfrontaliere.

Art. 13

Protezione di tipi di biotopi

(1) Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie ad assicurare la conservazione duratura dei biotopi naturali e quasi naturali in una dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni. Esse possono promuovere inoltre la rinaturalizzazione degli habitat compromessi.

(2) Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano ad indicare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure ai sensi del comma 1.

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Art. 14

Protezione delle specie

(1) Le Parti contraenti si impegnano ad assumere le misure idonee a conservare le specie animali e vegetali autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti, provvedendo, in particolare, ad assicurare habitat sufficientemente estesi.

(2) Per la redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le Parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico.

Art. 15

Divieti di prelievo e di commercio

(1) Le Parti contraenti vietano la cattura, il possesso, il ferimento e l'uccisione di determinate specie animali, il loro disturbo particolarmente durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, nonché ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura e il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime, o loro parti, prelevati dalla natura.

(2) Per determinate specie vegetali, le Parti contraenti vietano la raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento o l'estirpazione delle relative piante o parti di esse nella loro stazione naturale, nonché il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie. Da questo divieto sono esclusi l'uso e la cura delle rispettive stazioni a fini conservativi.

(3) Le Parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le specie animali e vegetali protette dalle misure di cui ai commi 1 e 2.

(4) Le Parti contraenti possono provvedere ad eccezioni dalle disposizioni succitate, dettate da esigenze: a)

di carattere scientifico;

b)

di protezione della fauna, della flora selvatica o dell'ambiente naturale;

c)

di sanità e sicurezza pubblica;

d)

di prevenzione di danni economici rilevanti, in particolare per colture, allevamenti, foreste, pesca e acque.

Queste eccezioni sono ammesse a condizione che non sussistano altre soluzioni adeguate e gli interventi non siano tali da minacciare l'equilibrio naturale delle specie interessate nel suo insieme. Queste eccezioni debbono essere accompagnate da misure di controllo e se necessario di compensazione.

(5) A prescindere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti si impegnano a precisare, quanto prima, mediante supplementi tecnici, la definizione dei periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, di cui al comma 1, nonché ogni altra definizione di difficile interpretazione scientifica.

Art. 16

Reintroduzione di specie autoctone

(1) Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone, nonché di sottospecie, razze e ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti necessari e che con ciò si contribuisca 2746

Protezione della natura e della tutela del paesaggio. Protocollo

alla conservazione e al rafforzamento delle specie medesime e non si provochino effetti insostenibili per la natura e il paesaggio, nonché per le attività umane.

(2) La reintroduzione e la diffusione devono avvenire sulla base di conoscenze scientifiche. Le Parti contraenti concordano al riguardo direttive comuni. In seguito alla reintroduzione occorre controllare e, se necessario, regolare lo sviluppo delle rispettive specie animali e vegetali.

Art. 17

Divieti di introduzione

Le Parti contraenti assicurano che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione, in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato. Esse possono provvedere ad eccezioni nei casi in cui l'introduzione è necessaria per determinati usi e non comporta effetti negativi per la natura e il paesaggio.

Art. 18

Rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche

Le Parti contraenti assicurano che organismi mutati con tecniche genetiche siano rilasciati nell'ambiente solo quando, in base a una valutazione formale, il rilascio non comporta alcun rischio per l'uomo e l'ambiente.

Art. 19

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la protezione della natura e la tutela del paesaggio.

Capitolo III Ricerca, formazione e informazione Art. 20

Ricerca e osservazione

(1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione della protezione della natura e del paesaggio nonché delle specie animali e vegetali, con particolare attenzione ai temi di ricerca stabiliti nell'allegato II.

(2) Le Parti contraenti sviluppano programmi comuni o integrati per analisi e valutazioni degli ecosistemi con lo scopo di ampliare le conoscenze scientificamente convalidate a supporto della realizzazione delle misure ai sensi del presente Protocollo.

(3) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

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Art. 21

Formazione e informazione

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Capitolo IV Attuazione, controllo e valutazione Art. 22

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Art. 23

Controllo del rispetto degli obblighi

(1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto é indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

(2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

(3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

(4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Art. 24

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

(1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

(2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

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Capitolo V Norme finali Art. 25

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

(1) Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

(2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

(3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Art. 26

Firma e ratifica

(1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.

(2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

(3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Art. 27

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea in relazione al presente Protocollo: a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

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Protezione della natura e della tutela del paesaggio. Protocollo

In fede di che, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Seguono le firme

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Protezione della natura e della tutela del paesaggio. Protocollo

Allegato I

Elenco delle materie oggetto di inventari ai sensi dell'articolo 6 1.

Stato di fatto delle specie vegetali e animali selvatiche e dei loro biotopi

1.1.

1.1.0.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Stato dei rilevamenti delle specie vegetali selvatiche e delle fitocenosi Indicazioni generali Liste rosse Liste delle specie protette per legge Atlanti di distribuzione

1.2.

1.2.0.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Stato dei rilevamenti delle specie animali selvatiche Indicazioni generali Liste rosse Liste delle specie protette per legge Atlanti di diffusione

1.3.

1.3.0.

1.3.1.

1.3.2.

Stato di rilevamento dei biotopi Indicazioni generali Liste rosse dei tipi di biotopi Elenchi dei biotopi di valore ecologico, comprese le acque

1.4.

Stato di rilevamento paesaggistici 1.4.0. Indicazioni generali 1.4.1. Inventari, elenchi, tipologie di paesaggi naturali e rurali meritevoli di protezione 1.4.2. Piani e altre misure di protezione di particolari paesaggi e tipi di paesaggi e/o singoli elementi del paesaggio naturale e rurale 1.4.3. Aree da risanare 1.5.

Utilizzo di specie selvatiche animali e vegetali e/o biotopi 1.5.1. Agricoltura e pastorizia (p. es.: problemi/rischi dell'intensificazione degli usi e dell'abbandono dei terreni, perdite e guadagni) 1.5.2. Economia forestale 1.5.3. Caccia 1.5.4. Pesca 2.

Aree protette (superficie, incidenza sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, condizioni di proprietà)

2.1.

Parchi nazionali

2.2.

Aree di protezione naturalistica

2.3.

Aree di protezione paesaggistica

2.4.

Parchi naturali

2.5.

Aree di rispetto e di quiete 2751

Protezione della natura e della tutela del paesaggio. Protocollo

2.6.

Componenti protetti del paesaggio

2.7.

Biotopi protetti

2.8.

Altre aree protette (p. es.: aree protette di diritto privato, accordi volontari, contratti privati per gestioni estensive)

3.

Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, personale e dotazione finanziaria)

3.1.

Amministrazioni competenti della protezione della natura

3.2.

Altre amministrazioni settoriali con funzioni di protezione della natura, altre istituzioni di diritto pubblico e privato (p. es.: enti, fondazioni)

3.3.

Organi consultivi per la protezione della natura

3.4.

Organi di vigilanza per la protezione della natura

3.5.

Associazioni per la protezione della natura

3.6.

Associazioni per la tutela del paesaggio

3.7.

Altri

4.

Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)

4.1.

Diritto costituzionale

4.2.

Fonti di diritto (leggi, ordinanze, direttive, compresa la rappresentazione di contenuti specifici per la protezione delle Alpi)

4.3.

Partecipazione delle associazioni, azioni legali intentate dalle associazioni

4.4.

Indicazioni sulle procedure

4.5.

Collaborazione delle amministrazioni competenti della protezione della natura con amministrazioni di altri settori

4.6.

Cataloghi di sanzioni pecuniarie ecc.

4.7.

Fondi per la protezione della natura e la tutela del paesaggio

4.8.

Revisioni legislative in atto o programmate

5.

Azioni di protezione della natura (quadro generale)

5.1.

Modelli, programmi, direttive per la conservazione della natura nel territorio alpino

5.2.

Piani (p. es.: piani paesaggistici, piani di cura e di sviluppo)

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Misure a favore delle specie e altre misure di cura, salvaguardia e gestione Indicazioni generali Programmi a favore delle specie Stazioni di allevamento e di rilascio

5.4.

Strategie, modelli, programmi, forme di cooperazione con i responsabili degli usi, singoli o organismi (p. es., programmi di gestione estensiva e a favore degli agricoltori di montagna)

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Protezione della natura e della tutela del paesaggio. Protocollo

5.5.

Supporto scientifico, osservazione permanente di aree/specie

5.6.

Attività autonome delle associazioni per la protezione della natura a favore della protezione di aree e specie

5.7.

Programmi di finanziamento (ammontare dei fondi, obiettivi, campi di intervento)

6.

Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato)

6.0.

Indicazioni generali

6.1.

Centri di formazione in materia di protezione della natura

6.2.

Centri di informazione in materia di protezione della natura

6.3.

Pubblicazioni

6.4.

Altro

7.

Conclusioni, raccomandazioni di misure

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Protezione della natura e della tutela del paesaggio. Protocollo

Allegato II

Temi di ricerca prioritari di cui all'articolo 20 A.

Osservazione a lungo termine dello sviluppo degli ecosistemi (habitat, biocenosi, popolazioni, specie) per la ricerca sulle tendenze di sviluppo e di mutazione provocate dagli influssi ambientali. Nota: bioindicazione, biomonitoraggio, analisi di cause-effetti, documentazioni.

B.

Ricerche sull'efficienza delle aree protette. Nota: rappresentatività, efficienza, rigenerazione, gestione, analisi sistemica.

C.

Ricerche sulle specie e sui popolamenti. Nota: genetica, dinamica, distribuzione, diversità biologica.

D.

Ricerche sugli aspetti di estesa rilevanza territoriale della protezione e degli usi agricoli e forestali. Nota: produzioni rispettose della natura, riequilibrio ecologico, reti di biotopi, gestioni estensive, contenimento del popolamento di selvaggina.

E.

Ricerche per il miglioramento di metodi, procedimenti e piani specifici.

Nota: Liste rosse, cartografia dei biotopi, aree protette, pianificazione paesaggistica, interventi nella natura e nel paesaggio, sistemi informativi.

F.

Sviluppo di strategie e modelli per la protezione della natura e la tutela del paesaggio.

Nota: Obiettivi strategici e possibilità di successo, modelli di protezione, gestioni estensive, strumenti di economia del mercato, accettazione da parte della pubblica opinione.

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