02.034 Rapporto annuale 2001/2002 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 17 maggio 2002

«Un Governo a cui si dà il tempo e la possibilità di governare (...). Un Parlamento destinato a rappresentare la volontà politica della nazione, a votare le leggi, a controllare l'esecutivo, senza pretendere di assumere un altro ruolo (...). È questa la struttura equilibrata che deve rivestire il potere. Il resto dipende dagli uomini».

Commento del 4 settembre 1958 di Charles de Gaulle alla Costituzione della V Repubblica, in «Le Monde» del 27 e 28 settembre 1998, pag. 12.

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per conoscenza il rapporto d'attività delle Commissioni della gestione e della loro Delegazione per il periodo maggio 2001 - maggio 2002.

Il presente rapporto informa sulle ispezioni e sui controlli effettuati durante l'anno e sui principali risultati e insegnamenti che se non possono trarre. Descrive inoltre il seguito dato alle raccomandazioni delle Commissioni, cercando di valutarne gli effetti.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 maggio 2002

In nome delle Commissioni della gestione delle Camere federali: I presidenti, Brigitta M. Gadient, consigliera nazionale Michel Béguelin, consigliere agli Stati

2002-1201

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Rapporto I

Introduzione

Il presente rapporto illustra le attività delle Commissioni della gestione (CdG) e della Delegazione delle Commissioni della gestione (DCG) nel periodo 2001/2002.

Offre una panoramica dei lavori più importanti, dà indicazioni sugli orientamenti del lavoro delle Commissioni e presenta la prassi dell'alta vigilanza parlamentare.

L'alta vigilanza parlamentare parte da un principio molto semplice: il Parlamento opera su incarico del popolo e deve essere in grado di assicurare che gli affari dello Stato siano gestiti in modo da soddisfare le esigenze dei cittadini. Il controllo dei rappresentanti del popolo sul governo, sull'amministrazione e sui tribunali è un requisito fondamentale di tutti i sistemi statali fondati sull'ideale democratico.

L'applicazione di questo principio risulta invece più difficile perché pone una serie di problemi. Le esigenze dei cittadini evolvono continuamente e in un ambiente dinamico: nel periodo in rassegna l'attività delle Commissioni è stata contraddistinta da numerosi avvenimenti imprevisti, che le hanno obbligate a reagire rapidamente.

Nell'ambito del disastro Swissair, la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha deciso di svolgere un'indagine sull'attività di vigilanza dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e di chiarire alcune questioni relative ai diritti di azionista del Consiglio federale (cfr. cap. III n. 5.4). La DCG è stata costretta a riaprire la sua inchiesta del 1999 sulle relazioni fra la Svizzera e il Sudafrica nel periodo dell'apartheid, in seguito alle nuove rivelazioni dei media (cfr. cap. III n. 9.1).

In relazione con la lotta al terrorismo, il Consiglio federale ha dovuto adottare, dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, diversi provvedimenti per migliorare la protezione dello Stato; ne è conseguito un controllo più stretto del Parlamento sui servizi di polizia (cfr. cap. III n. 9.1).

Nei casi del Sudafrica e di Swissair, le CdG hanno dovuto reagire in tempi molto brevi per poter tenere conto delle preoccupazioni del Parlamento e prevenire l'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta (CPI), del resto molto costose.

In maniera generale le CdG hanno constatato che il Parlamento è sempre più interessato alle questioni di alta vigilanza. L'alta vigilanza, che alcuni anni fa era sentita
ancora come una funzione puramente accademica, sta diventando un'attività centrale del lavoro parlamentare. Le CdG devono sempre più svolgere il ruolo di esperti e di conseguenza godono di un interesse crescente da parte dell'opinione pubblica. Esse sono tuttavia in concorrenza con altri attori come i media e gli organi di perseguimento penale. Tutto questo contribuisce a mettere sotto pressione i membri delle Commissioni.

Uno dei problemi principali che l'alta vigilanza parlamentare si trova ad affrontare è quello del campo da controllare, che non ha mai smesso di crescere negli ultimi tempi. La trasformazione da Stato regolatore in Stato fornitore di servizi ha anche modificato certi meccanismi di funzionamento dell'apparato statale. Il governo non opera più esclusivamente per il tramite di decisioni, ma ricorre a strumenti più flessibili, affidando per esempio mandati di prestazione o impiegando meccanismi di autoregolazione. Lo Stato è considerato più come fornitore di prestazioni pubbliche che come autorità. L'amministrazione tende inoltre a liberarsi dal modello tradizionale di gestione gerarchica e a costituire entità più o meno autonome o addirittura a 5298

delegare compiti a terzi. Tutti questi cambiamenti rendono la vigilanza parlamentare sempre più complessa e esigono adattamenti regolari ai corrispondenti oggetti dell'indagine. Ma il controllo parlamentare non riguarda solo il governo e l'amministrazione. Le CdG devono pure vigilare da vicino sul modo di funzionare dei tribunali federali; ciò solleva tuttavia problemi delicati per quanto riguarda l'indipendenza della giustizia e richiede conoscenze particolari da parte delle CdG e delle loro segreterie; inoltre costituisce attualmente oggetto di una vasta indagine svolta dalle CdG.

La maggior complessità dei dossier risulta pure dalle richieste di vigilanza che i privati rivolgono all'autorità di vigilanza. Le richieste toccano tutti i settori della vita economica e sociale e riflettono la varietà dei campi di attività delle Commissioni, dall'esecuzione della legislazione sulle case da gioco alla vigilanza sulle fondazioni attraverso le tariffe mediche. Il presente rapporto informa in modo dettagliato su alcune di queste richieste di vigilanza (cfr. cap. III).

Nel corso dell'anno in rassegna, le CdG hanno portato a termine diversi lavori e pubblicato i corrispondenti rapporti. Occorre ricordare in particolare l'ispezione relativa ai problemi di esecuzione della legge sul riciclaggio di denaro, svolta dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N), l'ispezione sui pagamenti nel settore agricolo (CdG-S) e l'ispezione sulle misure di riduzione dei costi nell'ambito della legge sull'assicurazione malattie (CdG-S). Queste ispezioni sono menzionate specificatamente nel presente rapporto. Su mandato della CdG-N, l'organo parlamentare dell'amministrazione (OPCA) ha pubblicato una valutazione sugli acquisti pubblici in Svizzera, in base alla quale la CdG-N ha rivolto raccomandazioni al Consiglio federale.

Nel 2002 si concluderanno le ispezioni relative alla politica del personale dei servizi di carriera del DFAE, alla rete delle rappresentanze diplomatiche e consolari e all'alta vigilanza sulla giustizia.

Infine sono state avviate nel 2002 nuove inchieste, relative alla politica di protezione dei consumatori, al ruolo della Svizzera nel Fondo monetario internazionale (FMI) e nella Banca mondiale come pure all'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza
nazionale.

Per essere efficace, la missione di controllo affidata al Parlamento richiede un'informazione permanente, ricca, diversificata e vicina all'attualità. La vigilanza presuppone che le Commissioni conoscano l'oggetto dell'indagine. L'efficacia del controllo dipende, in larga misura, dalla qualità delle informazioni ricevute e dalle condizioni alle quali esse sono fornite al Parlamento. Ciò richiede molto tempo e risorse, ma anche una gran voglia di sapere e talvolta perfino coraggio e intuito, nonché la capacità di porre le domande giuste al momento giusto. Per approfondire le loro conoscenze in materia, le Commissioni hanno organizzato all'inizio del 2002 un seminario di perfezionamento sulle tecniche di porre domande (cfr. cap. III n.

10.4).

Il controllo non s'improvvisa: deve essere preparato e richiede un notevole impegno personale da parte dei membri delle Commissioni. Per svolgere il loro lavoro, essi non possono avvalersi né dell'amministrazione che devono controllare né di servizi ausiliari come il Controllo federale delle finanze. Le segreterie delle Commissioni e l'OPCA sono le sole risorse di cui dispongono le CdG. Mentre i compiti di controllo continuano ad aumentare, i mezzi a disposizione delle CdG sono rimasti relativa5299

mente stabili. Di conseguenza si devono operare scelte, sfruttare opportunità, ma anche lasciare da parte molti argomenti importanti. Un controllo regolare e sistematico di tutte le attività dello Stato è pertanto impossibile.

Le CdG sono talvolta severe nel giudicare i servizi. Capita che debbano manifestare il loro disaccordo con il governo e l'amministrazione, ma anche che possano riconoscere il buon lavoro effettuato da queste autorità. I controlli effettuati dalle Commissioni non hanno come obiettivo principale di criticare gli errori e le carenze dell'amministrazione. Mirano soprattutto a capire perché un dato di fatto sia successo ed evitare così che le disfunzioni e irregolarità possano ripetersi. Contribuiscono a migliorare le strutture dell'amministrazione o possono servire da base per modificare leggi. L'alta vigilanza parlamentare è pertanto essenzialmente un controllo positivo e basato sulla fiducia, che dà avvio a un processo di apprendimento reciproco tra il Parlamento e il Consiglio federale. Le Commissioni approfittano del presente rapporto per sottolineare l'eccellente lavoro svolto dal Consiglio federale, dall'amministrazione e dai tribunali durante tutto l'anno.

Le CdG ringraziano anche i collaboratori della loro segreteria e dell'OPCA per il loro sostegno e i loro consigli.

Il 17 maggio 2002, le CdG, riunite in seduta plenaria, hanno adottato il testo del presente rapporto e hanno deciso di pubblicarlo.

II

Mandato e organizzazione

1

Mandato

L'alta vigilanza parlamentare sulla gestione del Consiglio federale e dei tribunali federali, sancita dall'articolo 169 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) è esercitata dalle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

I diritti e gli obblighi delle Commissioni sono precisati negli articoli 47ter e seguenti della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11).

Le Commissioni adempiono i loro compiti: ­

procedendo a ispezioni, ossia a esami approfonditi che effettuano personalmente con l'aiuto della segreteria;

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affidando valutazioni e perizie all'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (OPCA);

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esaminando il rapporto annuale del Consiglio federale, il rapporto di attività del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni e i rapporti di gestione di altri organi ai quali sono affidati compiti della Confederazione (Regìa federale degli alcool, Commissione federale delle banche, settore dei Politecnici ecc.);

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effettuando visite ai servizi dell'amministrazione;

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trattando le richieste di vigilanza inoltrate da terzi;

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garantendo l'attuazione delle raccomandazioni e degli altri interventi parlamentari che rivolgono al Consiglio federale.

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2

Organizzazione

Le Commissioni della gestione (CdG) sono composte, al Consiglio nazionale, di 25 consiglieri nazionali e, al Consiglio degli Stati, di 13 deputati. Si suddividono ognuna in quattro sottocommissioni alle quali sono attribuiti i sette dipartimenti federali e la Cancelleria federale (v. in seguito). In ogni Commissione si aggiunge inoltre una sottocommissione detta degli «affari generali» che tratta temi interdipartimentali, come le questioni concernenti il personale e le infrastrutture, l'informazione, i lavori pubblici e l'introduzione del New Public Management nell'Amministrazione (uffici gestiti mediante mandati di prestazione e budget globale).

Le Commissioni della gestione scelgono inoltre al loro interno tre membri che costituiscono la Delegazione delle Commissioni della gestione (DCG). Quest'ultima si occupa in modo specifico delle attività legate alla sicurezza dello Stato e alle informazioni civili e militari. La Delegazione dispone di diritti all'informazione particolarmente estesi, che sono fissati nell'articolo 47quinquies LRC.

Nell'anno in rassegna, le CdG erano composte dei seguenti membri: CdG-N Imhof Rudolf (presidente fino al 25.11.2001), Gadient Brigitta M. (vicepresidente fino al 25.11.2001, presidente dal 26.11.2001), Jossen Peter (vicepresidente dal 26.11.2001), Baumann Stephanie, Beck Serge, Binder Max, Bosshard Walter, Brunner Toni, Chevrier Maurice, Decurtins Walter, Estermann Heinrich (sostituito il 26.11.2001 da Schmid Odilo), Fasel Hugo, Freund Jakob, Glasson JeanPaul, Janiak Claude, Laubacher Otto, Lauper Hubert, Schmied Walter, Schwaab Jean Jacques, Stamm Luzi (sostituito il 13.6.2001 da Wasserfallen Kurt) Tillmanns Pierre, Tschäppät Alexander, Vaudroz René, Waber Christian, Wittenwiler Milli

CdG-S Leumann-Würsch Helen (presidente fino al 25.11.2001), Béguelin Michel (vicepresidente fino al 25.11.2001, presidente dal 26.11.2001), Hofmann Hans (vicepresidente dal 26.11.2001), Bieri Peter, Briner Peter, Hess Hans, Jenny This (sostituito il 13.6.2001 da Lauri Hans), Langenberger Christiane, Lombardi Filippo, Saudan Françoise, Stadler Hansruedi, Studer Jean, Wicki Franz

Le sottocommissioni e la Delegazione comprendevano i membri seguenti:

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CdG-N Sottocommissione DFAE/DDPS Tschäppät Alexander (presidente), Estermann Heinrich (sostituito il 26.11.2001 da Schmid Odilo), Freund Jakob, Glasson Jean-Paul, Janiak Claude, Laubacher Otto, Lauper Hubert, Schmied Walter, Schwaab Jean Jacques, Tillmanns Pierre, Vaudroz René, Waber Christian

CdG-S Sottocommissione DFAE/DDPS Langenberger Christiane (presidente), Briner Peter, Hofmann Hans, Leumann-Würsch Helen, Lombardi Filippo, Studer Jean

Sottocommissione DFGP/Tribunali

Sottocommissione DFGP/Tribunali

Lauper Hubert (presidente), Bosshard Walter, Chevrier Maurice, Gadient Brigitta M., Glasson Jean-Paul, Janiak Claude, Schwaab Jean Jacques, Stamm Luzi (sostituito il 13.6.2001 da Wasserfallen Kurt), Wittenwiler Milli

Hess Hans (presidente), Jenny This (sostituito il 13.6.2001 da Lauri Hans), Leumann-Würsch Helen, Studer Jean, Wicki Franz

Sottocommissione DFF/DFE

Sottocommissione DFF/DFE

Gadient Brigitta M. (presidente fino al 25.11.2001), Imhof Rudolf (presidente dal 26.11.2001), Baumann Stephanie, Beck Serge, Bosshard Walter, Chevrier Maurice, Decurtins Walter, Fasel Hugo, Jossen Peter, Laubacher Otto, Vaudroz René

Briner Peter (presidente), Béguelin Michel, Hess Hans, Jenny This (sostituito il 13.6.2001 da Lauri Hans), Saudan Françoise

Sottocommissione DFI/DATEC

Sottocommissione DFI/DATEC

Wittenwiler Milli (presidente), Binder Max, Brunner Toni, Chevrier Maurice, Estermann Heinrich (sostituito il 26.11.2001 da Schmid Odilo), Fasel Hugo, Freund Jakob, Tillmanns Pierre, Waber Christian

Stadler Hansruedi (presidente), Béguelin Michel, Hofmann Hans, Langenberger Christiane, Lombardi Filippo, Saudan Françoise

Sottocommissione «Affari generali»

Sottocommissione «Affari generali»

Baumann Stephanie (presidente), Beck Serge, Binder Max, Brunner Toni, Decurtins Walter, Imhof Rudolf, Jossen Peter, Schmied Walter, Tillmanns Pierre

Béguelin Michel (presidente fino al 25.11.2001), Lauri Hans (presidente dal 26.11.2001), Bieri Peter, Briner Peter, Jenny This (sostituito il 13.6.2001 da Lauri Hans), Langenberger Christiane, Stadler Hansruedi

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DCG Wicki Franz (presidente fino al 25.11.2001), Tschäppät Alexander (presidente dal 26.11.2001), Vaudroz René (vicepresidente fino al 25.11.2001), LeumannWürsch Helen (vicepresidente dal 26.11.2001), Hofmann Hans, Fasel Hugo

3

Qualche cifra e indicazioni sull'attività generale delle Commissioni

Da maggio 2001 a maggio 2002, le CdG si sono riunite 91 volte in seduta plenaria o di sottocommissione. Hanno inoltre effettuato 20 visite presso servizi dell'amministrazione federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni. Nel corso dell'esercizio, in qualità di autorità di sorveglianza, le CdG hanno ricevuto 50 richieste di vigilanza da parte di privati o di autorità di cui 39 hanno potuto essere liquidate. Nel corso dello stesso periodo, le Commissioni hanno inoltre trattato 10 richieste di vigilanza che erano state loro rivolte nel corso dell'esercizio precedente.

Le CdG hanno anche esaminato i rapporti di gestione seguenti: ­

rapporti di gestione del Consiglio federale e dei Tribunali federali,

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rapporto di gestione dei Politecnici federali (PF),

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rapporti di gestione degli Uffici GEMAP,

­

rapporto di gestione della Commissione federale delle banche (CFB),

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rapporti di gestione della Posta, di Swisscom e delle FFS,

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rapporto di gestione delle imprese d'armamento della Confederazione (RUAG),

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rapporto annuale sull'esportazione di materiale bellico,

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rapporto di gestione della Regìa federale degli alcools.

Le Commissioni hanno anche effettuato visita alle seguenti unità dell'amministrazione federale: Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ­

Ambasciata di Svizzera a Parigi (Francia) ­ Delegazione permanente della Svizzera presso l'OCSE a Parigi ­ Delegazione permanente della Svizzera presso l'UNESCO a Parigi ­ Rappresentante personale del Presidente della Confederazione presso il Consiglio permanente della Francofonia a Parigi

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Ambasciata di Svizzera a Mosca (Russia) ­ Ufficio di coordinamento della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e del Segretariato di Stato dell'economia (Seco) a Mosca

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Ambasciata di Svizzera a Dakar (Senegal)

5303

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Ambasciata di Svizzera a New Delhi (India) ­ Ufficio di coordinamento della DSC a New Delhi

Dipartimento federale dell'interno (DFI) ­

Clinica federale di riabilitazione di Novaggio

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Impianto di deacidificazione di Wimmis

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Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM)

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ­

Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP)

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Segreteria generale del DFGP (SG DFGP)

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Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC)

Dipartimento federale delle finanze (DFF) ­

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)

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Amministrazione federale delle dogane (AFD)

Dipartimento federale dell'economia (DFE) ­

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)

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Commissione della concorrenza (Comco)

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ­

Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Le verifiche permettono alle CdG di controllare se le loro raccomandazioni sono state osservate e hanno permesso di raggiungere gli effetti auspicati. Nel periodo in rassegna, le Commissioni hanno svolto sette verifiche.

Da parte sua, la DCG si è riunita 17 volte e ha effettuato una visita al Servizio informazioni strategico (SIS).

4

Collaborazione con altre Commissioni parlamentari

Le CdG hanno rivolto anche quest'anno grande attenzione alla collaborazione con le altre Commissioni parlamentari. Si devono menzionare i contatti regolari con le Commissioni delle finanze (CdF), la Delegazione di vigilanza della NFTA e le Commissioni della politica di sicurezza.

Inoltre, le CdG hanno anche avuto contatti molto intensi con le altre Commissioni parlamentari in merito ai seguenti temi: Revisione totale dell'organizzazione giudiziaria L'attualità dell'attività di controllo delle CdG ha permesso anche nell'anno in rassegna di far confluire contributi costruttivi nell'attività legislativa delle competenti Commissioni parlamentari. Nell'ambito della revisione totale dell'organizzazione 5304

giudiziaria, la CdG-S ha avuto più volte occasione di prendere posizione sulle proposte della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S).

Attualmente, la CdG-S effettua un'indagine sul management nei tribunali e sulla portata e il funzionamento dell'alta vigilanza parlamentare sulla giustizia. Nel corso della sessione primaverile, questi lavori hanno indotto il Consiglio degli Stati a rinunciare per il momento a modifiche legislative nell'alta vigilanza sulla giustizia e ad attendere prima i risultati dell'analisi. Al termine dei suoi lavori la CdG-S presenterà alla CAG-S proposte concrete per rafforzare la vigilanza sulla giustizia.

Esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) Riguardo alla collaborazione, si può anche menzionare che la CdG-N ha reso le Commissioni delle istituzioni politiche (CIP) attente a una lacuna della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20). Materialmente, si dovevano creare le basi legali per rendere punibile la complicità in caso di matrimoni fittizi contratti con l'obiettivo di consentire agli stranieri di ottenere permessi di dimora in Svizzera. Questa indicazione della CdG-N ha portato a un'iniziativa parlamentare della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S). Il Consiglio degli Stati ha eliminato la lacuna nella sessione estiva 2001.

Euro Info Centre Suisse (EICS) In occasione dei dibattiti sul «messaggio concernente un credito quadro per la partecipazione a programmi internazionali d'informazione, mediazione e consulenza in favore delle piccole e medie imprese» (FF 2000 4521), la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha constatato che l'EICS, dopo la sua creazione nel 1993, aveva raggiunto risultati relativamente modesti. Anche da una valutazione realizzata su incarico del Consiglio federale è emerso che l'EICS non ha fornito buone prestazioni. I dibattiti delle Camere federali sul relativo disegno di decreto si sono conclusi il 14 marzo 2001. Il credito quadro è stato approvato, la sua durata è stata tuttavia limitata a tre anni e l'importo ridotto di conseguenza a 6 milioni di franchi. A metà marzo 2001, la CET-S si è rivolta alla CdG-S pregandola di controllare l'attuazione
delle misure di miglioramento dell'efficacia dell'EICS e di presentare un rapporto prima della proroga del credito. I primi dati dovrebbero essere disponibili verso la metà del 2002.

Revisione della legge sui cartelli Nel 2000, la CdG-N aveva incaricato l'OPCA di fare il punto sulla situazione relativamente alla legge sui cartelli. L'OPCA ha presentato il suo rapporto finale l'11 ottobre 2000. La Commissione condivide le principali conclusioni del rapporto dell'OPCA. Essa ha deciso di presentare le sue osservazioni in occasione della prossima revisione della legge sui cartelli. Nel corso dell'autunno 2001, la sottocommissione DFF/DFE si è occupata delle modifiche proposte dal Consiglio federale nel suo progetto di revisione della legge sui cartelli. Ha constatato con soddisfazione che il progetto di revisione riprende gran parte delle conclusioni dell'OPCA, come l'introduzione di sanzioni dirette. All'inizio del 2002, in occasione della procedura di corapporto, la CdG-N ha proposto alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) di ridurre a sette i membri della Commissione della concorrenza e di limitare a esperti indipendenti la partecipazione a questa 5305

Commissione. Inizialmente, queste disposizioni erano contenute nel progetto che il Consiglio federale ha inviato in procedura di consultazione, ma sono state poi abbandonate. Inoltre, la CdG-N è dell'avviso che la funzione di membro della Commissione della concorrenza debba essere esercitata a tempo pieno.

Assegnazione delle licenze UMTS Per evitare ridondanze, le CdG hanno rinunciato a effettuare proprie indagini in questo ambito e hanno invece seguito attivamente l'esame effettuato dalla Delegazione delle finanze (DelFin). Nel mese di agosto 2001, la CdG-S ha potuto costatare che le sue questioni su questo oggetto erano state riprese dalla DelFin e che avevano trovato una risposta.

Crisi di Swissair L'esame delle questioni legate alla crisi di Swissair ha richiesto una stretta collaborazione tra le CdG, le CdF, la DelFin e le Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT). La CdG-S si è già occupata di questo dossier il 10 ottobre 2001 e ha informato per tempo le Commissioni interessate dell'indagine avviata. Nonostante ciò, anche la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) ha voluto occuparsi di alcuni punti in relazione con la vigilanza sull'UFAC. La CdG-S si è dunque vista costretta a intervenire presso gli uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati e a sottolineare l'importanza fondamentale di una coordinazione e di una ripartizione funzionale dei compiti fra le Commissioni parlamentari.

III

Temi scelti

5

Economia, competitività e finanze

5.1

Esecuzione della legge sul riciclaggio di denaro

La sottocommissione DFF/DFE della CdG-N, che aveva trattato dettagliatamente i problemi relativi all'esecuzione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) già nel corso dell'esercizio precedente (vedere n. 6.3 del rapporto annuale 2000/2001) ha potuto portare a termine l'indagine con un rapporto e raccomandazioni al Consiglio federale alla fine di giugno 2001. Oltre alle persone già sentite e menzionate nell'ultimo rapporto annuale, la sottocommissione ha sentito anche la persona responsabile del servizio giuridico del DFF, il responsabile dell'autorità di controllo e il presidente del Consiglio consultivo. Nel suo rapporto del 29 giugno 2001 (FF 2001 5631), la CdG-N ha identificato diversi problemi importanti relativi all'esecuzione della LRD che è entrata in vigore il 1° aprile 1998, già apparsi alla fine del periodo transitorio (alla fine di marzo 2000) cioè alla scadenza del termine impartito agli intermediari finanziari per scegliere se aderire a un organismo di autodisciplina (OAD) riconosciuto o sottostare direttamente all'autorità di controllo.

Questi problemi come pure le relative raccomandazioni della CdG-N sono brevemente presentati nel seguito.

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Pluralità di compiti e problemi di risorse dell'autorità di controllo: con i dieci posti di lavoro a tempo pieno previsti inizialmente, il fabbisogno reale dell'autorità di controllo è stato ampiamente sottostimato. Il monitoraggio

della realizzazione e la vigilanza del sistema di autodisciplina hanno, in particolare, impegnato gran parte delle risorse. In ragione di questa sottodotazione non è stato possibile trattare le domande di subordinazione diretta degli intermediari finanziari: più di 600 domande sono rimaste inevase sino alla fine della primavera 2001. Inoltre, le questioni di subordinazione ­ talvolta molto complesse ­ e la comunicazione con certi intermediari finanziari e organismi di autodisciplina (OAD), talvolta poco cooperativi, hanno provocato una grande mole di lavoro. In considerazione del largo ventaglio di compiti e del dispendio supplementare provocato dalla novità delle disposizioni che regolano il settore degli intermediari finanziari, la CdG-N ha raccomandato di aumentare in modo sostanziale l'effettivo dell'autorità di controllo.

La grande mole di lavoro dei collaboratori dell'autorità di controllo, lo scarso riconoscimento riservato al loro lavoro al di fuori dell'autorità di controllo come pure gli attriti con altri servizi dell'amministrazione dovuti alla differente 'interpretazione della LRD hanno portato a numerose partenze. I problemi di sottodotazione si sono ulteriormente accentuati per il fatto che il mercato del lavoro nel settore era praticamente prosciugato. Durante un certo periodo di tempo l'autorità di controllo si è addirittura trovata ridotta a tre collaboratori. Inoltre, all'inizio dell'estate dell'anno in rassegna, il capo dell'autorità di controllo ha dato le dimissioni e di conseguenza si è dovuto nominare un responsabile ad interim. In una situazione del genere occorreva assolutamente provvedere al mantenimento delle conoscenze specifiche in seno all'autorità di controllo. Le prime misure sono state adottate il 1° gennaio 2001. L'autorità di controllo è stata promossa al rango di divisione e l'effettivo è stato aumentato di 1,5 posti (aumento insufficiente dal punto di vista della Commissione). Dato che la sottocommissione ha più volte sottolineato questo problema di risorse umane nel corso del suo esame, l'esigenza di un aumento dell'effettivo è stata ripresa nelle raccomandazioni della CdG-N. Sono state fatte anche raccomandazioni sul mantenimento delle conoscenze e sulla ancora carente esecuzione operativa dell'attività di revisione dell'autorità di controllo.

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Problemi legati all'assoggettamento alla LRD: nella prassi, il campo d'applicazione della legge definito all'articolo 2 capoverso 3 LRD relativo all'assoggettamento delle diverse categorie di persone giuridiche e fisiche presentava difficoltà di interpretazione. Alcune persone contestano in generale l'obbligo di assoggettamento dell'attività in quanto tale, altre lo contestano in ragione dell'esigua importanza rappresentata dalla parte delle attività che rientrano nel campo d'applicazione della LRD. Per motivi di credibilità, di parità di trattamento degli intermediari finanziari e di certezza del diritto, occorre chiarire queste questioni rapidamente. La Commissione ha dunque raccomandato al Consiglio federale di stanziare i mezzi necessari per migliorare l'esecuzione della LRD e renderla più omogenea e trasparente. Per garantire che le risorse siano impiegate in modo razionale, il Consiglio federale è stato invitato ad esaminare l'opportunità dell'introduzione di una regolamentazione per i casi di esigua importanza.

5307

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Prassi del servizio giuridico DFF / via giudiziaria / sanzioni in caso di violazione della LRD: alla scadenza del termine impartito agli intermediari finanziari per sottomettersi alla sorveglianza dell'autorità di controllo o aderire a un OAD, l'autorità ha sporto 28 denunce penali presso il servizio giuridico del DFF: 27 per esercizio di una attività senza autorizzazione (violazione dell'art. 36 LRD) e una per inosservanza di una decisione dell'autorità (violazione dell'art. 38 LRD). In 9 casi il servizio giuridico del DFF non è entrato in materia, in 11 casi il procedimento di diritto penale amministrativo è stato sospeso, 5 casi erano ancora in sospeso a metà maggio 2001 e 3 casi sono sfociati in una condanna a una multa di rispettivamente 100, 500 e 1000 franchi.

Per quanto riguarda le decisioni di non entrata in materia, una parte degli intermediari finanziari aveva già contattato l'autorità di controllo prima della scadenza del termine e, di conseguenza, non aveva violato le prescrizioni dell'articolo 36 LRD; gli altri intermediari finanziari avevano invece presentato la loro domanda prima della fine di maggio 2000. Secondo il servizio giuridico del DFF la disposizione relativa alla scadenza del termine andava interpretata e, pertanto, ha giudicato depositate per tempo le domande.

Secondo la CdG-N la decisione del servizio giuridico era contestabile, ma al momento della chiusura delle indagini non aveva più nessuna importanza pratica.

In 11 casi, la procedura di diritto penale amministrativo è stata sospesa perché secondo il servizio giuridico del DFF la questione dell'assoggettamento degli intermediari finanziari non era stata chiarita. Nella sua funzione di istanza di decisione nell'ambito di una procedura di diritto penale amministrativo, il servizio giuridico non poteva trattare in via pregiudiziale la questione dell'assoggettamento. In qualità di istanza di ricorso nell'ambito di una procedura di diritto amministrativo, aveva la competenza di trattare i ricorsi contro le decisioni di assoggettamento dell'autorità di controllo, ma l'assunzione delle prove spettava unicamente a questa autorità. La situazione era complicata ulteriormente per il fatto che, nell'ambito della procedura penale amministrativa, il servizio giuridico deve, se del caso, adottare misure di procedura penale che
possono anche comprendere l'assicurazione delle prove. Questo duplice ruolo del servizio giuridico ha creato una situazione molto insoddisfacente, che ha visto i due servizi attribuirsi per mesi la responsabilità dell'assunzione delle prove. Per quanto concerne le tre condanne pronunciate, secondo la Commissione l'importo delle multe era troppo basso per avere un effetto preventivo.

Riassumendo, ne è risultata una situazione molto insoddisfacente, sia per la credibilità dell'esecuzione della legge sia per i due servizi interessati, che le autorità preposte non sono riuscite a regolare. Per questa ragione, la CdG-N ha invitato il Consiglio federale a chiarire la situazione e a esaminare insieme all'Ufficio federale della giustizia le possibilità di razionalizzazione della procedura. Secondo la CdG-N si dovrebbe esaminare l'opportunità di prevedere una via di ricorso che consenta all'autorità di controllo di ricorrere contro le decisioni del servizio giuridico del DFF reputate insoddisfacenti.

5308

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Consiglio consultivo : durante l'esame, la CdG-N ha constatato che il Consiglio consultivo istituito nel 2001 non corrispondeva alle aspettative: non è sufficientemente basato sulle conoscenze pratiche accumulate finora dall'autorità di controllo e si è preoccupato soprattutto di questioni di natura operativa. Ciò ha portato a conflitti di competenza con l'autorità di controllo. La CdG-N è giunta alla conclusione che si deve esaminare l'utilità e la necessità del Consiglio consultivo.

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Indipendenza dell'autorità di controllo: la mancanza di indipendenza dell'autorità di controllo è stata sottolineata ripetutamente. La CdG-N è dell'avviso che questa situazione derivi essenzialmente dai problemi di comunicazione tra i diversi attori e dalla mancanza di omogeneità da parte dei servizi amministrativi interessati. Inoltre, l'autorità di controllo non è stata sufficientemente sostenuta dai servizi ai quali era subordinata. È dunque necessaria una maggior omogeneità da parte dei diversi servizi interessati ed occorre che il Dipartimento accordi più importanza all'esecuzione della LRD.

­

Informazione e comunicazione: l'informazione e la comunicazione svolgono un ruolo importante nell'ambito dell'esecuzione di una nuova legge destinata a un numero rilevante di persone. La CdG-N ha constatato punti deboli nella comunicazione in seno all'amministrazione federale e tra l'amministrazione federale, gli OAD e gli intermediari finanziari e ha pertanto raccomandato di integrare l'attività di informazione in un programma ad hoc. In questo contesto in futuro sarà opportuno sottolineare maggiormente gli aspetti positivi dell'esecuzione.

La CdG-N ha tuttavia constatato anche che l'Amministrazione federale delle finanze e il DFF non sono rimasti inattivi. Anche se le prime misure adottate nel 2000 e all'inizio del 2001 sono state prese con una certa esitazione, i provvedimenti adottati da allora dovrebbero portare a un miglioramento sostanziale nell'esecuzione della LRD. L'effettivo dell'autorità di controllo è stato portato a 25 posti a tempo pieno.

Il Consiglio federale ha in gran parte seguito le raccomandazioni della CdG-N. Secondo quest'ultima l'esecuzione della LRD si trova sulla buona via.

5.2

Il settore degli acquisti pubblici

Dopo essersi occupata, nel 1999 e nel 2000, degli effetti della legge sui cartelli e della legge sul mercato interno la CdG-N ha deciso, all'inizio del 2001, di esaminare il settore degli acquisti pubblici. L'OPCA è stato incaricato di fare il punto della situazione per quanto riguarda questo settore in Svizzera sulla base degli obiettivi della legislazione sugli acquisti pubblici. L'esame doveva comprendere sia il livello della Confederazione che quello dei Cantoni; quest'ultimo doveva essere esaminato in base ad alcuni Cantoni rappresentativi. Avvalendosi di diversi criteri, l'OPCA ha scelto i Cantoni di Berna, di Ginevra, dei Grigioni, di Sciaffusa, di Vaud e di Zurigo. Le principali basi legali che disciplinano il settore dei mercati pubblici sono l'Accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) e, per la Confederazione, la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1) come pure l'ordinanza federale dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11). L'Accordo sugli appalti pubblici è anche applicabile ai Cantoni. Inoltre, gli acquisti pubblici cantonali sono retti dalle disposizioni del 5309

Concordato intercantonale del 25 novembre 1994 sugli appalti pubblici (RS 172.056.4) come pure da disposizioni specifiche e da un certo numero di disposizioni della legge federale sul mercato interno (RS 943.02). L'OPCA ha terminato il suo esame nel febbraio 2002. Basandosi sui risultati di questo esame, la CdG-N è giunta alle osservazioni e conclusioni seguenti: I quattro obiettivi principali della legislazione relativa agli acquisti pubblici sono la promozione della trasparenza, l'aumento della competitività, l'utilizzazione parsimoniosa dei fondi pubblici e la garanzia della parità di trattamento degli offerenti.

Nel suo esame, la CdG-N ha constatato che le statistiche disponibili non permettono assolutamente di controllare se la legislazione raggiunge il suo obiettivo. A livello di Confederazione, sono stati considerati dati pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), statistiche fornite all'OMC dal Seco nell'ambito degli obblighi di diritto internazionale della Svizzera come pure dati dell'Amministrazione federale delle finanze sui flussi finanziari tra i servizi d'acquisto e le imprese. La conclusione: l'amministrazione federale non dispone di dati sistematici, confrontabili e sufficientemente affidabili. Da parte loro, i Cantoni attribuiscono un'importanza molto differente ai corrispondenti rilevamenti di dati. Di conseguenza, i dati disponibili a questo livello ­ e dunque anche gli effetti della legislazione ­ si possono confrontare solo limitatamente a livello intercantonale o con i dati della Confederazione. La Commissione stima di conseguenza prioritaria la creazione di un programma di statistica basato sugli obiettivi della legislazione. La Confederazione dovrebbe anche partecipare a organismi e progetti comuni con i Cantoni (come il progetto di informazione sugli acquisti pubblici [SIMAP]) e impegnarsi affinché a livello cantonale vengano rilevati sistematicamente dati statistici confrontabili.

Secondo la Commissione, inoltre, i servizi d'acquisto della Confederazione non si orientano sufficientemente alla legislazione sugli acquisti pubblici. Nel corso del periodo 2000-2001, più della metà dei 103 servizi d'acquisto non ha pubblicato bandi di gara nel FUSC. Anche se in molti casi gli importi degli acquisti non avevano raggiunto i valori limite e non erano dunque
soggetti all'obbligo di pubblicazione, questa cifra è molto elevata. Inoltre, la CdG-N ha constatato che i servizi d'acquisto non hanno sempre applicato la corretta procedura di gara o hanno imposto requisiti di aggiudicazione inutili. Dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare, si deve esigere una maggiore sensibilizzazione al rispetto delle disposizioni da parte sia dei servizi d'acquisto che degli organi di controllo interni all'amministrazione. Le esperienze fatte in materia di acquisti devono essere rese accessibili a tutti i servizi d'acquisto. Solo ricorrendo a simili misure sarà possibile uniformare la prassi dell'amministrazione federale in materia di acquisti e renderla conforme alla legislazione in vigore.

La Commissione ha anche costatato che l'amministrazione federale non era in grado di precisare i costi delle diverse procedure di aggiudicazione. La conoscenza di questi costi è tuttavia indispensabile per poter ottimizzare i settori di applicazione e i valori chiave come pure per poter garantire un'utilizzazione parsimoniosa dei fondi pubblici.

La CdG-N ha rivolto al Consiglio federale raccomandazioni in questo senso e continuerà a seguire l'evoluzione della prassi della Confederazione in materia di acquisti.

5310

5.3

Pagamenti versati dalla Confederazione nel settore agricolo

La nuova politica agricola perseguita dopo il 1993 ha diversi obiettivi come conservare le risorse naturali, tutelare il paesaggio rurale o assicurare un reddito sufficiente alle aziende agricole. Per questo motivo si parla spesso di multifunzionalità dell'agricoltura. L'agricoltura deve mirare a obiettivi ecologici e sostenibili e orientarsi, nella misura del possibile, al mercato.

La Confederazione contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi adottando misure in materia di politica agricola. I più importanti settori di misure sono i pagamenti diretti, la produzione e lo smercio nonché il miglioramento delle condizioni di base. L'obiettivo dei pagamenti diretti è di promuovere le prestazioni che l'agricoltura fornisce in favore dell'economia pubblica. Le misure nell'ambito della produzione e dello smercio hanno per scopo di creare condizioni che consentano la produzione e lo smercio di prodotti alimentari. Le misure di miglioramento delle condizioni di base sono invece finalizzate a rendere più ecologica, più sicura e più efficace la produzione di prodotti alimentari. Una parte di queste misure consiste in pagamenti della Confederazione. Nell'anno in rassegna (1999), questi pagamenti sono ammontati a 4,2 miliardi di franchi. Gli strumenti di pagamento divergono nei loro obiettivi come pure nei criteri che danno diritto al versamento.

Il beneficiario effettivo dei pagamenti è importante sotto diversi aspetti. Da una parte perché il suo profilo è importante per il controllo della legittimità dei versamenti. D'altra parte, questi tipi di pagamenti, che hanno obiettivi distinti gli uni dagli altri, devono indurre il singolo beneficiario ad adottare un determinato comportamento. Di conseguenza per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti è importante conoscere il comportamento globale del beneficiario.

Dal punto di vista delle CdG, nel rapporto dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) non si è finora tenuto sufficientemente conto di questa prospettiva basata sui beneficiari, ma ci si è orientati più sugli strumenti. Per questa ragione la CdG-S ha incaricato un gruppo di lavoro e l'OPCA di rispondere dettagliatamente alle domande: chi ha ricevuto, nel 1999, e in che forma e misura quali pagamenti dello Stato in favore dell'agricoltura? La CdG-S ha terminato questa ispezione,
avviata all'inizio di maggio 1999, fornendo il suo rapporto del 3 luglio 2001 (FF 2002 2342).

L'esame della CdG-S si è limitato all'analisi dei beneficiari dei pagamenti diretti generali, dei pagamenti nel settore lattiero e dei contributi per miglioramenti strutturali nel corso del 1999 (pagamenti per un importo totale di 2,518 miliardi di franchi).

L'elaborazione della base di dati necessaria per l'esame ha richiesto sforzi considerevoli. L'OPCA ha dovuto creare la sua propria base di dati a partire da diverse banche dati sparse in differenti servizi dell'amministrazione federale e organismi di esecuzione. Sono stati raccolti i dati relativi a 61 084 aziende agricole (cioè l'83% circa di tutte le aziende agricole della Svizzera). La situazione eterogenea e decentralizzata dei dati ha indotto la Commissione a invitare il Consiglio federale a vigilare per collegare e coordinare meglio i sistemi informatici e uniformare le strutture dei dati con gli organismi di esecuzione. A causa di questi problemi dovuti in particolare a un sistema di esecuzione federalista, l'UFAG non è sempre riuscito a controllare per tempo la legittimità dei pagamenti effettuati. La realizzazione di una soluzione sistematica costituisce il contenuto di uno dei tre postulati depositati dalla Commis5311

sione. La Commissione ha anche invitato il Consiglio federale a semplificare le procedure di richiesta, di esame delle richieste e di pagamento nell'ambito del sistema di esecuzione federalista e del principio della sussidiarietà.

La Commissione ha constatato che l'81 per cento dei pagamenti esaminati sono stati versati alle aziende agricole e il 17 per cento a beneficiari non agricoli. La percentuale dei pagamenti alle organizzazioni private incaricate di compiti di esecuzione è inferiore all'1 per cento. Per quanto riguarda il resto dei pagamenti, per ragioni tecniche non è possibile determinare i beneficiari. In linea di principio, comunque, i pagamenti vanno ai destinatari auspicati. Dato che l'esecuzione avviene a livello cantonale, la Confederazione deve sopportare costi di esecuzione minimi. L'identificazione differenziata dei beneficiari ha permesso di allestire dei profili tipo per le aziende agricole. La Commissione ha constatato che dieci grandi aziende ricevono l'80 per cento dei pagamenti lattieri. Considerata tale concentrazione, la Commissione è dell'avviso che occorra seguire costantemente l'influsso esercitato da questi pagamenti sulle strutture del mercato. Inoltre giudica che si debba pure chiarire l'effetto dei pagamenti lattieri sul prezzo del latte. Per quanto concerne i contributi in favore dei miglioramenti strutturali, ricevono la maggior parte dei pagamenti della Confederazione le società cooperative (48,7%), le aziende agricole (30,4%) e i Comuni politici (14,2%). In questo ambito, la Commissione chiede in particolare una più grande trasparenza dal punto di vista degli obiettivi perseguiti.

Dato che i pagamenti in favore dell'agricoltura hanno una funzione di stimolo nei confronti dei beneficiari, la Commissione stima che un'analisi degli effetti dal punto di vista dei beneficiari costituisca un approccio complementare importante per la valutazione della politica agricola della Confederazione, che vale la pena continuare.

Inoltre, la CdG-S è dell'avviso che il Dipartimento debba in futuro attribuire un'importanza maggiore agli effetti indiretti di questi pagamenti (p. es. al prezzo del terreno).

5.4

Crisi Swissair

La CdG-S ha reagito al grounding (immobilizzazione) della flotta Swissair del 2 ottobre 2001 già il 10 ottobre 2001 dando il via alle indagini per chiarire le questioni della sorveglianza esercitata dalla Confederazione e del ruolo svolto da quest'ultima nell'ambito degli avvenimenti concernenti Swissair. Al centro delle indagini vi erano la sorveglianza esercitata dall'UFAC e alcune questioni in rapporto con l'esercizio dei diritti di azionista del Consiglio federale e con il modo in cui è stata gestita la crisi. Il 5 novembre 2001, la sottocommissione DFI/DATEC ha sentito rappresentanti del DFF, del DATEC e dell'UFAC. La CdG ha anche deciso di esaminare più da vicino le circostanze che hanno portato al grounding della flotta Swissair il 2 ottobre 2001. Per questa ragione, la sottocommissione ha sentito rappresentanti di SAirGroup (il 14 febbraio 2002) come pure dell'UBS e del Credit Suisse (il 4 marzo 2002).

La CdG-S ha proseguito le sue indagini anche dopo che, il 14 marzo 2002, il Consiglio nazionale ha dato seguito a un'iniziativa parlamentare del Gruppo popolare democratico che chiedeva l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta (CPI). Nessuno avrebbe in effetti capito se l'indagine fosse rimasta interrotta per circa tre mesi, cioè sino alla decisione definitiva delle Camere federali in merito 5312

all'istituzione di una CPI. Se, in occasione della sessione estiva, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati approveranno la costituzione di una CPI, i lavori della CdG potranno essere ripresi integralmente e proseguiti nell'ambito della CPI.

Il 4 aprile 2002, la sottocommissione DFI/DATEC ha fatto il punto sulle indagini svolte e constatato che sono indispensabili altre audizioni e la consegna di ulteriori documenti per rispondere alle questioni rimaste in sospeso. Inoltre, è indispensabile ricorrere a esperti esterni per chiarire determinate questioni nell'ambito del diritto aeronautico. Il 15 aprile 2002, la sottocommissione ha sentito il consigliere federale Kaspar Villiger. Essa avvierà ulteriori altri atti istruttori nel corso dei prossimi mesi.

Dopo l'apertura dell'indagine nello scorso ottobre, la CdG-S ha ricevuto una grande quantità di informazioni e di documenti che forniscono chiarimenti per quanto riguarda: ­

l'esame della capacità economica come condizione per il rilascio e il rinnovo di un'autorizzazione d'esercizio, come prescritto dall'articolo 27 lettera c della legge sulla navigazione aerea (LA; RS 748.0);

­

l'analisi degli strumenti, dei mezzi e delle risorse di cui dispone l'UFAC per assicurare la vigilanza;

­

l'esame del modo in cui Swissair ha esercitato l'obbligo di informazione e di notifica, come lo prevede l'articolo 107 dell'ordinanza sull'aviazione (RS 748.01);

­

i controlli effettuati dall'UFAC presso Swissair e Crossair;

­

l'analisi delle conseguenze sulla vigilanza della sicurezza dopo gli incidenti aerei della Crossair del 10 gennaio 2000 e del 24 novembre 2001;

­

le eventuali differenze tra Swissair e Crossair per quanto riguarda le norme di sicurezza;

­

l'estensione dell'autorizzazione di esercizio rilasciata a Crossair;

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gli intrecci fra le imprese di trasporti aerei, l'UFAC e l'Ufficio di inchiesta sugli incidenti aerei (BEAA);

­

gli elementi concernenti la situazione finanziaria di Swissair di cui gli organi della Confederazione erano a conoscenza e consapevoli;

­

le circostanze al momento del grounding;

­

il ruolo della Confederazione quale azionista (all'epoca dei fatti, e nella nuova impresa aerea basata sulla Crossair).

L'indagine della CdG-S deve essere chiaramente delimitata in rapporto a quella diretta dal commissario del concordato di SAirGroup. Questi ha l'incarico di stabilire le responsabilità degli organi di SAirGroup.

5313

5.5

Esecuzione della legge sulle case da gioco sull'esempio della richiesta di vigilanza della Romande des Jeux SA

In occasione della sua seduta del 5 febbraio 2002, la CdG-N si è chinata su una richiesta di vigilanza della Romande des Jeux SA (RdJ) concernente il trattamento delle domande di concessione per casinò da parte della Commissione federale delle case da gioco (CFCG). La richiesta di vigilanza si fondava sulla decisione del Consiglio federale del 24 ottobre 2001 di rilasciare una concessione a 21 progetti di casinò, di cui 7 concessioni A e 14 concessioni B. Il Consiglio federale ha respinto quattro domande di concessione depositate dalla RdJ. Queste domande concernevano una domanda di concessione A (Grand Casinò) per Losanna e 3 domande di concessione B per Sion, La Chaux-de-Fonds e Yverdon-les-Bains. Una domanda di concessione B depositata dalla RdJ per Givisiez-Fribourg era già stata respinta dal Consiglio federale il 16 maggio 2001. Tutte le domande depositate dalla RdJ ­ nella quale sono rappresentati i sei Cantoni romandi ­ avevano per oggetto dei casinò di utilità pubblica i cui utili, dopo il pagamento dei costi e delle imposte, avrebbero dovuto essere integralmente devoluti a istituzioni di utilità pubblica. Secondo il parere della RdJ, i progetti di interesse pubblico da lei proposti sono stati respinti senza tenere conto degli obiettivi fissati nella Costituzione e nella legge sulle case da gioco come pure delle regole fondamentali di procedura. La RdJ ha chiesto alla CdG di esaminare il modo di procedere della CFCG nel trattare le domande di concessione e di chiarire come la CFCG era giunta alla conclusione di proporre al Consiglio federale di respingere le domande di concessione.

La CdG-N ha deciso di non entrare in materia su questa richiesta di vigilanza. Secondo lei, il Parlamento non ha la competenza di esaminare singole decisioni del Consiglio federale. Essa ha anche rifiutato di esaminare la procedura seguita dalla CFCG. Nel caso in questione, la CdG-N ha tenuto conto del fatto che il legislatore ha rinunciato consapevolmente a ogni via di ricorso contro le decisioni del Consiglio federale in materia di rilascio di concessioni. Una decisione della CdG-N di entrare in materia, anche se la Commissione si fosse limitata a controllare la procedura seguita dall'autorità competente per il rilascio della concessione, sarebbe equivalsa a ignorare la volontà del legislatore e avrebbe creato
un precedente che sarebbe sfociato praticamente nella creazione di una «quasi via di ricorso» al Parlamento.

La CdG-S ha anche preso conoscenza della richiesta di vigilanza della RdJ e ha deciso di sottoporre l'esecuzione della nuova legge sulle case da gioco del 18 dicembre 1999, in vigore dal 1° aprile 2000, a un controllo approfondito nel corso dei prossimi anni.

5.6

CPI CPC

Nel 1998, la CdG-S ha fatto il punto sull'applicazione delle raccomandazioni della CPI CPC. Nel suo rapporto del 2 settembre 1998 (FF 1998 4256), ha constatato che il DFF e la Cassa federale di assicurazione (CFA) hanno tenuto conto in larga misura delle sue raccomandazioni avviando i corrispondenti lavori. Anche se sono stati compiuti certi progressi a livello strategico, non è stato possibile raggiungere l'obiettivo principale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC), cioè l'approvazione dei conti 1997. Allora, preoccupava pure l'evoluzione del grado di 5314

copertura. Con i dati di cui disponeva, la Commissione considerava abbastanza difficile valutare la situazione con precisione. La CdG-S aveva deciso di seguire con attenzione i progressi realizzati e di esaminarli in base ai criteri seguenti: ­

la verifica di tutti gli incartamenti entro la metà del 2000;

­

l'invio a tutti gli assicurati di certificati di assicurazione corretti;

­

l'approvazione senza alcuna riserva né osservazione dei conti dell'anno 2000;

­

la conoscenza esatta del numero di assicurati e di beneficiari di rendite;

­

il passaggio senza problemi all'anno 2000 per i sistemi informatici della CPC;

­

la realizzazione entro il 1° gennaio 2001 della nuova CPC parallelamente all'entrata in vigore della nuova legge sul personale federale.

Successivamente, la CdG-S ha ricevuto tre rapporti intermedi della CFA e, in marzo 2001, il rapporto finale sul controlling della CPI CPC. In questo rapporto, la CFA considera soddisfatte o sul punto di essere soddisfatte tutte le raccomandazioni della CPI CPC, a parte una (la raccomandazione 4 non si è potuta realizzare per ragioni giuridiche legate alla protezione dei dati). L'esame dei rapporti come pure l'audizione di Peter Arbenz (direttore della CFA) il 28 maggio 2001 hanno confermato questa asserzione. Elencare tutte le misure che sono state adottate in virtù delle raccomandazioni della CPI CPC supererebbe l'ambito del presente rapporto. Riprendendo i criteri fissati dalla CdG-S nel suo rapporto del 2 settembre 1998 si può constatare che: ­

la verifica di tutti gli incartamenti è stata portata a termine a metà maggio 2001, per cui si sono potuti inviare i certificati di assicurazione a tutti gli assicurati. Alla fine del 2000, erano membri della Cassa pensioni della Confederazione 91 977 assicurati attivi, 1495 assicurati contro i rischi e 1364 assicurati membri della Cassa di deposito. Alla stessa data, la CPC contava 59 086 beneficiari di rendite;

­

grazie ai preparativi rigorosi, il passaggio all'anno 2000 non ha posto nessun problema. Tutti i sistemi informatici funzionavano correttamente il 3 gennaio 2000;

­

i conti 2000 della CPC sono stati approvati senza riserve;

­

al momento della redazione del rapporto, i lavori preparatori per realizzare una soluzione specifica per gli impiegati della Posta erano molto avanzati.

Gli impiegati della Posta sono affiliati a una propria cassa pensioni dall'inizio del 2002. Alla stessa data, i collaboratori della RUAG e di Swisscom non erano già più affiliati alla CPC;

­

gli interessi della Confederazione quale datore di lavoro non saranno più difesi dalla CPC stessa, ma dal direttore dell'Ufficio federale del personale (UFPER) che occupa un posto in seno alla Commissione della cassa.

Per quanto concerne i conti bloccati, la sottocommissione DFF/DFE ha constatato che era previsto un ulteriore controllo per campioni. Questo controllo a posteriori aveva per scopo la verifica della qualità della ripresa dei dati dai supporti G&P al SUPIS. Alla fine del 2001, erano disponibili i risultati dei controlli effettuati dalla

5315

sottocommissione DFF/DFE. L'esame del 25 per cento circa delle serie di dati ha rivelato un tasso di errore inferiore al 3 per cento. La qualità dei dati può dunque essere considerata soddisfacente.

Il credito speciale di 42 milioni di franchi destinato al risanamento della CPC sarà utilizzato integralmente e secondo il direttore della cassa dovrebbe essere sufficiente per regolare tutto quello che non va.

Sulla base di quanto precede, la CdG-S ha deciso di porre fine al controllo a posteriori. Le raccomandazioni della CPI CPC sono state applicate nella misura del possibile. All'inizio del 2003 è previsto il trasferimento degli assicurati e degli impiegati della CPC nella nuova cassa pensioni Publica.

6

Società e cultura

6.1

Collezione del dottor Gustav Rau

La CdG-N si è dovuta occupare nell'anno in rassegna di differenti scritti e richieste di vigilanza concernenti il ruolo svolto dalla Confederazione in relazione con la collezione d'arte del dottor Gustav Rau. La Commissione ha avuto anche conoscenza di una denuncia penale e di una richiesta di risarcimento danni, intentate a questo proposito contro la Confederazione.

La questione è molto complessa e articolata sul piano giuridico internazionale. Essa può essere riepilogata come segue: il dottor Rau è un famoso collezionista d'arte tedesco. Proviene da una ricca famiglia di industriali della regione di Stoccarda. Nel corso della sua carriera è riuscito a mettere insieme un'importante collezione d'arte composta di diversi capolavori, per un valore stimato ad alcune centinaia di milioni di franchi.

Tra il 1971 e il 1986, il dottor Rau ha creato diverse fondazioni alle quali ha donato opere della sua collezione. Nel 1971, ha istituito la Fondazione d'arte: una fondazione di diritto svizzero che ha sede a Embrach (Cantone di Zurigo) e ha per scopo di promuovere l'arte. Essa è proprietaria di trentadue quadri della collezione Rau.

Nel 1986, il dottor Rau ha creato la Fondazione per il Terzo Mondo con l'obiettivo di fornire aiuto alle persone svantaggiate dei Paesi del Terzo Mondo. Essa ha sede a Zollikon (Cantone di Zurigo) e possiede dieci quadri. Nel 1997, il dottor Rau ha donato il resto della sua collezione alla Fondazione Crelona che è una fondazione di famiglia di diritto del Liechtenstein. Il dottor Rau non si è mai sposato e non ha bambini per cui è previsto che alla sua morte il patrimonio da lui donato alla Fondazione Crelona passi integralmente alla Fondazione per il Terzo Mondo. La donazione alla fondazione Crelona è stata quindi annullata nell'ambito di un accordo amichevole fra il dottor Rau e la fondazione.

Nel luglio 1998, un membro del Consiglio di una delle fondazioni svizzere e della fondazione del Liechtenstein si è rivolto al DFI quale autorità di vigilanza delle fondazioni, invitando il Dipartimento ad adottare misure di protezione nei confronti delle fondazioni in ragione del comportamento dell'entourage del collezionista d'arte e di dubbi sulle sue facoltà mentali. Il DFI ha quindi deciso di far mettere sotto sigilli le opere tenute dalla fondazione d'arte nel Punto franco di
Embrach. Nel luglio 1998 e nel maggio 1999, il DFI ha invitato le autorità tutorie a nominare un curatore di amministrazione per le fondazioni svizzere (art. 393 n. 4 CC; RS 210).

5316

Il DFI ha comunque autorizzato nel settembre 1999 l'esposizione in Giappone di diverse opere delle fondazioni. Ha dato la sua autorizzazione alla condizione esplicita che le opere tornassero immediatamente in Svizzera al termine dell'esposizione. Il DFI ha precisato nella sua ordinanza di autorizzazione che dopo l'esposizione in Giappone le opere dovevano rientrare in Svizzera senza passare per la Germania. Il DFI voleva evitare che la Germania potesse far valere delle pretese nei confronti della collezione in caso di decesso del dottor Rau. Le condizioni del Dipartimento non sono state rispettate integralmente e una parte delle opere è stata esposta a Parigi, a Rotterdam e quindi a Colonia.

Nel settembre 2000, il tribunale di prima istanza (Amtsgericht) di Baden-Baden (Baden-Württemberg/Germania) ha constatato a titolo pregiudiziale che il dottor Rau era in possesso delle capacità mentali necessarie per gestire i suoi affari. Sulla base di questa decisione e della successiva costituzione del nuovo consiglio di fondazione, il DFI ha abolito gradualmente le misure di protezione nei confronti delle fondazioni stimando che un curatore non era più giustificato. Il dottor Rau è riuscito così a ottenere la restituzione della sua collezione. Nell'agosto 2001 le opere che si trovavano ancora in Svizzera sono state trasportate in Germania nell'ambito di un accordo concluso con il dottor Rau e le fondazioni in Svizzera, al quale ha partecipato il DFI. Nel settembre 2001, il dottor Rau ha donato la sua collezione all'UNICEF tedesca, a parte 32 opere che restano di proprietà della fondazione.

All'inizio del 2002 è stata avviata una procedura giudiziaria davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la donazione all'UNICEF. Il dottor Rau è deceduto nel gennaio 2002.

La CdG-N ha approfittato del caso per esaminare il funzionamento della vigilanza federale sulle fondazioni. Quest'ultima è esercitata dalla Segreteria generale del DFI conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del DFI (OOrg DFI; RS 172.212.1). La vigilanza è fondata sull'articolo 84 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210) come pure sulla giurisprudenza del Tribunale federale. L'autorità di sorveglianza deve in particolare provvedere affinché i beni delle
fondazioni siano impiegati conformemente al fine della fondazione (art. 84 cpv. 2 CC). Le principali attività dell'autorità di vigilanza consistono nel vegliare che gli organi non prendano nessuna decisione contraria all'atto costitutivo della fondazione, al suo regolamento, alla legge o al buon costume e che la fondazione persegua l'obiettivo previsto nell'atto costitutivo.

Se la fondazione viola la legge, l'autorità di sorveglianza è autorizzata a emanare direttive vincolanti all'indirizzo degli organi della fondazione e ad adottare sanzioni in caso di non rispetto delle direttive. L'autorità di sorveglianza non deve solo provvedere all'osservanza dell'obiettivo della fondazione, ma anche al buon funzionamento dei suoi organi, verificandone ad esempio la composizione. La vigilanza riguarda solo le fondazioni e i loro organi, ma non i fondatori stessi. L'Autorità federale di vigilanza delle fondazioni si occupa esclusivamente delle fondazioni tradizionali. La vigilanza non concerne le fondazioni di previdenza professionale, le fondazioni di famiglia e le fondazioni religiose, che sottostanno ad altri regimi di controllo.

In merito al caso della collezione del dottor Rau, la Commissione ha chiesto diversi rapporti al Consiglio federale, in particolare per quanto riguarda la questione se il DFI avesse agito correttamente autorizzando l'esposizione delle opere d'arte in Giappone e togliendo le misure di protezione nei confronti delle fondazioni. Dai 5317

rapporti del Consiglio federale risulta che la Confederazione ha svolto correttamente il suo ruolo di vigilanza sulle fondazioni istituite dal dottor Rau. Il Consiglio federale sottolinea che il Tribunale federale e diversi tribunali cantonali hanno più volte confermato il punto di vista delle autorità federali, per cui si può supporre che la vigilanza sulle fondazioni abbia svolto il suo ruolo conformemente alla legge. Il Tribunale federale ha confermato che il DFI, in quanto autorità di vigilanza, non aveva poteri di disposizione nei confronti della collezione privata del dottor Rau.

La CdG-N ha preso atto delle informazioni date dal Consiglio federale. È dell'avviso che la questione sia di competenza dei tribunali e che l'alta vigilanza parlamentare non debba intromettersi nelle procedure giudiziarie. La Commissione continuerà nondimeno a tenersi informata sull'evoluzione di questo caso.

6.2

«Sette»

La CdG-N ha reso conto dei suoi lavori relativi alle «sette» già nel precedente rapporto annuale (FF 2001 5041). Essa ricordava la posizione del Consiglio federale (parere del 28 giugno 2000) secondo cui spetta in primo luogo ai Cantoni regolare i rapporti tra la Chiesa e lo Stato; il Consiglio federale può agire in questo ambito solo su richiesta esplicita dei Cantoni.

Per tenere conto di questa situazione, la CdG-N ha voluto conoscere il parere dei Cantoni e li ha invitati a prendere posizione oralmente o per scritto sul rapporto del 1° luglio 1999 (FF 1999 8745). Dei 23 Cantoni che hanno inviato una risposta scritta, sette hanno accettato l'invito della CdG-N a riunirsi il 1° luglio 2001.

Praticamente tutti i Cantoni condividono l'analisi della CdG-N; le raccomandazioni della Commissione, invece, sono valutate differentemente. Le posizioni dei Cantoni possono essere riassunte come segue: ­

Quasi tutti i Cantoni respingono l'idea di un intervento della Confederazione in materia di «sette» (raccomandazione 1 della CdG-N).

­

La maggioranza dei Cantoni riconosce la necessità di creare, in materia di «sette», una rete di scambi di informazione tra i diversi servizi federali e cantonali (raccomandazione 2). Inoltre è dell'avviso che il coordinamento tra i diversi servizi federali da una parte e tra la Confederazione e i servizi cantonali interessati dall'altra debba essere rafforzato.

­

I Cantoni si oppongono alla creazione di un servizio di consulenza (raccomandazione 3) sostenendo che la necessità di un servizio del genere non è provata e che la consulenza che potrebbe fornire non sarebbe oggettiva.

Dalle opinioni dei Cantoni traspare comunque il bisogno di instaurare una collaborazione con i servizi d'informazione regionali esistenti o futuri.

­

Praticamente tutti i Cantoni sostengono la richiesta della CdG-N di promuovere la ricerca interdisciplinare nelle questioni religiose (raccomandazione 4); auspicano anzi che la ricerca sulle religioni sia intensificata in Svizzera.

5318

­

Tutti i Cantoni pensano che le disposizioni legali attuali bastino a proteggere i bambini e i consumatori nonché la sanità pubblica anche se non sono applicate in modo uniforme nei differenti Cantoni; essi non giudicano necessario un intervento della Confederazione in questo ambito (raccomandazione 5).

Dopo avere sentito i Cantoni, la CdG-N giunge alla seguente conclusione: la quasi totale adesione all'analisi della Commissione mostra che, nell'ambito delle «sette» e dei movimenti indottrinanti, i problemi che possono sorgere hanno una dimensione sociale e politica che supera di gran lunga i diritti fondamentali (in particolare la libertà di credenza e di coscienza), di cui possono essere toccati anche i servizi statali, a livello federale o cantonale. Con la pubblicazione del suo rapporto nel 1999, la Commissione ha lanciato un dibattito pubblico che deve essere proseguito al di fuori dell'ambito della sua alta vigilanza parlamentare.

La Commissione si è resa conto nello stesso tempo che le sue raccomandazioni non potevano essere applicate a tutti i livelli, sia per ragioni politiche (federalismo) che per l'interesse piuttosto moderato dei Cantoni ad attività della Confederazione in questo ambito.

Negli ambiti di competenza della Confederazione, la CdG-N si aspetta tuttavia dal Consiglio federale che: ­

migliori il coordinamento tra i servizi federali e istituzionalizzi la collaborazione con i servizi cantonali che si occupano del problema delle sette;

­

nell'ambito dell'informazione partecipi alla realizzazione di una piattaforma comune che consideri i servizi regionali esistenti e futuri attivi in materia di «sette»;

­

lanci progetti di ricerca del Fondo nazionale su questioni religiose generali.

La Commissione ha invitato il Consiglio federale a prendere posizione sulle sue osservazioni entro il secondo semestre 2002.

7

Istituzioni dello Stato

7.1

Organizzazione del Segretariato di Stato dell'economia (Seco)

Alla fine del 2000 la CdG-N ha deciso di esaminare più da vicino l'organizzazione del Seco perché molti indizi facevano supporre che le strutture organizzative di questo ufficio non funzionassero in modo soddisfacente. Ha pertanto svolto diverse audizioni, consultato rapporti interni del Seco e i risultati di un sondaggio svolto presso il personale (sondaggio sijco) nel corso dell'autunno 2000. L'indagine terminata nel novembre 2001 ha fatto venire alla luce diversi problemi provocati dalla fusione, avvenuta più di due anni prima, degli Uffici federali dell'economia esterna e dello sviluppo economico e del lavoro.

La CdG-N ha constatato che la fusione dell'Ufficio federale dell'economia esterna e dell'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro come pure la realizzazione della struttura organizzativa del Seco hanno provocato difficoltà, in parte gravi. La Commissione ha anche constatato doppioni per quanto riguarda le attività di

5319

centri di prestazioni. Gran parte di questi doppioni è stata nel frattempo eliminata.

La fusione di due culture aziendali molto differenti ha complicato la realizzazione di uno «spirito di corpo». Al momento della conclusione dell'indagine, questo problema, anche se nel frattempo attenuato, non era ancora risolto. Occorrono sforzi supplementari per riuscire a migliorare la situazione in questo ambito.

Dall'indagine della CdG-N è anche emersa la mancanza di sufficienti possibilità di sviluppo del personale. Nel settore del promovimento dei quadri, l'introduzione della gerarchia piatta al momento della fusione dei due uffici ha portato alla mancanza di prospettive professionali. La carriera di specialista, prevista come compensazione, non ha potuto essere introdotta a causa della rigidità delle disposizioni che regolano il personale della Confederazione. La Commissione stima che si tratta di un problema urgente che deve essere risolto in via prioritaria. Essa sostiene gli sforzi compiuti in questo senso dalla direzione dell'ufficio nell'ambito della nuova legge sul personale della Confederazione.

La soddisfazione sul posto di lavoro è, agli occhi della CdG-N, vitale per un ufficio che, come il Seco, dipende molto dalle conoscenze specifiche e dall'esperienza professionale del suo personale. Secondo la Commissione, per rispondere a questa esigenza, la direzione del Seco deve impegnarsi sistematicamente per lo sviluppo professionale dei suoi collaboratori e, in particolare, per il promovimento dei quadri.

Il sostegno prestato dal servizio del personale ai responsabili dei centri di prestazioni del Seco riveste un'importanza cruciale. Come confermato anche dal segretario di Stato David Syz, la CdG-N ha constatato che è molto importante agire in questo ambito. Il personale stima anche che la mancanza di comunicazione sia un altro fattore che nuoce alla soddisfazione sul posto di lavoro. Dall'indagine della CdG-N è del resto emerso che la comunicazione tra i livelli gerarchici e fra certi centri di prestazioni potrebbe essere migliorata. Le prime misure in questo senso sono già state prese. Occorre anche approvare la creazione da parte della direzione del Seco, con il sostegno del DFAE, di un sistema di rotazione dei compiti che permetta in particolare di dare a un numero maggiore di collaboratori la
possibilità di un impiego all'estero.

Alla direzione del Seco, che ha già preso un certo numero di misure, una parte di questi problemi era nota. La Commissione stima tuttavia importante che il Seco e il DFE prendano atto di tutti i problemi emersi e si impegnino a risolverli il più rapidamente possibile. A questo proposito, devono accordare la priorità al miglioramento delle prospettive di sviluppo del personale. La CdG-N stima importante che il Seco raggiunga una migliore stabilità interna nel corso dei prossimi due anni in modo che la fusione possa essere portata a termine con successo.

7.2

Alta vigilanza parlamentare sul Ministero pubblico

Sino alla fine del 2001, il Ministero pubblico della Confederazione faceva parte dell'amministrazione federale e sottostava alla vigilanza del Consiglio federale e di conseguenza all'alta vigilanza parlamentare esercitata dalle CdG.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2002, della modifica del 22 dicembre 1999 della legge federale sulla procedura penale (RU 2001 3308), la vigilanza sul procuratore generale della Confederazione è stata trasferita dal Consiglio federale alla Camera di accusa del Tribunale federale (art. 11 della legge federale sulla procedura 5320

penale [PP]; RS 312.0). Il trasferimento concerne unicamente la vigilanza sul procuratore generale nella sua funzione di capo della polizia giudiziaria come pure sulle ricerche della polizia giudiziaria e sull'istruzione preparatoria. In materia disciplinare, amministrativa e finanziaria, il Ministero pubblico della Confederazione continua ad essere sottoposto come un ufficio federale alla vigilanza del Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 PP). Quest'ultima è esercitata dal DFGP.

Le CdG volevano sapere se da questo trasferimento parziale della vigilanza dal potere esecutivo al potere giudiziario conseguisse una modifica dell'esercizio dell'alta vigilanza parlamentare sul Ministero pubblico dato che, in effetti, la vigilanza sugli organi giurisdizionali è generalmente meno pronunciata rispetto a quella esercitata sul governo e sull'amministrazione.

Secondo le CdG il trasferimento della vigilanza dal Consiglio federale alla Camera di accusa del Tribunale federale non crea nessuna limitazione al principio del controllo parlamentare, dato che sia le autorità esecutive sia quelle giudiziarie federali sono sottoposte all'alta vigilanza del Parlamento e delle sue CdG. Questo trasferimento delle competenze richiede tuttavia dalle CdG un certo ritegno nell'esercizio del loro compito di controllo sull'attività giudiziaria del procuratore generale, per salvaguardare la necessaria indipendenza del Ministero pubblico (art. 16 cpv. 4 PP).

L'alta vigilanza parlamentare sulla giustizia federale si è sempre limitata per tradizione alla verifica del funzionamento corretto degli organi giudiziari sul piano della gestione amministrativa e del disbrigo regolare degli affari. In altre parole le Commissioni devono assicurarsi che il Ministero pubblico svolga le sue indagini con diligenza e rispetti in questo ambito i principi fondamentali di procedura (nessun diniego di giustizia, nessun rifiuto del gratuito patrocinio ecc.). Le Commissioni non esaminano invece le singole decisioni del Ministero pubblico, per le quali vi è la possibilità di ricorso. Dal 1° gennaio 2002, gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati anche con ricorso alla Camera di accusa (art. 105bis cpv. 2 e 3 PP). Da rilevare che il potere di alta vigilanza non conferisce il potere di annullare o di modificare una decisione
presa dal Ministero pubblico, né di decidere in sua vece (art. 47quater cpv. 4 LRC).

La moderazione di cui le CdG devono dar prova nei confronti del Ministero pubblico vale pure per quanto riguarda il momento del controllo. Salvo eccezione, le CdG attendono di regola la fine di una procedura giudiziaria o di ricorso prima di esaminare un dossier trattato dal Ministero pubblico.

Per quanto riguarda l'alta vigilanza amministrativa sul Ministero pubblico, la modifica della legge non provoca nessun cambiamento alla prassi attuale. In questo ambito, le CdG applicano al Ministero pubblico gli stessi meccanismi di controllo come a qualsiasi altro ufficio dell'amministrazione federale.

Da quanto precede risulta che l'alta vigilanza sul Ministero pubblico si esercita a due livelli di intensità: ridotta per quanto riguarda la vigilanza sull'inchiesta e forte per quanto riguarda la vigilanza amministrativa.

Conviene infine ricordare che l'alta vigilanza parlamentare sul Ministero pubblico evidenzia la dimensione politica del lavoro del procuratore generale. Essa non abbraccia solo la questione della legittimità, ma pure quella dell'opportunità, dell'efficacia e della razionalità dell'attività e dell'organizzazione del Ministero pubblico della Confederazione. L'alta vigilanza si riallaccia anche all'idea di democrazia: è

5321

importante che l'autorità parlamentare direttamente eletta possa esaminare la maniera in cui le autorità giudiziarie e amministrative svolgono i loro compiti.

8

Politica sociale

8.1

Contenimento dei costi nella LAMal

Tenendo conto dell'evoluzione dei costi nel settore della sanità, la CdG-S ha deciso, nell'ambito del suo programma annuale 2000, di esaminare l'influsso esercitato dalla Confederazione sul contenimento dei costi nell'ambito della legge sull'assicurazione malattie. Per svolgere questo compito, la Commissione è ricorsa all'OPCA.

Il contenimento dell'aumento dei costi della sanità è uno dei tre obiettivi superiori perseguiti dalla legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal), entrata in vigore il 1° gennaio 1996. Mentre l'obiettivo della solidarietà (rafforzamento della solidarietà tra i diversi gruppi di assicurati) e quello della garanzia di cure mediche di qualità sono stati essenzialmente realizzati, le attese relative al contenimento dei costi non sono state ancora soddisfatte. In effetti, i costi sono aumentati in misura analoga a prima dell'introduzione della LAMal. Invece di un contenimento dei costi, ha avuto luogo un trasferimento di costi. Ciò non stupisce tuttavia se si considerano il numero di attori dagli interessi molto diversi e la struttura estremamente federalista che condizionano l'esecuzione della LAMal.

L'esame effettuato dalla CdG-S mostra da una parte le possibilità di azione di cui dispone la Confederazione in materia di contenimento dei costi e, dall'altra, come le ha utilizzate in settori scelti (pianificazione ospedaliera e TARMED).

Con la LAMal, la Confederazione non ha, nella maggior parte dei casi, che possibilità indirette di influire sull'evoluzione dei costi.

Per quanto riguarda la pianificazione ospedaliera, il margine di manovra della Confederazione risiede nella funzione giurisprudenziale del Consiglio federale. Pur essendo di per sé consistente e coerente, la giurisprudenza non provoca sempre effetti favorevoli al contenimento dei costi. Dato che numerose questioni sono state risolte soltanto con il passare del tempo e singolarmente, l'incertezza del diritto condiziona l'attività di pianificazione dei Cantoni. Inoltre, il fatto di limitare le possibilità di intervento del Consiglio federale ai ricorsi e ai casi particolari complica sia l'uniformizzazione dei criteri di pianificazione che l'armonizzazione delle pratiche cantonali. Ciò si oppone agli obiettivi dello sfruttamento ottimale delle risorse e del contenimento dei costi. Infine,
il Consiglio federale ha imposto nella sua giurisprudenza falsi incentivi finanziari della LAMal riguardo al contenimento dei costi.

Anche nel caso della tariffa per singola prestazione TARMED, il raggio di azione delle autorità federali è limitato. A questo proposito, la Confederazione ha insistito soprattutto sul rispetto della neutralità dei costi.

Nelle sue conclusioni, la CdG-S sottolinea l'importanza delle analisi degli effetti della LAMal per studiare il funzionamento delle misure di contenimento dei costi. Si dovrà ricorrere maggiormente alle valutazioni prospettiche per stimare il loro impatto in modo più affidabile già durante il processo politico di formazione dell'opinione.

5322

Per poter contenere i costi, sarà anche indispensabile sfruttare al massimo il margine di manovra dei diversi attori del sistema della sanità. In maniera generale, i poteri pubblici e le istituzioni implicate dovranno collaborare più strettamente.

Un rafforzamento della collaborazione s'impone anche nell'ambito della pianificazione ospedaliera. Si dovranno creare incentivi per rafforzare la pianificazione intercantonale. Da parte sua, il Consiglio federale deve tenere conto delle esigenze dei Cantoni che hanno bisogno di maggior sicurezza in materia di pianificazione. Si dovrà quindi procedere a un'analisi globale degli effetti nell'ambito della pianificazione ospedaliera. Si dovrà infine esaminare il passaggio dalla pianificazione delle capacità a una pianificazione delle prestazioni.

In merito all'applicazione di TARMED, il Consiglio federale dovrebbe concretizzare i principi di una struttura tariffaria neutrale dal punto di vista dei costi per migliorare la certezza del diritto dei partner tariffari e dei Cantoni. Per evitare conflitti di ruolo, il Consiglio federale dovrebbe astenersi dal proporre i suoi servizi in occasione di trattative esterne all'amministrazione federale. Dovrebbe invece ricorrere ai servizi e all'attività di mediazione di professionisti. Dopo la sua introduzione, si dovranno controllare gli effetti del TARMED il più rapidamente possibile.

Nel suo rapporto del 5 aprile 2002, la CdG-S ha invitato il Consiglio federale a tenere conto dei suoi lavori in occasione della seduta speciale del mese di maggio 2002 dedicata alla LAMal e di prendere posizione sul rapporto, sulle raccomandazioni e sui postulati prima della fine di settembre 2002. Inoltre, la Commissione ha fatto pervenire il suo avviso sulla 2a revisione parziale della LAMal alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N). Con questa revisione, il Consiglio degli Stati ha posto basi importanti dal punto di vista del contenimento dei costi, che il Consiglio nazionale dovrebbe sostenere.

8.2

Giurisprudenza del Consiglio federale in materia di ricorsi contro le decisioni tariffarie dei governi cantonali secondo la LAMal

Nelle loro istanze concernenti l'attività di vigilanza dell'Assemblea federale, il Cantone di Sciaffusa e la Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) si sono lamentati della giurisprudenza del Consiglio federale in materia di ricorsi contro le decisioni tariffarie dei governi cantonali secondo la legge sull'assicurazione malattie (LAMal). Il Cantone di Sciaffusa ha fatto valere che la suddivisione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della struttura tariffaria della LAMal comporta un importante potenziale conflittuale. In oltre 200 ricorsi presentati dopo l'entrata in vigore della LAMal nel 1996, il Consiglio federale ha confermato solo in pochi casi le decisioni di istanza inferiore dei governi cantonali. Per questa ragione, i partner tariffari non sono o quasi più disposti ad accettare le decisioni dell'istanza inferiore. Concretamente, l'istanza sciaffusana chiedeva una modifica della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nel senso di un più grande rispetto del federalismo. Per quanto concerne le decisioni del Consiglio federale in materia di tariffe di fisioterapia, il Cantone di Sciaffusa faceva valere che le parti interessate dal processo tariffario non avrebbero potuto accettare che una simile procedura si ripetesse in occasione delle prossime trattative tariffarie nei Cantoni nell'ambito della realizzazione della tariffa medica TARMED.

5323

La CDS ha criticato il fatto che il Consiglio federale, nella sua giurisprudenza, segua automaticamente le raccomandazioni dell'Incaricato della sorveglianza dei prezzi e che gli argomenti esposti dai Cantoni non costituiscano oggetto di dibattito. Quando derogano alle «norme nazionali» della sorveglianza dei prezzi, i Cantoni si sentono rimproverare di agire nel proprio interesse e sono limitati nel loro margine di manovra.

Il fatto inabituale che i Cantoni si siano rivolti al Parlamento ha rivelato un profondo malessere che, secondo la CdG-S, deve essere preso sul serio. La Commissione ha giudicato fondamentale per la coesione dello Stato federale che la Confederazione e i Cantoni non vadano oltre le rispettive competenze. Questa è la ragione per cui la Commissione è entrata in materia sull'istanza cantonale e ha deciso di studiare le cause del conflitto per trovare soluzioni realizzabili. La Commissione ha tuttavia rinunciato a esprimersi su ogni singola critica e a verificare se le decisioni del Consiglio federale fossero state materialmente corrette. Invece, per poter controllare la tendenza generale, ha esaminato alcuni aspetti della giurisprudenza del Consiglio federale e le relative ripercussioni.

Dopo audizione dei Cantoni, dell'Ufficio federale della giustizia (UFG), dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dell'Incaricato della sorveglianza dei prezzi, la CdG-S ha, nel suo rapporto del 5 aprile 2002, presentato al Consiglio federale otto raccomandazioni relative all'eliminazione dei conflitti tra la Confederazione e i Cantoni, il ruolo multiplo del Consiglio federale in materia tariffaria nell'ambito della LAMal, il chiarimento di alcune questioni giuridiche, il ruolo della sorveglianza dei prezzi e l'introduzione di TARMED.

Nel suo rapporto la CdG-S constata in particolare che la delimitazione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della LAMal nasconde un importante potenziale di conflitto e che la cooperazione federalista mostra i suoi limiti di fronte alla complessità della materia. Per questo motivo considera che il rispetto reciproco delle competenze di ognuno e la disponibilità a cercare sempre, nella misura del possibile, una soluzione negoziale costituiscano una base importante per risolvere i conflitti.

La CdG-S ha anche sottolineato
che il Consiglio federale assume più ruoli, in quanto organo di esecuzione della LAMal e della legge sulla sorveglianza dei prezzi come pure in qualità di autorità giurisdizionale. Per la Commissione, è importante esaminare più dettagliatamente in che misura i diversi ruoli del Consiglio federale abbiano cambiato, a vantaggio delle autorità federali, la ripartizione delle competenze nell'ambito tariffario tra la Confederazione e i Cantoni come risulta dalla Costituzione e dalla LAMal. Dato che il Consiglio federale riunisce attualmente i ruoli di organo di esecuzione della LAMal, di autorità di regolamentazione e di autorità giurisdizionale, la CdG-S approva il fatto che i ricorsi in materia saranno trattati dal futuro Tribunale amministrativo federale istituito in seguito alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale.

Secondo la CdG-S il Consiglio federale non ha soddisfatto entro i termini il mandato conferito dal Parlamento di emanare un'ordinanza relativa alla determinazione dei costi e al rilevamento delle prestazioni. Anche per quanto riguarda il calcolo della tariffa secondo le regole di una sana gestione economica, il Consiglio federale avrebbe dovuto emanare più velocemente disposizioni normative quando la massa di ricorsi lasciava intravedere il mancato funzionamento del primato delle trattative.

5324

Invece, si è limitato a concretizzare nella sua giurisprudenza le nozioni non definite dalla legge.

L'esame della CdG-S ha mostrato come la grande importanza che il Consiglio federale attribuisce alle raccomandazioni dell'Incaricato della sorveglianza dei prezzi indebolisca il primato accordato alle convenzioni e alle trattative. Nel caso del valore dei punti tariffali applicati dai fisioterapisti, il modello di calcolo proposto dalla sorveglianza dei prezzi non incitava i partner tariffari a trovare una soluzione negoziata perché il valore che sarebbe stato dichiarato applicabile in caso di ricorso era già prevedibile. Nel contesto di questa posizione forte, gli interventi irregolari e sporadici dell'Incaricato della sorveglianza dei prezzi rischiano di creare distorsioni del mercato e di avere ripercussioni scioccanti per singoli partner tariffari o zone cantonali limitrofe.

La CdG-S è dell'avviso che, in vista dell'introduzione di TARMED, si dovrebbero adottare tutte le misure possibili per accrescere la disponibilità dei partner a concludere convenzioni tariffarie a livello cantonale e federale e permettere di regolare rapidamente i ricorsi.

8.3

Averi AVS e di casse pensioni di lavoratori emigrati

Nel 1996, si è saputo che un numero considerevole di averi AVS di ex lavoratori emigrati dei Paesi vicini non erano mai stati rivendicati dagli aventi diritto. Nel corso degli anni seguenti, la Centrale di compensazione dell'AVS di Ginevra ha svolto indagini all'estero per trovare gli aventi diritto a queste rendite. Lo stesso problema sussiste anche per gli averi delle casse pensioni della previdenza professionale. Nel 1999, la revisione della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ha permesso di istituire una centrale per gli averi di previdenza dimenticati («centrale del 2° pilastro»). Su domanda degli aventi diritto, questa centrale ha per compito di identificare l'istituto di previdenza o di libero passaggio interessato, in collaborazione con la Centrale di compensazione dell'AVS.

In autunno 2001, la CdG-N ha esaminato se le misure adottate in materia erano appropriate, conformi alle disposizioni legali e se i costi erano in rapporto con l'obiettivo perseguito. La sua sottocommissione «Affari generali» ha sentito in merito i rappresentanti della Centrale di compensazione e dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Le attività di ricerca della Centrale di compensazione in Italia e in Spagna ­ Paesi di residenza della maggior parte degli aventi diritto interessati ­ si sono concluse nel 2000. Gli aventi diritto sono stati informati dei loro diritti. Come le persone che abitano in Svizzera, questi devono annunciarsi per poter ricevere le rendite. Solo il 10 per cento degli aventi diritto ha presentato le relative domande. La ragione principale di questo scarso interesse risiede nel fatto che per numerose persone che abitano in Italia il fatto di beneficiare di una rendita svizzera ridurrebbe o eliminerebbe il loro diritto a una rendita italiana. La campagna della Centrale di compensazione ha permesso di procedere a versamenti unici o di versare rendite per un importo equivalente a quasi 40 milioni di franchi. La somma degli averi non reclamati ammonta con ogni probabilità a un multiplo di questa somma. Le spese dell'amministrazione per queste azioni sono ammontate a quasi 450 000 franchi.

5325

La ricerca di aventi diritto di averi di casse pensioni si è rilevata nettamente più difficile e costosa. I motivi risiedono da una parte nella decentralizzazione del sistema della previdenza professionale (quasi 11 000 istituti di previdenza) e, dall'altra, nel fatto che il sistema dei tre pilastri non è conosciuto all'estero e dunque poco noto alle persone interessate. Tutti i conti degli istituti di previdenza devono essere annunciati alla centrale del 2° pilastro istituita nel 1999. Su domanda degli aventi diritto, questa centrale può identificare l'istituto interessato. Su 75 000 domande, di cui l'85 per cento provenienti dall'Italia, solo 3600 conti sono stati localizzati prima della fine dell'autunno 2001. Gli oneri della centrale del 2° pilastro sono ammontati a 1 milione di franchi nel 1999 e a 1,7 milioni di franchi nel 2000. Queste spese dovrebbero tuttavia diminuire nel corso degli anni futuri.

Non è possibile evitare completamente la comparsa di nuovi averi dimenticati.

L'informazione dei lavoratori è stata tuttavia fortemente migliorata e l'entrata in vigore degli accordi bilaterali con l'Unione europea rafforza l'obbligo delle autorità estere di informare i loro cittadini.

La CdG-N è stata soddisfatta dei risultati di questo esame. Stima che per il momento non si debbano adottare misure particolari.

9

Politica di sicurezza e protezione dello Stato

9.1

Vigilanza sui servizi di informazioni e sulle attività relative alla protezione dello Stato

Il controllo parlamentare sui servizi di informazioni e sulle attività di protezione dello Stato sono di competenza della Delegazione delle Commissioni della gestione.

La Delegazione è stata creata nel 1991 per rispondere alle esigenze della CPI DFGP e della CPI DMF finalizzate a un miglior controllo parlamentare sulle attività della Confederazione in questi settori. La missione della Delegazione è definita nell'articolo 47quinquies LRC.

Sudafrica Nel corso dell'anno trascorso, la Delegazione ha deciso di riaprire la sua indagine sulle relazioni tra i servizi di informazioni svizzeri e il Sudafrica durante il regime dell'apartheid. La Delegazione aveva già presentato un rapporto relativo a questa questione nel 1999 (FF 2000 479). Alcuni elementi apparsi nel corso del 2001 sembrano indicare che il rapporto del 1999 non era completo.

Fanno parte di questi elementi in particolare una possibile implicazione di servizi della Confederazione nell'elaborazione di un progetto sudafricano di armi chimiche o biologiche. Questa collaborazione avrebbe costituito l'oggetto di un accordo segreto concluso nel 1986 fra la Svizzera e il Sudafrica. Secondo alcune fonti anche i servizi segreti svizzeri e sudafricani avrebbero stipulato nel 1992 un commercio relativo all'acquisto di mezza tonnellata di metaqualone (mandrax). Anche altri punti meritano di essere esaminati come la fornitura di materiale di protezione AC (atomico-chimica) al Sudafrica da parte della Svizzera, l'acquisto di missili russi SA-18 da parte dei servizi del DDPS come pure i contatti del Gruppo della sanità dello Stato maggiore generale con il Sudafrica nel periodo dell'apartheid.

5326

La Delegazione ha previsto di procedere in due tempi. Nella prima fase, ha interrogato diverse persone in Svizzera. Queste persone sono state sentite a titolo di persone informate sui fatti o come testimoni. In una seconda fase, la Delegazione si rivolgerà a fonti sudafricane per completare le informazioni raccolte in Svizzera.

La Delegazione non ha ancora deciso se procederà direttamente a indagini nel Sudafrica. Ha già chiesto al Consiglio federale di prendere posizione sull'opportunità e le modalità di un'indagine siffatta.

Nella sua risposta del 15 marzo 2002, il Consiglio federale ricorda che la decisione di effettuare indagini in Sudafrica è di pertinenza del Parlamento. Il Consiglio federale ha comunque fatto presente le sue riserve per quanto riguarda un eventuale spostamento della Delegazione in Sudafrica. Stima che una simile procedura sarebbe inabituale e comunque possibile soltanto se lo Stato sudafricano e le persone interessate si dichiarassero d'accordo a partecipare ai lavori di inchiesta. Secondo il Consiglio federale invece niente si oppone al fatto che la Delegazione faccia venire in Svizzera le persone che desidera sentire o le interroghi per scritto. La Delegazione ha esaminato i vantaggi e gli svantaggi di ognuna di queste soluzioni con la Direzione politica e la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del DFAE.

Prenderà una decisione definitiva nel corso del 2002.

Il Consiglio nazionale ha rifiutato in data 18 marzo 2002, con 94 voti contro 60, un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale de Dardel che chiedeva l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta (CPI) sulle relazioni fra la Svizzera e il Sudafrica. Il Consiglio nazionale ha motivato il suo rifiuto sostenendo che la Delegazione si occupava già della questione e disponeva dei diritti di informazione necessari.

Contatti dei servizi di informazioni con l'estero La Delegazione ha studiato i contatti stabiliti dal Servizio di informazioni strategico (SIS) del DDPS e dal Servizio di analisi e prevenzione (SAP) del DFGP con i servizi esteri. Queste relazioni sono basate, per il SIS, sull'ordinanza del 4 dicembre 2000 sul servizio informazioni (OSINF; RS 510.291). I contatti del SAP con l'estero si fondano invece sulla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna (LMSI; RS 120) come pure sulle sue ordinanze di esecuzione. Attualmente, il SAP coopera con una sessantina di autorità di sicurezza estere e con organizzazioni multilaterali. Il SIS collabora con i servizi di più di venti Stati. La Delegazione ha la lista completa di questi contatti.

Attualmente il controllo politico sui contatti allacciati con servizi esteri dal SIS e dal SAP è assicurato dal Consiglio federale. Quest'ultimo deve in particolare, in virtù dell'OSINF e della LMSI, approvare ogni nuova collaborazione con l'estero. Prima dell'entrata in vigore dell'OSINF (2001) e della LMSI (1998), questi contatti dovevano in generale essere approvati dal capo del Dipartimento oppure erano lasciati alla discussione dei servizi stessi.

La Delegazione ha constatato che una parte delle relazioni attuali sono state allacciate in periodi in cui un'approvazione formale del Consiglio federale non era necessaria. Visti i problemi che alcune di queste collaborazioni hanno posto nel passato ­ o potranno porre in futuro ­, la Delegazione ha invitato il Consiglio federale a procedere regolarmente a una valutazione politica complessiva dei Paesi e servizi con i quali i servizi di informazioni svizzeri intrattengono contatti regolari. La Dele5327

gazione ha anche pregato il Consiglio federale di informarla spontaneamente di tutti i nuovi contatti come pure dei nuovi accordi formali e informali di scambi di informazioni che le SIS o il SAP concludono con organi esteri.

In data 10 aprile 2002 il Consiglio federale ha informato la Delegazione di essere disposto a dare seguito a queste raccomandazioni. La Delegazione ha preso atto dell'intenzione espressa dal Consiglio federale e ne seguirà l'attuazione e le ripercussioni.

Comunicazione di dati personali a organi di polizia all'estero Nel corso dell'anno in rassegna, la Delegazione ha esaminato dettagliatamente le basi legali esistenti in materia di comunicazione di dati personali da parte di organi di protezione dello Stato a organi di polizia esteri. I principi sono fissati nella LMSI e nelle relative ordinanze. Secondo questi testi, il SAP può comunicare dati personali all'estero in particolare se l'informazione è necessaria per prevenire o chiarire un crimine o un delitto punibile anche in Svizzera o se la comunicazione è indispensabile alla salvaguardia di interessi considerevoli inerenti alla sicurezza della Svizzera o dello Stato destinatario (art. 17 cpv. 3 LMSI). La disposizione è stata in particolare applicata in occasione del vertice del G 8 a Genova dal 20 al 22 luglio 2001. La Delegazione ha effettuato un esame dettagliato delle condizioni in cui le autorità svizzere avevano comunicato dati personali alle autorità italiane. Essa ha potuto costatare che la trasmissione di queste informazioni si era svolta conformemente alla legge. Questo punto di vista è stato anche confermato dall'Incaricato della protezione dei dati.

Cibercriminalità Nell'anno in rassegna, la Delegazione si è occupata delle misure adottate dalla Confederazione per lottare contro la cibercriminalità. Ha trattato un rapporto di un gruppo di lavoro intercantonale, diretto dal SAP, relativo alle misure finalizzate a una lotta efficace contro gli abusi nell'ambito delle tecniche di informazione e di comunicazione. Il rapporto propone in particolare che la Confederazione assuma un ruolo di guida in materia di sorveglianza di Internet. È previsto di affidare al SAP l'organizzazione della ricerca sistematica dei contenuti Internet penalmente illeciti (Internet monitoring). Un'altra misura consiste nel costituire presso
la Polizia giudiziaria federale un'unità di «clearing» incaricata di coordinare le procedure nell'ambito della criminalità legata a Internet.

Per il momento, non è ancora chiaro come i costi saranno suddivisi tra la Confederazione e i Cantoni. La Confederazione è disposta a prendere a carico un terzo dei costi; i Cantoni sono invitati ad assumere i due restanti terzi. La soluzione è giustificata per il fatto che il perseguimento penale degli abusi nell'ambito delle tecniche di informazione è praticamente di competenza esclusiva dei Cantoni. È in particolare il caso per la rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP), la pornografia (art. 197 CP) o la discriminazione razziale (art. 261bis CP).

La Delegazione stima indispensabile, vista la gravità del problema, trovare rapidamente una soluzione alle questioni di finanziamento. Ha preso atto con soddisfazione della decisione del Consiglio federale di introdurre le suddette misure dal 1° gennaio 2003.

5328

11 settembre 2001 La Delegazione ha avuto, nel 2001 e 2002, contatti regolari con gli organi federali di protezione dello Stato. In seguito agli attentati dell'11 settembre 2001, essa è stata regolarmente informata sulle misure adottate dalla Confederazione nella lotta contro il terrorismo. Ha in particolare discusso con il DFGP le condizioni di esecuzione di misure che vietano il gruppo terrorista «Al Qaïda» in Svizzera. Le misure sono basate direttamente sulla Costituzione (art. 184 e 185 Cost.). Il 7 novembre 2001, il Consiglio federale ha deciso di vietare il gruppo in via di ordinanza. Il divieto non si riferisce solo a tutte le attività del gruppo «Al Qaïda», ma anche ai gruppi che gli succedono o che operano sotto un nome di copertura nonché alle organizzazioni o ai gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono ad «Al Qaïda» od operano su suo mandato (Ordinanza del 7 novembre 2001 che vieta il gruppo «Al Qaïda» e le organizzazioni associate; RS 122). L'ordinanza vieta anche tutte le azioni destinate a sostenere il gruppo (p. es. azioni propagandistiche). I suoi valori patrimoniali possono se necessario essere confiscati. Chi infrange questo divieto è punito con la detenzione o con la multa.

La Delegazione ha anche discusso le misure che il Consiglio federale ha adottato il 7 novembre 2001 per estendere gli obblighi di informazione delle autorità e delle organizzazioni che svolgono compiti pubblici. Queste misure dovrebbero contribuire a migliorare la ricerca preventiva di informazioni relative al terrorismo internazionale.

La validità dell'estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione è limitata al 31 dicembre 2002.

La Delegazione seguirà attentamente l'applicazione di queste misure particolari per assicurarsi che non pregiudichino troppo i diritti individuali. Essa ha già chiesto al DFGP di farle pervenire un rapporto entro la fine del 2002.

Sicurezza interna Come ogni anno, la Delegazione ha esaminato il rapporto annuale dell'Ufficio federale della polizia (UFP) dedicato alla protezione dello Stato. Ha anche svolto due colloqui con il capo del DFGP sui problemi attuali in materia di sicurezza interna della Svizzera. Al centro delle discussioni vi erano in particolare la lotta contro il terrorismo e l'utilizzazione della Svizzera
come base logistica e finanziaria da parte delle organizzazioni estremiste e terroristiche estere. Fra gli altri problemi discussi, anche l'aumento della violenza riscontrato negli ambienti dell'estrema destra e dell'estrema sinistra, i problemi relativi alla tratta degli esseri umani come pure le misure adottate per assicurare la sicurezza dei partecipanti al World Economic Forum 2003 di Davos.

Servizi di informazioni del DDPS Come l'anno scorso, la Delegazione ha seguito la riorganizzazione dei servizi di informazioni del DDPS. Si è in particolare occupata dettagliatamente del mandato di base del SIS che definisce i settori geografici e tematici principali del servizio di informazione esterno. Questo mandato è stato adottato dalla delegazione di sicurezza del Consiglio federale nel corso del 2001. Sostituisce il precedente mandato che risaliva agli anni novanta. La Delegazione ha potuto convincersi che il mandato del SIS risponde alle norme costituzionali e legali.

5329

La Delegazione si è anche informata dettagliatamente sui metodi e sulle attività svolte dal SIS all'estero. Ha voluto in particolare sapere se il SIS collabora con organizzazioni svizzere di aiuto umanitario o di aiuto all'estero. In effetti, la Delegazione ha avuto conoscenza di alcuni casi risalenti agli anni ottanta in cui organizzazioni umanitarie erano state contattate dal SIS per raccogliere informazioni utili alla sicurezza della Confederazione. La Delegazione ha avuto la certezza che simili pratiche, anche se hanno avuto luogo nel passato, sono ora formalmente vietate.

Satos/Onyx Anche nell'anno in rassegna, la Delegazione ha dedicato numerose sedute ai sistemi di esplorazione elettronica dell'esercito (sistema Satos/Onyx). Essa ha discusso dettagliatamente gli accordi di prestazioni tra i gestori del sistema e i servizi di informazione. In occasione di una visita presso il SIS, ha esaminato come i servizi definiscono i mandati affidati agli organi di esplorazione elettronica. La Delegazione ha pure discusso in modo approfondito le possibilità di esercitare il controllo parlamentare sugli impianti di esplorazione elettronica. Questo controllo deve garantire in particolare che: ­

ogni attività di esplorazione sia basata su un mandato esplicito scritto;

­

l'esplorazione riguardi unicamente questioni di politica di sicurezza in rapporto con l'estero;

­

il segreto delle telecomunicazioni sia rispettato;

­

nessuna esplorazione riguardi dati di comunicazione all'interno del Paese.

La Delegazione 'presenterà un rapporto alle CdG nel corso del 2002. Le attività di esplorazione elettronica costituiranno in futuro oggetto di una regolamentazione a livello di ordinanza del Consiglio federale. I lavori nell'amministrazione federale sono in corso.

Controlli di sicurezza relativi alle persone Nel corso dell'anno, la Delegazione ha esaminato con i rappresentanti del DDPS le ripercussioni provocate dal suo rapporto del 1999 sugli eventi accaduti nel Gruppo servizio informazioni dello Stato maggiore generale (FF 2000 502). Essa ha potuto costatare con soddisfazione che le sue raccomandazioni relative ai controlli di sicurezza delle persone sono state attuate. Il 19 dicembre 2001, il Consiglio federale ha adottato la revisione totale dell'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, RS 120.4). Le modifiche più importanti concernono una nuova procedura di controllo di sicurezza a tre livelli, una ripetizione regolare dei controlli e una nuova definizione dei gruppi a rischio (lista degli Uffici e lista delle funzioni). La revisione dell'ordinanza risponde in tutti i punti alle esigenze formulate dalla Delegazione nel suo rapporto.

Protezione delle informazioni e sicurezza informatica La Delegazione si è anche interessata delle misure adottate in seguito al suo rapporto dedicato all'elaborazione e alla diffusione dell'ausilio elettronico per il servizio di stato maggiore generale (EBG 95 - Elektronischer Behelf für den Generalstabsdienst, FF 1997 III 690). Le raccomandazioni della Delegazione riguardavano in particolare la protezione delle informazioni e la sicurezza informatica. La Delegazione ha sentito in merito il capo della divisione della protezione delle informazioni 5330

e delle opere dello Stato maggiore generale (DPIO) come pure il vicecapo di stato maggiore del Gruppo dell'aiuto alla condotta. Essa ha rilevato che vi sono ancora problemi importanti da risolvere nell'ambito della sicurezza informatica e della protezione delle informazioni. Ciò concerne in particolare il DDPS, ma pure tutta l'amministrazione. La Delegazione continuerà a seguire la questione durante il 2002.

Comando della sicurezza militare La Delegazione si è fatta informare sulle missioni e funzioni del comando della sicurezza militare dell'esercito. Il servizio di sicurezza militare esegue compiti di polizia criminale e di polizia di sicurezza in ambito militare. In caso di servizio di appoggio o di servizio attivo, adotta misure preventive contro lo spionaggio, il sabotaggio e altre azioni illegali. Procede anche alla ricerca di informazioni e assicura la protezione dei membri del Consiglio federale come pure quella di altre persone (art. 100, legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare [LM], RS 510.10). In situazione ordinaria, questi compiti sono svolti dagli organi civili dell'UFP.

La Delegazione ha potuto costatare che la ripartizione dei compiti tra gli organi di polizia civili e gli organi militari è chiaramente definita a livello di legge e che la collaborazione tra i servizi funziona in modo soddisfacente. Essa ha deciso di seguire la riorganizzazione della sicurezza militare nell'ambito della riforma dell'esercito XXI.

Sicurezza esterna Come già con il capo del DFGP, la Delegazione ha avuto colloqui regolari anche con il capo del DDPS sulla situazione in materia di sicurezza esterna. Al centro delle discussioni vi erano in particolare gli attentati terroristici negli Stati Uniti, la situazione nel Vicino Oriente, in Macedonia e nel Kosovo come pure i pericoli rappresentati dalla proliferazione delle armi biologiche e chimiche.

Sistema ELIAS Nel corso dell'anno in rassegna, la Delegazione ha ancora una volta trattato gli accordi conclusi dalla Svizzera con Stati stranieri o con organizzazioni internazionali.

Si è fatta informare sul sistema ELIAS (Elektronisches Informations- und Auskunftssystem) che riunisce in un'unica banca dati tutti gli accordi stipulati dalla Svizzera sul piano internazionale. Questo sistema è gestito dalla DDIP del DFAE.

La Delegazione ha
tuttavia rilevato che certi accordi non figurano nella banca dati.

Si tratta in particolare degli accordi segreti nell'ambito della difesa nazionale che sono gestiti direttamente dal DDPS. La Delegazione ha constatato che l'esistenza di questi accordi non era nota alla DDIP, cosa ch'essa aveva già criticato in un precedente rapporto.

La Delegazione ha chiesto al Consiglio federale di porre rimedio a questa lacuna in una forma che permetta alla DDIP di avere una visione d'insieme degli impegni internazionali della Svizzera e al DDPS di assicurare il carattere segreto degli accordi.

Con scritto del 22 novembre 2001, il capo del DFAE ha informato la Delegazione che il problema era stato nel frattempo risolto.

5331

Vigilanza finanziaria Sul piano finanziario, la Delegazione ha trattato i rapporti di revisione effettuati dal Controllo federale delle finanze nei settori dei servizi di informazioni e degli organi di protezione dello Stato. A parte alcuni dettagli, la Delegazione ha constatato che le spese di questi servizi corrispondevano alle norme legali e non ha avuto osservazioni particolari da fare.

Scambio di opinioni con altri organi di controllo Dopo due anni di interruzione, la Delegazione ha proseguito i suoi scambi di opinione con organi esteri. Ha avuto colloqui con l'organo di controllo dei servizi di sicurezza del governo svedese. Ha anche ricevuto una Delegazione del Parlamento ceco con la quale ha avuto colloqui molto proficui.

9.2

Definizione della nozione di sicurezza dello Stato e estensione del mandato di controllo della Delegazione nei confronti del Ministero pubblico

Nel corso dell'anno in rassegna, la Delegazione ha esaminato le condizioni in cui il Ministero pubblico della Confederazione aveva ordinato sorveglianze telefoniche.

L'esame ha indotto la Delegazione a interrogarsi sulla nozione di sicurezza dello Stato (o protezione dello Stato) e a definire l'estensione del suo mandato di controllo sul Ministero pubblico.

Per la Delegazione, la protezione dello Stato comprende l'insieme delle misure finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna, in particolare in vista di garantire i fondamenti democratici e dello Stato di diritto svizzero, come pure quelle destinate alla protezione delle libertà. Il termine copre in primo luogo tutte le attività della Confederazione e dei Cantoni legate alla lotta contro le attività terroristiche, lo spionaggio (ai sensi degli art. 272-274 e 301 CP) e contro l'estremismo violento, ma anche le misure per la lotta contro il commercio illecito di armi e di sostanze radioattive nonché il trasferimento illegale di tecnologie («non proliferazione»). Il campo d'applicazione abbraccia anche l'esecuzione di compiti in materia di polizia di sicurezza nella misura in cui sono toccati anche gli interessi e gli obblighi di protezione della Confederazione. L'attività della Delegazione comprende pure la lotta contro la criminalità organizzata nella misura in cui vi sia un legame stretto con la protezione dello Stato e tutte le misure adottate dalle autorità della Confederazione per combattere intrighi e avvenimenti che minano la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Le attività delle autorità federali destinate a combattere altri crimini o delitti che riguardano la giurisdizione penale federale (p. es.: falsificazione di banconote, falsificazione di titoli della Confederazione ecc.) non rientrano invece nel campo di esame della Delegazione definito dall'articolo 47quinquies capoverso 2 LRC. Queste attività sottostanno all'alta vigilanza tradizionale delle CdG (art. 47ter e 47quater LRC) e più particolarmente delle sottocommissioni DFGP/Tribunali, conformemente ai principi descritti precedentemente (cap. III n. 7.2).

L'attività di controllo della Delegazione comprende per definizione tutte le misure e disposizioni di natura preventiva o repressiva adottate dalle autorità della Confederazione destinate a garantire la sicurezza interna della Svizzera. L'esame riguarda

5332

anche le misure politiche e di diritto amministrativo, in particolare i divieti di entrata, le procedure di revoca dell'asilo, le procedure di revoca dei permessi di dimora, le richieste di estradizione come pure gli esami di determinate domande di naturalizzazione.

Per salvaguardare l'indipendenza della giustizia, la Delegazione esclude in generale qualsiasi controllo quando è in corso una procedura giudiziaria (compresa l'istruzione preparatoria) o se in una questione sono ancora pendenti ricorsi. Essa dà prova di ritegno anche nei confronti di procedure di indagini preliminari o di inchiesta che sono state aperte meno di un anno prima. Il controllo è invece possibile per procedure di inchiesta avviate da oltre un anno e procedure che sono state sospese o quando si tratta, per la polizia, di indagare su reati previsti. Le misure coercitive prese nell'ambito della procedura di polizia giudiziaria (in particolare le sorveglianze telefoniche) sono anche sottomesse al controllo della Delegazione, a condizione che siano state ordinate da oltre un anno o siano state sospese e non costituiscano oggetto di un ricorso. La Delegazione procederà con ogni probabilità in modo analogo per quanto riguarda le inchieste mascherate (cfr. messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 1998, FF 1998 3319).

In altre parole, la sorveglianza della Delegazione non si limita solo alle attività preventive in materia di protezione dello Stato come sono descritte in particolare nella LMSI e nelle sue ordinanze di esecuzione, ma abbraccia anche le attività degli organi repressivi di protezione dello Stato e tutte le disposizioni amministrative destinate a salvaguardare la sicurezza interna della Svizzera.

9.3

Il corpo degli istruttori

Nell'ambito del controllo dell'ispezione concernente il corpo degli istruttori (cfr.

rapporto della CdG-N del 16 aprile 1998 FF 1998 3411), la CdG-N ha pregato il DDPS di rendere conto delle misure che sono state adottate sulla base del rapporto menzionato.

Il 29 giugno 2001, in occasione dell'esame del rapporto del DDPS, la CdG-N ha constatato che le sue raccomandazioni erano state in parte seguite: la distinzione tra l'avanzamento militare e la carriera professionale per la promozione degli istruttori è già divenuta realtà, così come la distinzione tra il grado e il salario connesso alla funzione. I posti superiori nell'esercito e nell'amministrazione dell'esercito sono divenuti accessibili a tutti i candidati dell'amministrazione federale o dell'economia privata che soddisfano le condizioni richieste, come lo prova la prima messa a concorso pubblica nel 2000.

Del resto, un sistema di retribuzione più trasparente è stato introdotto il 1° gennaio 2002, come auspicato dalla CdG. Nel nuovo sistema, le indennità non costituiscono più parte integrante del salario. Quest'ultimo è calcolato secondo la funzione, l'esperienza e la prestazione fornita. Le indennità sono chiaramente suddivise in differenti categorie : indennità di funzione, premi per prestazioni, indennità speciali ecc. I rimborsi delle spese hanno pure costituito oggetto di una nuova regolamentazione entrata in vigore nel 2002 nell'ambito dell'ordinanza del DDPS del 24 ottobre 2001 sul corpo degli istruttori (OI-DDPS; RS 172.220.111.310.2). Le indennità che non erano più giustificate dal punto di vista della nuova politica del personale sono state soppresse.

5333

Le prestazioni accordate a alcune categorie di agenti della Confederazione in caso di pensionamento anticipato sono pure state oggetto di un esame e di un adattamento.

La versione modificata dell'ordinanza del 2 dicembre 1991 che disciplina il versamento delle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio (OPPAn; RS 510.24) è entrata in vigore il 1° gennaio 2001.

L'età del pensionamento per gli istruttori è ora di 58 anni per gli ufficiali di carriera e i sottufficiali (60 anni per i brigadieri e 62 per i comandanti di corpo e i divisionari) e può essere abbassata a 55 anni (contro i 50 anni precedenti) se non può essere trovata un'altra occupazione. Fino a 62 anni compiuti, la rendita transitoria ammonta all'80 per cento (prima il 65%) dell'ultimo stipendio annuo determinante. Dal 63° al 65° anno di età, le rendite sono calcolate secondo i regolamenti abituali delle casse pensioni e non più conformemente all'OPPAn. L'acquisto della prestazione complementare non è più possibile.

Per quanto riguarda lo statuto di istruttore, il DDPS rifiuta per il momento di privarne gli istruttori in attività nell'amministrazione. Essi sono sempre meno numerosi e, secondo il DDPS, sono ormai impiegati unicamente a titolo provvisorio e per missioni puramente militari. Il DDPS rimanda in merito alla prossima revisione della legge militare e al progetto Esercito XXI. È anche in ragione di questa riforma che non desidera procedere a un cambiamento di sistema (variante proposta: niente corpo degli istruttori autonomo, indipendente dall'amministrazione, ma distaccamento specifico di certi funzionari impiegati a termine nell'ambito dell'istruzione e della formazione militari). Il DDPS stima che un cambiamento di sistema non contribuirebbe a una formazione moderna e flessibile dell'esercito e non è indicato dal punto di vista della politica del personale.

In conclusione, la CdG-N, pur accogliendo in parte le spiegazioni del DDPS, si rammarica che quest'ultimo non abbia seguito la raccomandazione chiara concernente l'elaborazione di nuovi modelli che permettano un impiego degli istruttori conforme sia ai bisogni attuali sia alle condizioni del mercato. La CdG-N non è d'accordo che per quanto riguarda il corpo degli istruttori si continuino le soluzioni più costose. Infine la CdG-N precisa che continuerà a esaminare la questione dei pensionamenti anticipati degli istruttori e tornerà sulla questione al momento opportuno.

10

Altri punti importanti

10.1

Rapporto di gestione 2001 del Consiglio federale

CaF Nel corso del loro colloquio con la cancelliera della Confederazione, il portavoce del governo e la vicecancelliera, le CdG hanno discusso i risultati dei lavori effettuati da un gruppo di lavoro interno all'amministrazione federale sulla questione dell'implicazione del Consiglio federale e dell'amministrazione federale nelle discussioni che precedono le votazioni federali. Secondo una delle conclusioni del rapporto presentato dal gruppo di lavoro, il Consiglio federale non ha solo il diritto, ma anche l'obbligo di impegnarsi prima delle votazioni federali; deve tuttavia, nello svolgimento di questo compito, rispettare i principi di continuità, trasparenza, oggettività e proporzionalità. Una questione che resta aperta è quella se ­ e, in caso

5334

affermativo, in che misura ­ il Consiglio federale abbia il diritto di fare propaganda in forma di affissi, di inserzioni ecc. Il Consiglio federale ha dell'avviso che occorre, se del caso, creare una base legale nell'ambito di una ampia discussione politica. Tra gli altri temi discussi nel loro colloquio con la cancelliera federale, le Commissioni hanno trattato la riforma interna della Cancelleria federale, le frequenti indiscrezioni in merito a decisioni del Governo, le attività informative della Cancelleria federale e dei Dipartimenti e la coordinazione di questi lavori tra i differenti servizi come pure i problemi sempre più numerosi nel settore della sicurezza informatica.

DFAE Con il capo del DFAE le CdG hanno esaminato i dialoghi che la Svizzera svolge con differenti Paesi in materia di diritti umani. Il Dipartimento svolge questi dialoghi con la Cina dal 1990, con il Marocco, il Vietnam e il Pakistan dal 1997 e con Cuba dal 1999. L'obiettivo è di contribuire al miglioramento della situazione dei diritti umani nei Paesi in cui questa questione incontra difficoltà. Si tratta di più della semplice condanna di questi Stati, come avviene invece in occasione della sessione annuale della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite. Questi dialoghi si concentrano in generale su determinati temi (diritti della donna, condizioni di detenzione nelle prigioni, rispetto dei diritti da parte degli organi di giustizia ecc.). Durante l'anno in rassegna, il DFAE ha deciso di non continuare per il momento i dialoghi con il Vietnam, il Pakistan, il Marocco e Cuba. All'inizio del 2001 è stato mantenuto solo il dialogo con la Cina. Una valutazione critica ha mostrato in effetti che i dialoghi presentavano una serie di punti deboli in particolare a livello concettuale e che vi era un certo squilibrio fra le attese e i risultati concreti. Nonostante questi modesti risultati, le CdG sono dell'avviso che la Svizzera debba continuare a impegnarsi in modo particolare in favore dei diritti dell'uomo. Per le CdG, i dialoghi in materia di diritti dell'uomo non dovrebbero limitarsi a un solo Paese. Devono essere armonizzati nella misura del possibile con gli sforzi di altri Paesi europei attivi in questo ambito. Per quanto riguarda la Cina, le Commissioni hanno insistito affinché nelle discussioni in materia di
diritti dell'uomo si consideri anche la dimensione delle libertà di opinione e religione.

Le CdG hanno tratto con i rappresentanti del DFAE un bilancio molto positivo del pool svizzero di esperti per il promovimento della pace. Attualmente, quest'ultimo comprende 600 persone che possono essere messe a disposizione di differenti missioni civili multilaterali di promovimento della pace (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa [OSCE] e ONU). Nel 2001, 213 esperti del pool sono stati impiegati in 23 Paesi per un totale di 30 000 giorni di lavoro. Un'attenzione particolare è riservata alla formazione dei membri: comprende moduli di istruzione relativi ai diritti umani, allo Stato di diritto, al governo della cosa pubblica e alla democratizzazione.

Le Commissioni hanno anche esaminato l'applicazione degli accordi bilaterali del 1° giugno 2002 come pure la collaborazione fra il Dipartimento e il DDPS in relazione con i tre centri di Ginevra in materia di politica di sicurezza, di sminamento umanitario e di controllo democratico delle forze armate. Infine, hanno incoraggiato il DFAE a definire al più presto una politica nazionale di accoglienza in materia di organizzazioni e di conferenze internazionali.

5335

DFI Durante le discussioni con il capo del DFI sono stati trattati temi relativi alla sanità, come la presenza di antibiotici nella carne (sistema di controllo, misure, collaborazione del DFI e del DFE), l'aumento del costo dei medicinali e la creazione di un osservatorio della sanità. La ricerca sulle cellule staminali umane si trova attualmente al centro delle discussioni pubbliche. Le CdG hanno cercato di sapere se il Consiglio federale, l'amministrazione e il Parlamento non avessero aspettato troppo ad affrontare la questione. Nel settembre 2001, il Fondo nazionale ha sostenuto un progetto di ricerca con cellule staminali importate, nonostante lacune legislative in questo ambito. Il capo del Dipartimento ha riconosciuto l'urgenza dal punto di vista etico ma ha sottolineato che in questo settore l'urgenza è una condizione permanente. Secondo il DFI non è necessario agire immediatamente a livello legislativo (e garantire la certezza del diritto), tanto più che il legislatore sta elaborando una legge concernente la ricerca sull'essere umano. Oggi, la priorità è accordata alla problematica delle cellule staminali, che è trattata nella legge concernente la ricerca sugli embrioni e le cellule embrionali staminali. Le relative disposizioni saranno integrate nella futura legge concernente la ricerca sull'essere umano. Le CdG hanno anche ottenuto informazioni sullo stato relativo alla valutazione dei dati raccolti in occasione del censimento federale della popolazione.

DFGP I problemi concernenti la politica dell'asilo e quella degli stranieri hanno dominato la discussione svolta con il capo del DFGP. Il DFGP si è stupito dell'esiguo numero di richieste per casi di rigore, assolutamente sproporzionato al grande numero di sans papiers presentato nei media. Il DFGP collabora strettamente con i Cantoni e con l'estero per risolvere i problemi attuali in materia di migrazione. Il DFGP ha un'altra sfida importante da affrontare con il progetto di riesame del sistema di sicurezza interna (USIS). Secondo le CdG questo progetto richiede una migliore comunicazione dato che provoca un'insicurezza sempre maggiore in seno alle polizie cantonali. Le CdG hanno anche affrontato i temi seguenti: politica del Consiglio federale nel dossier Schengen/Dublin, lotta contro la cibercriminalità e contro la tratta degli esseri
umani, stato dell'introduzione del principio della pubblicità, stato della riorganizzazione concernente il centro di risorse di Wabern e bilancio dell'attività della Commissione federale degli stranieri.

DDPS Il progetto di riforma del Dipartimento (progetto DDPS XXI) è stato al centro delle discussioni con il capo del DDPS. Il progetto prevede in particolare una ridefinizione delle strutture del Dipartimento per adattarle alle esigenze del futuro. Accanto ai tre settori di competenza tradizionali ­ difesa, protezione della popolazione e sport ­ si prevede di creare due settori di attività con competenze trasversali: un settore attivo in materia di acquisti e di tecnologie e un settore responsabile delle questioni di politica di sicurezza. Il progetto prevede pure una riduzione del personale del DDPS. Nei prossimi sei ­ otto anni, il DDPS ha l'intenzione di sopprimere dai 2000 ai 2500 posti di lavoro in concomitanza con il ridimensionamento dell'esercito. Si prevede inoltre di ridurre la rete delle infrastrutture dell'esercito (arsenali, aerodromi militari ecc.). Per le CdG, il progetto DDPS XXI è un progetto ambizioso che richiederà l'adozione di decisioni difficili in collaborazione con le parti sociali e i Cantoni. Le CdG hanno appreso con soddisfazione che il DDPS aveva nominato, 5336

all'inizio di aprile 2002, un responsabile a tempo pieno per questo compito molto complesso.

Le CdG hanno anche affrontato con il capo del DDPS gli scambi di materiale bellico tra la Confederazione svizzera e Israele. Le CdG constatano che né l'Aggruppamento dell'armamento né le imprese d'armamento della Confederazione esportano materiale d'armamento in Israele. Il DDPS importa invece dallo Stato di Israele beni utilizzabili per scopi militari per un importo di circa 185 milioni di franchi. Ciò concerne progetti in materia di munizioni come pure il sistema integrato di condotta e di direzione del fuoco dell'artiglieria (Integrierte Artillerie Feuerführungs- und Feuerleitsystem, INTAFF). Le CdG sono dell'avviso che gli scambi con Israele nell'ambito del materiale bellico dovrebbero essere effettuati con grande circospezione, già solo per gli avvenimenti che si svolgono attualmente nel Medio Oriente.

Per quanto riguarda lo sport, le CdG hanno tratto un primo bilancio delle disposizioni legislative concernenti la lotta contro il doping (art. 11 lett. b-f della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport, RS 415.0). Nel corso dell'anno in rassegna, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui controlli antidoping. Sono gli ambienti sportivi che assumono in via prioritaria la responsabilità della lotta contro il doping. In questo contesto, la collaborazione di tutti i partner dello sport privato e dello sport pubblico costituisce un elemento essenziale. L'associazione Swissolympic ha svolto l'anno scorso più di 1800 controlli. In oltre l'1 per cento dei casi, i risultati si sono rivelati positivi. Le CdG e il DDPS sono dell'avviso che l'accento della lotta antidoping non debba essere messo unicamente sull'aspetto repressivo, ma anche sulla prevenzione come pure su progetti di ricerca in grado di aumentare l'efficacia della lotta contro il doping.

DFF Una parte importante delle discussioni svolte con il capo del DFF è stata dedicata ai differenti aspetti della vigilanza finanziaria. Per quanto riguarda l'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro, le CdG hanno rilevato che sono stati fatti progressi ma che si doveva, secondo loro, migliorare ulteriormente la comunicazione nei confronti dell'estero. Le discussioni hanno anche permesso di fare il punto sulle ultime evoluzioni del
progetto di istituzione di una autorità di sorveglianza integrata come pure sulle ripercussioni degli attentati dell'11 settembre 2001 sul mercato finanziario svizzero. A questo proposito, le riserve espresse in merito all'instaurazione di questo organo provengono nella maggior parte dei casi dal settore delle assicurazioni. Infine, la questione della vigilanza finanziaria è stata anche affrontata sotto l'aspetto dell'aiuto amministrativo in materia borsistica, assai limitato con certi Stati. Le discussioni hanno anche riguardato l'influsso della Svizzera in seno al Fondo monetario internazionale dopo la sua adesione dieci anni fa. A questo proposito, il capo del DFF ha tratto un bilancio intermedio, con aspetti positivi, ma anche autocritici. Inoltre si è avuta l'occasione di fare il punto sulle prime esperienze relative all'entrata in vigore della nuova legge sul personale della Confederazione. Nel complesso gli echi sono positivi. Le CdG hanno sottolineato che attribuiscono grande importanza alla formazione e al promovimento dei quadri e che occorre pure, in questa prospettiva, offrire vere possibilità di carriera specializzata al personale qualificato. Fra gli altri temi trattati figuravano anche i risultati della procedura di consultazione relativa al nuovo regime finanziario, le ripercussioni del freno

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all'indebitamento sull'amministrazione federale e sui Cantoni come pure gli averi non rivendicati.

DFE Un gran numero di temi sono stati discussi quest'anno con il capo del DFE. Le Commissioni hanno preso atto, con soddisfazione, del lancio di un progetto pilota per l'introduzione di «carriere specializzate» nel Seco. Nell'ambito della politica del personale, la discussione ha pure riguardato le fluttuazioni del personale nell'UFFT.

In risposta a una questione delle Commissioni, il capo del Dipartimento ha apportato alcune informazioni sul nuovo orientamento dell'approvvigionamento economico del Paese. Riguardo alla promozione delle esportazioni, ha sottolineato la qualità della cooperazione con il DFAE, ricordando tuttavia i problemi sopravvenuti nell'ambito dell'applicazione di questa politica. Un altro tema è stato ampiamente discusso: quello degli accordi bilaterali II. Essi riguardano il DFE direttamente in particolare per quanto concerne i prodotti agricoli trasformati e i servizi. A questo proposito, le Commissioni sono state informate sullo stato attuale dei negoziati. Infine, hanno anche discusso del monitoraggio dell'EXPO.02 da parte del Consiglio federale, dei problemi relativi alla banca dati sul traffico di animali e della presenza di antibiotici e di ormoni nella carne.

DATEC Il sistema di regolazione del traffico nel tunnel del San Gottardo è stato al centro delle discussioni svolte con il capo del DATEC. Le Commissioni si sono fatte spiegare più dettagliatamente le strategie del Consiglio federale concernenti questo dossier. Altro punto essenziale: l'accordo Svizzera-Germania sul traffico aereo, che ha sollevato in primo luogo questioni relative alla sicurezza, allo svolgimento dei negoziati e alle conseguenze della non ratifica del trattato. Le CdG hanno anche posto domande puntuali sulla riorganizzazione del controllo della sicurezza tecnica (risultati della procedura di consultazione e conseguenze), l'applicazione delle raccomandazioni nell'ambito dei trasporti di combustibili radioattivi esausti, la direzione e l'applicazione delle decisioni preliminari concernenti la revisione della legge sulla radiotelevisione, come pure i problemi di esecuzione dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). L'evoluzione di quest'ultimo dossier ha mostrato alle CdG
i conflitti di obiettivi che potrebbero nascere tra gli uffici subordinati al DATEC. La struttura attuale permette in generale di trattare questi conflitti a livello di Dipartimento senza portarli davanti al Consiglio federale.

10.2

Rapporti di gestione 2001 del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni

10.2.1

Rapporto di gestione 2001 del Tribunale federale

In occasione dell'esame della gestione del Tribunale federale (TF) nel 2001, le CdG hanno potuto costatare con soddisfazione che il numero di pratiche evase dal Tribunale, 5061 per la precisione, ha superato il numero di casi nuovi (4964). Non si può dunque più parlare di un sovraccarico del TF. La mole di lavoro resta comunque talmente elevata che l'Alta Corte non riesce a dedicare sufficiente attenzione alle

5338

decisioni di principio e allo sviluppo del diritto. Il volume delle cause tenderà con ogni probabilità di nuovo ad aumentare con l'applicazione degli accordi bilaterali.

Durante l'esercizio trascorso, il TF ha anche avuto contatti con Alte Corti estere, in particolare per procedere a uno scambio di informazioni in materia di struttura organizzativa. Nell'ambito del personale, il Tribunale ha sempre più difficoltà a trovare personale germanofono e italofono. Anche l'introduzione della legge sul personale della Confederazione ha richiesto molto lavoro.

Oltre ad esaminare il rapporto di gestione, le sottocommissioni DFGP/Tribunali si sono anche occupate dei temi seguenti: la vigilanza/alta vigilanza sui futuri tribunali federali di prima istanza, i controlli interni delle prestazioni e della qualità del TF, la realizzazione del progetto «Efficienza» come pure diverse questioni concernenti la presenza del TF su Internet.

Le sottocommissioni hanno potuto svolgere l'esame del rapporto di gestione in un clima disteso. L'Alta Corte apprezza molto il contatto diretto che le CdG le permettono di avere con il Parlamento. È stato sottolineato più volte che l'Autorità giudiziaria si impegna in favore degli stessi obiettivi e degli stessi valori fondamentali statali del Parlamento.

10.2.2

Rapporto di gestione 2001 del Tribunale federale delle assicurazioni

In occasione della loro visita annuale presso il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), le sottocommissioni DFGP/Tribunali hanno potuto costatare che, per la prima volta dopo numerosi anni, il numero delle nuove pratiche (2386 contro 2521 dell'anno precedente) ha registrato un leggero calo. Il Tribunale è riuscito a liquidare 205 affari in più rispetto all'anno precedente e, di conseguenza, a ridurre leggermente il numero delle cause pendenti. La revisione parziale dell'organizzazione giudiziaria (OG) entrata in vigore all'inizio del 2001 ha contribuito al raggiungimento di questo risultato. Grazie a questa revisione, due giudici e due giudici supplenti in più sono entrati in funzione il 1° giugno 2001. Il Tribunale si preoccupa per il fatto che i ricorsi contro le decisioni cantonali tendono ad aumentare. Nel 1998, il 9,6 per cento delle decisioni cantonali sono state portate davanti al TFA; nel 2001, questa proporzione è già passata all'11,4 per cento. La statistica mostra che vi è ancora un notevole potenziale di aumento dell'onere lavorativo in ragione del sempre più frequente ricorso alla consulenza legale, dell'esenzione dalle spese di procedura e dell'obbligo da parte del TFA del controllo completo dei fatti. Il TFA continua dunque a insistere sulla necessità di una riforma strutturale come è prevista nella revisione totale dell'OG. Per il TFA, l'introduzione dell'obbligo generale di sopportare le spese per tutte le cause e la limitazione del potere di controllo del TFA alle questioni di diritto sono misure particolarmente importanti.

Le sottocommissioni DFGP/Tribunali hanno anche discusso con il TFA questioni come la vigilanza e l'alta vigilanza sui futuri Tribunali federali di prima istanza, la gestione dei tribunali e le misure di sicurezza introdotte dal TFA dopo l'atto di follia assassina perpetrato al Parlamento di Zugo.

5339

Nel settore del personale, il Tribunale si trova di fronte a problemi di reclutamento analoghi a quelli del Tribunale federale a Losanna: quest'ultimo fa fatica a trovare personale di lingua francese e di lingua italiana e il TFA a trovare, a Lucerna, collaboratori di lingua francese.

10.3

Applicazione dell'art. 170 Cost.

Data la complessità dei compiti pubblici e la mancanza di risorse disponibili, i controlli politici dei risultati assumono un'importanza sempre maggiore. Lo Stato non può accontentarsi unicamente di agire nel rispetto delle procedure democratiche.

Deve anche fornire la prova che le risorse sono utilizzate in modo efficace. Nel corso degli ultimi decenni, la maggior parte dei Paesi dell'OCSE hanno creato, oltre agli strumenti di controllo tradizionali, istituzioni speciali incaricate della valutazione delle misure statali. Le valutazioni permettono di verificare, mediante metodi scientifici, se una politica pubblica può funzionare come è applicata e se gli effetti raggiunti sono in rapporto con l'impiego dei mezzi autorizzati. Le valutazioni contribuiscono così a stabilire la legittimità dell'attività dello Stato. Permettono pure di rivelare i punti deboli di certe misure e costituiscono una base a partire dalla quale è possibile migliorare l'applicazione delle politiche pubbliche.

In Svizzera, a livello federale, partecipano alla valutazione delle politiche pubbliche oltre ai diversi servizi interni all'amministrazione e al Controllo federale delle finanze (CDF), anche le CdG. La realizzazione di studi è affidata all'OPCA, un gruppo di ricerca interdisciplinare a disposizione delle CdG (cfr. cap. IV).

L'articolo 170 della nuova Costituzione federale (Cost.) tiene conto dell'importanza crescente che riveste la valutazione dell'attività dello Stato. Richiede dal Parlamento che provveda a far valutare l'efficacia delle misure adottate dalla Confederazione.

L'articolo 170 Cost. ribadisce, estendendolo, il mandato dell'alta vigilanza parlamentare. Questa nuova disposizione costituzionale non richiede solo il controllo dell'applicazione delle leggi federali da parte degli organi esecutivi, ma anche la valutazione dei singoli atti legislativi medesimi. È in questo senso che l'articolo 170 Cost. amplia il mandato del controllo parlamentare dell'esecuzione aggiungendovi la dimensione ­ importante ­ dell'autovalutazione del legislatore.

Basandosi sui lavori preliminari della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N), le Camere federali hanno definito, in occasione dei dibattiti sulla nuova legge sul Parlamento, un certo numero di condizioni che precisano l'esecuzione
dell'articolo 170 Cost. Le modalità di esecuzione di questo nuovo mandato costituzionale dovranno essere precisate il più rapidamente possibile nell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'amministrazione del Parlamento.

L'articolo 170 Cost. conferisce un incarico al Parlamento. Tuttavia, l'Assemblea federale non dovrebbe applicare questa disposizione senza assicurare la coordinazione con gli organi corrispondenti dell'amministrazione federale. Il controllo dell'efficacia dell'attività dello Stato è un compito comune che il Parlamento e il governo devono svolgere insieme, nell'ambito di un dialogo critico. In quanto destinatarie di questa nuova disposizione costituzionale, le CdG sono dell'avviso che il Parlamento deve svolgere i ruoli seguenti nell'applicazione dell'articolo 170 Cost.: in primo luogo deve migliorare le condizioni dei controlli già nella fase di legislazione, precisando gli obiettivi delle leggi federali, emanando criteri di valutazione e facendo in 5340

modo che siano disponibili i dati importanti per questo controllo. Secondariamente, deve continuare a svolgere i suoi propri controlli di efficacia basandosi sull'OPCA, il servizio parlamentare specializzato incaricato delle valutazioni. Per legare il processo legislativo più strettamente ai risultati dei controlli di efficacia, la nuova legge sul Parlamento prevede che, oltre alle CdG, le Commissioni legislative potranno anche incaricare l'OPCA di realizzare corrispondenti studi, mentre la Conferenza dei presidenti delle Commissioni di controllo assumerà una funzione di coordinamento e gestione. Affinché l'OPCA possa far fronte al previsto aumento di lavoro, si dovranno aumentare le sue risorse. Terzo: come finora l'Assemblea federale deve poter domandare al Consiglio federale di fare effettuare controlli di efficacia interni all'amministrazione. Quarto: il Parlamento dovrebbe anche poter esercitare la sua funzione di vigilanza sui controlli di efficacia interni all'amministrazione e verificare se i settori politici importanti della Confederazione sono effettivamente stati oggetto di controlli di efficacia da parte dei servizi amministrativi competenti, se le valutazioni sono state effettuate in modo professionale e se i servizi amministrativi interessati hanno tenuto conto dei risultati di questi studi e li hanno utilizzati nell'ambito delle procedure decisionali. Infine, in collaborazione con i servizi dell'amministrazione federale incaricati di effettuare le valutazioni, il Parlamento deve realizzare un sistema di monitoraggio delle attività di controllo dell'efficacia dei diversi servizi della Confederazione1 che consenta in qualsiasi momento di sapere chi ha valutato quale settore della politica federale e quali sono stati i risultati della valutazione. Sarà così possibile rendersi conto dei settori in cui le valutazioni sono lacunose.

In virtù dell'articolo 170 Cost., il controllo dell'efficacia dell'attività pubblica è un compito fondamentale dello Stato. Permette al Parlamento, in collaborazione con gli altri poteri, di migliorare la conformità agli obiettivi e l'efficacia delle misure adottate dalla Confederazione. Le CdG sono dell'avviso che si debba sfruttare quest'occasione.

10.4

Lo strumento principale dell'alta vigilanza parlamentare (seminario 2002): le domande

Le CdG si sono riunite a Coira il 17 e il 18 gennaio 2002 per il loro tradizionale seminario di formazione. Quest'anno il seminario era dedicato alla tecnica delle domande e all'acquisizione di informazioni. Le CdG si trovano spesso nella condizione di dover porre domande ­ a impiegati della Confederazione o a persone esterne ­ per ottenere informazioni importanti. La qualità di queste informazioni dipende in gran parte dalla qualità delle domande poste. L'obiettivo del seminario è di dare idee e consigli sulla maniera di porre questioni per ottenere le informazioni desiderate e sui differenti aspetti di cui bisogna tenere conto. Tre relatori sono stati invitati a fare una panoramica di questa vasta problematica e a presentare le loro esperienze e il loro punto di vista.

1

Nel 2001, su richiesta delle CdG, il Consiglio federale ha pubblicato per la prima volta un sommario dei principali controlli dell'efficacia effettuati nel corso dell'anno in rassegna. È uno strumento che si è rivelato opportuno per gestire le conoscenze acquisite durante le attività di valutazione in seno alla Confederazione.

5341

La signora Aschenbrenner, psicologa diplomata all'Istituto di psicologia applicata di Zurigo (Institut für Angewandte Psychologie, IAP) ha presentato il contributo della psicologia alla tecnica delle domande. Ha esposto le condizioni da rispettare per un dialogo aperto e l'importanza della comunicazione non verbale. A suo avviso, non vi è nessuna tecnica infallibile in materia e se ve ne fosse una, non vi si dovrebbe ricorrere. Secondo lei è molto più importante stabilire un contatto personale con la persona interrogata e creare un clima di fiducia. Il signor Nicati ha parlato delle sue esperienze in quanto giudice istruttore e sostituto del procuratore generale della Confederazione. I punti centrali del suo intervento hanno toccato la preparazione e la realizzazione delle audizioni. A suo avviso l'audizione formale non costituisce tuttavia che un mezzo fra tanti altri per procurarsi informazioni. Ritiene indispensabile studiare i dossier e chiedere informazioni scritte. Il signor Wespe, direttore didattico al centro di formazione per media di Lucerna (Medienausbildungszentrum, MAZ) ha presentato due metodi utilizzati nel giornalismo per realizzare interviste: il colloquio confidenziale per indagini e l'intervista ufficiale. Il vantaggio del primo metodo risiede nel fatto che l'informatore è anonimo e pertanto è più disposto a fornire informazioni; quello del secondo, nell'utilizzazione della pressione dell'opinione pubblica.

Ogni intervento è stato seguito da discussioni animate nel corso delle quali i partecipanti hanno avuto la possibilità di porre questioni e di stabilire il legame tra il contenuto delle presentazioni e i lavori delle CdG. I lavori di gruppo svolti nel seguito avevano come obiettivo di applicare al lavoro delle CdG i consigli e le soluzioni presentati nella prima parte e stabilire parallelismi con le attività dei relatori. I risultati di questi lavori sono sfociati in proposte di miglioramento concrete sul modo di operare delle Commissioni. Nello stesso tempo, questi lavori hanno anche sottolineato le differenze che distinguono le attività delle Commissioni da quelle ad esempio di un giudice istruttore.

10.5

Valutazione del progetto pilota GEMAP

Nel 1996, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di introdurre la gestione con mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP) in determinati settori dell'amministrazione federale. Il concetto GEMAP è basato sui principi della nuova gestione pubblica (NGP). Durante i quattro anni della fase pilota della GEMAP, cioè dal 1998 alla fine del 2001, il Consiglio federale ha progressivamente fatto passare alla GEMAP undici servizi dell'amministrazione tradizionale, il che rappresenta circa il 7 per cento dei posti e il 5 per cento delle spese di funzionamento dell'amministrazione federale.

Le Commissioni di controllo delle due Camere hanno seguito da vicino il progetto GEMAP e si sono in particolare occupate dei relativi strumenti di gestione. Secondo le direttive degli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 28 agosto e del 3 settembre 1998, le CdG e le CdF hanno formato sottocommissioni incaricate dell'esame annuale del budget, dei conti e del rapporto di gestione degli uffici GEMAP. A questo titolo, le sottocommissioni GEMAP hanno in permanenza controllato il grado di realizzazione degli obiettivi e, grazie al dialogo con l'amministrazione, hanno contribuito allo sviluppo e al miglioramento degli indicatori necessari per l'esecuzione di questo compito. Conformemente alle direttive

5342

degli Uffici, le Commissioni legislative competenti hanno da parte loro esaminato i mandati di prestazioni degli uffici GEMAP nell'ambito di una procedura di consultazione.

In virtù dell'articolo 65 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale è tenuto a presentare al termine della fase pilota di quattro anni un rapporto di valutazione sulle esperienze realizzate con gli strumenti sviluppati e applicati negli uffici GEMAP. Il Consiglio federale ha soddisfatto questo compito presentando il suo rapporto del 19 dicembre 2001 sulla gestione con mandato di prestazioni e budget globale ­ valutazione e procedura ulteriore (rapporto di valutazione GEMAP). Il Consiglio federale ha anche integrato nel suo rapporto le conclusioni di un rapporto di esperti affidato a due valutatori esterni (il professor N. Thom, Institut für Organisation und Personal, Università di Berna e il dottor A. Balthasar, Interface, Institut für Politikwissenschaft, Lucerna). Essi hanno esaminato gli effetti della GEMAP a tutti i livelli del governo e dell'amministrazione come pure sul processo parlamentare.

Nel suo rapporto di valutazione, il Consiglio federale giunge alla conclusione che la concezione e gli strumenti della GEMAP sono adatti agli obiettivi fissati e che il modello ha provocato cambiamenti positivi nell'amministrazione. Sulla base di queste conclusioni, ha deciso di allargare la GEMAP ad altri servizi dell'amministrazione, con l'obiettivo di raddoppiare o addirittura triplicarne la portata (cioè di raddoppiare o addirittura triplicare il numero di uffici GEMAP).

Le due sottocommissioni GEMAP hanno ultimato l'esame del rapporto di valutazione del Consiglio federale. Nel corso dell'estate 2002, presenteranno le loro proposte alle CdG e alle Commissioni delle finanze per quanto riguarda il seguito da dare alla GEMAP come pure sul modo di trattare gli uffici GEMAP a livello di Parlamento. Si dovranno in primo luogo potenziare gli strumenti di gestione del Parlamento nei confronti di questi uffici e consolidare le basi della legislazione finanziaria.

10.6

BSE

Il 9 novembre 2001, l'Ufficio del Consiglio nazionale ha sentito il consigliere nazionale Fernand Cuche, autore dell'iniziativa parlamentare «Crisi della BSE. Istituzione di una CPI» (01.427), in merito alle richieste e agli obiettivi della sua iniziativa. Cuche rimprovera alla Confederazione e ai servizi interessati di avere una pesante responsabilità per quanto riguarda la diffusione della BSE in Svizzera. Secondo lui la Confederazione è intervenuta troppo tardi e solo in modo puntuale per sconfiggere la malattia. Chiede che venga istituita una CPI per esaminare queste critiche. Nel caso della seduta, il consigliere nazionale Fernand Cuche si è dichiarato d'accordo di sospendere la trattazione dell'iniziativa per permettere alla CdG-N di esaminare i suoi rimproveri nell'ambito dell'esercizio dell'alta vigilanza parlamentare. L'Ufficio ha quindi invitato la CdG-N a esaminare la questione.

La corrispondente richiesta dell'Ufficio è stata accettata all'inizio del 2002 e l'esame è stato inserito nel programma annuale della CdG-N. In ragione di una procedura giudiziaria in corso, le CdG sono state tuttavia costrette a fare una riserva. In effetti, nel 1997, 2206 agricoltori svizzeri avevano promosso un'azione di responsabilità civile dello Stato presso il DFF. L'azione riprende gli stessi rimproveri 5343

dell'iniziativa parlamentare e conclude che lo Stato è responsabile delle conseguenze economiche subite dagli agricoltori a causa della BSE. Dato che il DFF non ha ammesso la responsabilità dello Stato, gli agricoltori hanno interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il 18 gennaio 2001, il TF dava seguito a questo ricorso nella misura in cui rinviava l'affare al DFF per complemento di informazione. Il DFF e gli uffici specializzati competenti sono stati invitati a approfondire la questione della causalità tra l'assenza di misure dirette e il numero di animali che è stato quindi necessario abbattere come pure quella tra le misure adottate e la maniera in cui sono state percepite nei Paesi in cui i produttori di carne bovina svizzera esportano i loro prodotti. '''Il caso è ancora pendente presso il DFF.

Dato che le critiche dell'iniziativa parlamentare costituiscono oggetto di una procedura giudiziaria in corso e non possono essere esaminate indipendentemente dal ricorso in materia di responsabilità dello Stato, la CdG-N ha deciso di attendere la fine della procedura giudiziaria per valutare nuovamente la situazione. Questo modo di procedere corrisponde alla prassi delle CdG basata sul principio della separazione dei poteri.

10.7

Prassi in materia di rimpatri

Nel loro ultimo rapporto annuale, le CdG hanno già reso conto dettagliatamente dei problemi relativi ai rimpatri (FF 2001 5044). La sottocommissione DFGP/Tribunali della CdG-N ha seguito questo tema nel corso dell'anno in rassegna. Il 15 novembre 2001, ha preso atto del secondo rapporto dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) sulla prassi in materia.

Preoccupante è soprattutto l'evoluzione nell'ambito delle persone straniere di cui non si può stabilire l'identità, dato che l'esecuzione della procedura di rimpatrio diventa sempre più difficile se non addirittura impossibile. La CdG-N è consapevole del fatto che l'UFR e i servizi competenti del DFAE intraprendono sforzi considerevoli per trovare soluzioni.

La sottocommissione ha insistito presso il capo del DFGP sull'importanza di un'informazione adeguata dell'opinione pubblica in merito alla problematica attuale in materia di migrazione e di esecuzione della legislazione in vigore. Ha inoltre proposto di esaminare da vicino la prassi dei principali Paesi europei in materia di rimpatri. La realizzazione di uno studio comparativo a livello internazionale permetterebbe alla Svizzera di trarre conclusioni interessanti. La sottocommissione si è in particolare chiesta come i Paesi europei di accoglienza organizzino e svolgano i rimpatri, quali sono i problemi che incontrano, di quali strumenti dispongono e come gestiscono la problematica delle persone estere di cui non può essere stabilita l'identità.

Lo studio permetterà anche di confrontare i costi dei rimpatri. Il capo del DFGP è favorevole a un simile studio comparativo. La CdG-N è consapevole del fatto che i risultati e il costo di tale confronto internazionale dipenderanno principalmente dalla disponibilità dei dati. Il capo del DFGP ha incaricato l'UFR di procedere a un'analisi della situazione a livello internazionale e ha promesso alla Commissione che potrà disporre dei primi risultati dei lavori dell'UFR in ottobre 2002.

5344

10.8

Attuazione del progetto «Efficienza»

Come nel corso dell'anno precedente, la CdG-N ha seguito i lavori di attuazione del cosiddetto progetto «Efficienza»e ha esaminato i rapporti semestrali del DFGP (vedere anche rapporto annuale del 22 maggio 2001, FF 2001 5042).

Nel corso del primo semestre 2001, 120 nuovi posti di lavoro sono stati attribuiti al Ministero pubblico della Confederazione e alla Polizia giudiziaria federale per intensificare il perseguimento penale a livello federale. Secondo la decisione del Parlamento del dicembre 1999, la direzione della procedura in materia di inchieste complesse intercantonali e internazionali nei settori della lotta contro la grande criminalità, del riciclaggio di denaro e della corruzione spetta alle autorità federali. In caso di grande criminalità economica, la Confederazione dispone di una competenza sussidiaria in materia di indagini.

La prima fase di assunzione di personale è terminata con successo. Il DFGP ha in particolare agito anche tenendo conto di considerazioni di politica regionale e badando a non indebolire i Cantoni nell'adempimento dei loro obblighi in materia di perseguimento penale. La CdG-N ha insistito su questo punto e ha chiesto che il DFGP le fornisca dati supplementari in merito alla problematica del «prelievo» di personale qualificato nei Cantoni. La Commissione ha anche chiesto informazioni più approfondite sulla provenienza e i salari delle persone assunte, sulla qualità delle candidature, sul rispetto dei costi preventivati e sul concetto di sistemazione dei nuovi posti di lavoro. La Commissione è preoccupata per il ritardo registrato nell'esame della legge federale sul Tribunale penale federale. In effetti, a livello di giurisdizione federale, è su questa legge che si basa l'applicazione del progetto.

Il DFGP è riuscito a raggiungere gli obiettivi del progetto; la corrispondente base legale è entrata in vigore il 1° gennaio 2002. Lo sviluppo futuro dipende ampiamente dalle risorse disponibili per poter trattare in modo impeccabile, nella forma e nei termini richiesti da uno Stato di diritto, il numero di pratiche preventivato. Nel 2002, il Ministero pubblico della Confederazione intende aprire 34 grandi procedimenti. Nello stesso anno, dovranno essere assegnati altri 150 posti. La CdG-N parte del principio che la pianificazione continua da lei richiesta continuerà
ad affermarsi.

Per il resto, è persuasa che l'importanza e l'intensità dell'alta vigilanza parlamentare aumenteranno in questo importante settore. Nel 2002 la CdG-N continuerà a seguire l'evoluzione del progetto ai differenti livelli della Confederazione e dei Cantoni.

10.9

Svolgimento dei compiti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

Nel corso del primo semestre 2001, la sottocommissione DFI/DATEC della CdG-N ha esaminato diverse questioni connesse a un'inchiesta che il DFTCE (oggi DATEC) aveva svolto nel 1997. A quel tempo, erano stati esaminati i conflitti d'interesse di collaboratori dell'UFAC e dell'Ufficio di inchiesta sugli incidenti aerei (BEAA) come pure i viaggi di servizio gratuiti e le tariffe preferenziali di cui beneficiavano gli agenti dell'UFAC e del BEAA che viaggiavano a titolo privato. Nel 1998 e 1999, il DATEC e il Consiglio federale hanno emanato istruzioni e ordinanze finalizzate a impedire il ripetersi di simili conflitti e a eliminare i privilegi connessi. Il tema delle relazioni tra il personale di sorveglianza dell'UFAC e le aziende 5345

di trasporto aereo è nuovamente diventato attuale in occasione dell'esame dalla CdG-S della crisi di Swissair e dei dibattiti parlamentari in seno al Consiglio nazionale sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta.

La CdG-N ha costatato con soddisfazione che il Consiglio federale ha dato seguito alla sua raccomandazione del 1999 conferendo una base legale al servizio di trasporto aereo della Confederazione. Ha regolato l'organizzazione e le competenze relative al trasporto aereo della Confederazione in un'ordinanza che designa le persone e le unità amministrative della Confederazione abilitate a ricorrere a questo servizio.

10.10

Installazione di collegamenti «online» nell'ambito della polizia

In occasione della sua seduta del 24 ottobre 2001, la CdG-S ha esaminato lo stato dell'applicazione delle sue raccomandazioni del 19 novembre 1998 e ha chiesto un rapporto complementare per il 2002.

10.11

Le attività dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

In aprile 2002, la CdG-N ha terminato il controllo scaturito dalla sua ispezione del 1999. La Commissione ha costatato che il lavoro effettuato dall'Ufficio per l'applicazione del principio della parità di trattamento è da valutare in modo positivo e che la Confederazione deve continuare a svolgere un ruolo politico attivo in favore dell'uguaglianza fra donna e uomo.

10.12

Prassi dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) in materia di autorizzazioni per l'importazione e il commercio di prodotti fitosanitari

Nel 2001, la CdG-N ha chiesto informazioni all'UFAG sulle sue esperienze in materia di adattamento agli standard internazionali. Certe imprese sembrano in effetti avere problemi con la nuova situazione giuridica e ricorrono contro le decisioni dell'UFAG. Alcune procedure di ricorso sono restate per qualche tempo in sospeso presso la Commissione di ricorso in ragione della complessità di questa nuova materia.

IV

Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione

L'OPCA è un gruppo di ricerca interdisciplinare che assiste sul piano scientifico le CdG nell'esercizio dell'alta vigilanza. Tale organo osserva le attività e le istituzioni della politica federale, richiama l'attenzione delle Commissioni della gestione su problemi per i quali è necessaria un'analisi più approfondita e, su loro mandato,

5346

valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche federali. L'OPCA svolge la sua attività scientifica in modo indipendente; amministrativamente è subordinato alla Segreteria delle Commissioni della gestione.

Nel corso dell'anno in rassegna l'OPCA ha presentato alle Commissioni della gestione i risultati delle proprie indagini riguardo ai temi seguenti: acquisti da parte di Confederazione e determinati Cantoni (cfr. cap. III n. 5.2); provvedimenti di contenimento dei costi della LaMal nell'ottica dell'influenza esercitata dalla Confederazione (cfr. cap. III n. 8.1); approccio in materia di gestione moderna dei tribunali e portata dell'alta vigilanza parlamentare sui tribunali.

Nel gennaio 2002 le Commissioni della gestione hanno affidato all'OPCA tre nuovi mandati riguardanti determinati aspetti della politica federale in materia di protezione dei consumatori, il buon esito dell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali nonché il ruolo e l'influenza della Confederazione nelle istituzioni finanziarie (Fondo monetario internazionale [FMI] e Banca mondiale).

Per rendere le proprie attività ancora più professionali, l'OPCA nell'autunno 2001 ha condotto a Lucerna, sotto la direzione del dr. A. Balthasar, presidente della Società svizzera di valutazione (Seval) e direttore dell'istituto di studi politici Interface, un corso di perfezionamento di quattro giorni nel settore della valutazione. Nella prima parte, aperta anche a collaboratori della Segreteria delle Commissioni della gestione, sono stati definiti i diversi oggetti e criteri di controllo dell'operato pubblico. La seconda parte è stata dedicata all'applicazione pratica delle conoscenze acquisite nella prima parte del corso; sulla base di casi concreti nella prassi dell'OPCA e dell'istituto Interface sono state abbozzate e discusse problematiche di indagine e modelli di studio. I partecipanti al corso hanno potuto inoltre familiarizzarsi con l'analisi informatica di dati qualitativi e hanno affrontato la questione degli standard di qualità in materia di valutazione nonché i nuovi principi della gestione scientifica dei progetti.

L'OPCA ha parimenti presenziato a diverse giornate di studio, partecipando attivamente con relazioni e articoli2. Ha pure contribuito alla trasposizione dell'articolo 170 della nuova Costituzione
prendendo parte alla discussione e ai lavori dei diversi organi interni all'amministrazione. Questa disposizione costituzionale, che incarica il Parlamento di verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione (cfr. cap. III n. 10.3), valorizza la funzione di controllo parlamentare.

2

Vedere segnatamente Janett, D.: Erreicht die Politik ihre Ziele? Wissenschaftliche und öffentliche Diskussionen der parlamentarischen Kontrolle. In: Neue Zürcher Zeitung del 17 ottobre 2001, pag 16.

5347

Abbreviazioni AC AFD art.

AVS BEAA BSE CAG-S CC CDF CdF CdG CdG-N CdG-S CDS CET-N CET-S CFA CFB CFCG cfr.

CIP CIP-N CIP-S CN Comco Cost.

CP CPC CPI cpv.

CSSS-N CSt CTT CTT-N DATEC DCG DDIP 5348

Atomico-chimico Amministrazione federale delle dogane articolo Assicurazione vecchiaia e superstiti Ufficio di inchiesta sugli incidenti aerei Bovine Spongiforme Encephalopathy, malattia della mucca pazza Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati Codice civile svizzero Controllo federale delle finanze Commissione delle finanze Commissione della gestione Commissione della gestione del Consiglio nazionale Commissione della gestione del Consiglio degli Stati Conferenza dei direttori cantonali della sanità Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati Cassa federale di assicurazione Commissione federale delle banche Commissione federale delle case da gioco confronta Commissione delle istituzioni politiche Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati Consiglio nazionale Commissione della concorrenza Costituzione federale Codice penale svizzero Cassa pensioni della Confederazione Commissione parlamentare di inchiesta capoverso Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale Consiglio degli Stati Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Delegazione delle Commissioni della gestione Direzione del diritto internazionale pubblico

DDPS Del Fin DFAE DFE DFF DFGP DFI DPIO DSC DVN ecc.

EICS ELIAS EVG FF FFS FMI FUSC GEMAP IAP INTAFF ISDC Iv. Pa.

LAMal LDDS LMSI LNA LOGA LRC LRD M.

MAZ NFTA NGP OAD OCSE OG

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Delegazione delle finanze Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale dell'economia Dipartimento federale delle finanze Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno Divisione della protezione delle informazioni e delle opere dello Stato maggiore generale Direzione dello sviluppo e della cooperazione Delegazione di vigilanza della NAFTA eccetera Euro Info Centre Suisse Elektronisches Informations- und Auskunftssystem Elektronischer Behelf für den Generalstabsdienst Foglio federale Ferrovie federali svizzere Fondo monetario internazionale Foglio ufficiale svizzero di commercio Gestione con mandato di prestazioni e budget globale Institut für Angewandte Psychologie, Istituto di psicologia applicata Integrierte Artillerie Feuerführungs- und Feuerleitsystem, sistema integrato di condotta e di direzione del fuoco dell'artiglieria Istituto svizzero di diritto comparato Iniziativa parlamentare Legge sull'assicurazione malattie Legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Legge sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Legge sulla navigazione aerea Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione Legge sui rapporti fra i consigli Legge sul riciclaggio di denaro Mozione Medienausbildungszentrum, Centro di formazione dei media Nuova ferrovia transalpina Nuova gestione pubblica Organismo di autodisciplina Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (organizzazione giudiziaria) 5349

OI-DDPS OMC ONU OPCA OPPAn Org DFI ORNI OSCE P.

PF PP RdJ RO RS RUAG SAP Seco SEVAL SG DFGP SIMAP SIS TARMED TF TFA UFAC UFAG UFAM UFAP UFAS UFCL UFFT UFG UFP UFR UFT UMTS UNESCO UNICEF USIS

5350

Ordinanza del DDPS sul corpo degli istruttori Organizzazione mondiale del commercio Organizzazione delle Nazioni Unite Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione Ordinanza sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio Ordinanza sull'organizzazione del DFI Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Postulato Politecnici federali Legge federale sulla procedura penale La Romande des Jeux SA Raccolta ufficiale delle leggi federali Raccolta sistematica del diritto federale Imprese svizzere d'armamento Servizio di analisi e di prevenzione Segretariato di Stato dell'economia Società svizzera di valutazione Segreteria generale del DFGP Sito internet sugli acquisti pubblici Servizio informazioni strategico Struttura della tariffa medica valida su tutto il territorio svizzero Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni Ufficio federale dell'aviazione civile Ufficio federale dell'agricoltura Ufficio federale dell'assicurazione militare Ufficio federale delle assicurazioni private Ufficio federale delle assicurazioni sociali Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Ufficio federale della giustizia Ufficio federale di polizia Ufficio federale dei rifugiati Ufficio federale dei trasporti Universal Mobile Telecommunications System, sistema destinato a sostituire il GSM United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization United Nations Children's Fund Progetto di riesame del sistema di sicurezza interna

CN

CSt

CSt

CSt

CSt

CN

CN

CN

CN / CSt

CN

CSt

01.440 Iv. Pa.

01.3421 P.

01.3420 P.

01.3419 P.

01.3207 P.

00.3409 P.

00.3408 M.

00.3407 P.

99.3578 / 99.3579 M.

99.3573 M.

98.3529 M.

CN / CSt:

Collegamenti «on-line». Rafforzare la protezione dei dati personali

Applicazione della legge sulla cittadinanza. Durata della procedura di naturalizzazione

Servizio informazioni strategico e LOGA

Attuazione della legge sul mercato interno: diritto di ricorso della Commissione della concorrenza

Attuazione della legge sul mercato interno: diritto della Commissione della concorrenza di essere sentita dal Tribunale federale

Attuazione della legge sul mercato interno: diritto di ricorso delle organizzazioni dei consumatori

Sostegno di grandi progetti della Confederazione. Creazione di una legge quadro

Pagamenti della Confederazione in favore dell'agricoltura.

Disponibilità dei dati per il controllo della legittimità dei beneficiari

Analisi continua dei flussi finanziari della politica agricola nella prospettiva dei beneficiari

Analisi degli effetti indiretti delle misure di politica agricola

Gestione del Consiglio federale concernente le FFS, la Swisscom e la Posta (adozione a posteriori)

Titolo:

Trasmesso al Consiglio federale il 14.3.2002

Respinta dal Consiglio federale il 14.3.2002

Trasmesso al Consiglio federale il 15.12.2000

Trasmesso al Consiglio federale le 20.6.2001

Trasmesso al Consiglio federale il 14.3.2002

Trasmesso al Consiglio federale il 14.3.2002

Trasmesso al Consiglio federale il 14.3.2002

Adottata il 25.9.2001

Stato:

5351

17.11.1998 Trasmessa al Consiglio federale il 21.12.1999

19.11.1999 Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti

30.11.1999 Trasmessa al Consiglio federale il 13.6.2000

27.6.2000

27.6.2000

27.6.2000

29.3.2001

3.7.2001

3.7.2001

3.7.2001

30.8.2001

Depositato/a il:

Interventi parlamentari depositati dalle CdG: oggetti nuovi, pendenti o liquidati durante l'esercizio trascorso

CN

CN

CN

CN

CN

CN

CN

CN

97.3387 P.

97.3386 P.

97.3384 P.

97.3243 P.

97.3242 P.

97.3241 P.

97.3240 P.

97.3235 P.

5352

CN

97.3388 P.

CN / CSt:

Costruzione delle strade nazionali: rivalutazione del progetto generale

Fissazione delle scadenze nell'ambito della costruzione delle strade nazionali

Uniformazione delle norme relative alla costruzione delle strade nazionali

Costruzione delle strade nazionali : istituzionalizzazione di migliori strumenti di pianificazione

Istituzione di un finanziamento della costruzione delle strade nazionali

Principio della pubblicità nell'amministrazione federale

Trasparenza decisionale da parte del Consiglio federale

Controllo delle strutture informative in seno all'amministrazione federale

Miglioramento della politica di informazione delle autorità della Confederazione preposte al perseguimento penale

Titolo:

14.5.1997

14.5.1997

14.5.1997

14.5.1997

14.5.1997

29.5.1997

29.5.1997

29.5.1997

29.5.1997

Depositato/a il:

Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti

Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti

Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti

Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti

Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti

Trasmesso al Consiglio federale il 1°10.1998

Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti

Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti

Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti

Stato:

CPI CPC

CPI CPC

CPI CPC

96.3549 / 96.3541P.

96.3548 / 96.3540 P.

96.3547 / 96.3539 P.

Misure nel settore dell'informatica

Misure nel settore delle finanze

Misure nel settore della gestione e dell'organizzazione

Alta vigilanza, vigilanza e organo di controllo nel settore della LPP.

Punto 1

Accesso delle Commissioni parlamentari di controllo ai dati di gestione e di controllo dei Dipartimenti e agli incartamenti di procedure che non sono ancora terminate

CPI CPC

96.3553 / 96.3545 M.

Dissociazione delle responsabilità

96.453 / 96.448 CPI CPC Iv. Pa.

CN / CSt

96.3555 / 96.3556 M.

14.5.1997

Depositato/a il:

Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti

Trasmesso al Consiglio federale il 10.10.1997

Stato:

7.10.1996

7.10.1996

7.10.1996

7.10.1996

7.10.1996

7.10.1996

5353

Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti Tolta di ruolo il 3.10.2001 (CN) Tolta di ruolo il 20.3.2002 (CSt) Tolta di ruolo il 3.10.2001 (CN) Tolta di ruolo il 20.3.2002 (CSt)

Trasmesse al Consiglio federale il 10.12.1996

15.11.1996 Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti

Scioglimento del regime di previdenza C 25 dell'azienda delle PTT 6.5.1997 e integrazione degli assicurati nella Cassa pensioni della Confederazione (CPC)

Coordinazione tra le Commissioni parlamentari di controllo

CSt

97.3232 P.

Finanziamento della costruzione delle strade nazionali

Titolo:

96.454 / 96.449 CPI CPC Iv. Pa.

CN

97.3234 P.

CN / CSt:

Operazioni di ricerca e di salvataggio di aeromobili civili: trasferimento a un organismo privato

CN

CSt

95.3555 P.

93.3524 P.

5354

3582

Impiego di esperti nelle procedure delle CPI e obbligo di segretezza nelle procedure delle CPI

96.451 / 96.446 CPI CPC Iv. Pa.

Protezione degli animali. Strategie esecutive

Alta vigilanza parlamentare. Direttive dell'Assemblea federale al Consiglio federale

Titolo:

96.452 / 96.447 CPI CPC Iv. Pa.

CN / CSt:

Tolta di ruolo il 20.3.2002 (CSt)

Tolta di ruolo il 3.10.2001 (CN)

Tolta di ruolo il 20.3.2002 (CSt)

Tolta di ruolo il 3.10.2001 (CN)

Stato:

30.9.1993

Trasmesso al Consiglio federale il 7.12.1993

21.11.1995 Proposta del Consiglio federale: togliere di ruolo perché gli obiettivi sono raggiunti

7.10.1996

7.10.1996

Depositato/a il:

Indice I

Introduzione

5298

II

Mandato e organizzazione

5300

1 Mandato

5300

2 Organizzazione

5301

3 Qualche cifra e indicazioni sull'attività generale delle Commissioni

5303

4 Collaborazione con altre Commissioni parlamentari

5304

III

Temi scelti

10

5 Economia, competitività e finanze 5.1 Esecuzione della legge sul riciclaggio di denaro 5.2 Il settore degli acquisti pubblici 5.3 Pagamenti versati dalla Confederazione nel settore agricolo 5.4 Crisi Swissair 5.5 Esecuzione della legge sulle case da gioco sull'esempio della richiesta di vigilanza della Romande des Jeux SA 5.6 CPI CPC

5306 5306 5309 5311 5312

6 Società e cultura 6.1 Collezione del dottor Gustav Rau 6.2 «Sette»

5316 5316 5318

7 Istituzioni dello Stato 7.1 Organizzazione del Segretariato di Stato dell'economia (SECO) 7.2 Alta vigilanza parlamentare sul Ministero pubblico

5319 5319 5320

8 Politica sociale 8.1 Contenimento dei costi nella LAMal 8.2 Giurisprudenza del Consiglio federale in materia di ricorsi contro le decisioni tariffarie dei governi cantonali secondo la LAMal 8.3 Averi AVS e di casse pensioni di lavoratori emigrati

5322 5322

5314 5314

5323 5325

9 Politica di sicurezza e protezione dello Stato 9.1 Vigilanza sui servizi di informazioni e sulle attività relative alla protezione dello Stato 9.2 Definizione della nozione di sicurezza dello Stato e estensione del mandato di controllo della delegazione nei confronti del Ministero pubblico 9.3 Il corpo degli istruttori

5326

10

5334

Altri punti importanti

5326

5332 5333

5355

10.1 Rapporto di gestione 2001 del Consiglio federale 10.2 Rapporti di gestione 2001 del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni 10.2.1 Rapporto di gestione 2001 del Tribunale federale 10.2.2 Rapporto di gestione 2001 del Tribunale federale delle assicurazioni 10.3 Applicazione dell'art. 170 Cost.

10.4 Lo strumento principale dell'alta vigilanza parlamentare (seminario 2002): le domande 10.5 Valutazione del progetto pilota GEMAP 10.6 BSE 10.7 Prassi in materia di rimpatri 10.8 Attuazione del progetto «Efficienza» 10.9 Svolgimento dei compiti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) 10.10 Installazione di collegamenti «online» nell'ambito della polizia 10.11 Le attività dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 10.11.1 Prassi dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) in materia di autorizzazioni per l'importazione e il commercio di prodotti fitosanitari IV

5356

Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione

5334 5338 5338 5339 5340 5341 5342 5343 5344 5345 5345 5346 5346

5346 5346