ad 01.458 Iniziativa parlamentare Crisi Swissair: istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 17 maggio 2002 Parere del Consiglio federale del 29 maggio 2002

Onorevoli presidente e consiglieri, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 17 maggio 2002 dell'Ufficio del Consiglio nazionale concernente l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi di Swissair.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere 1

Verifica delle responsabilità presso SairGroup e all'interno dell'Amministrazione federale

Il nostro obiettivo è la piena trasparenza nell'ambito della verifica delle responsabilità relative alla crisi di Swissair. Nella sessione straordinaria del mese di novembre del 2001, abbiamo pertanto sottoposto al Parlamento un credito di 2 milioni di franchi per la continuazione della verifica speciale finalizzata a chiarire la responsabilità presso SairGroup; il credito è stato approvato dal Parlamento. Attualmente le responsabilità degli organi di questa società sono esaminate nell'ambito di un'indagine speciale allargata.

È anche nel nostro interesse chiarire completamente le responsabilità all'interno dell'amministrazione federale. Sin dall'inizio abbiamo approvato tutte le relative indagini e tutte le richieste delle commissioni parlamentari in particolare anche della CdG, sostenendole con tutti i mezzi a disposizione.

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Inchiesta della CdG

La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S, sottocommissione DFI/DATEC) sta controllando la vigilanza dell'Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC sull'ex Swissair SA, il comportamento degli altri organi federali nella gestione della crisi e le circostanze che hanno portato al grounding.

La CdG-S ha sottoposto al nostro Collegio il 19 ottobre 2001 e il 14 dicembre 2001 e al DATEC il 21 febbraio 2002 un lungo elenco di domande. Il 31 ottobre 2001, il 15 gennaio 2002 e il 28 febbraio 2002 il DFF e il DATEC hanno risposto e inviato i documenti richiesti. Sono stati anche ascoltati i capi dei dipartimenti interessati, l'UFAC e l'amministrazione federale delle finanze (AFF), nonché il segretario generale del DATEC. Inoltre sono stati sentiti il 14 febbraio 2002 rappresentanti dell'ex SairGroup e il 4 marzo 2002 rappresentanti dell'Union Bank of Switzerland (UBS) e del Credit Suisse Group (CSG).

Attualmente l'UFAC deve rispondere a un elenco di un centinaio di domande allestito da due periti legali su incarico della CdG-S.

Si prevede che ulteriori dipendenti della Confederazione, in particolare rappresentanti del Seco, saranno chiamati a dare informazioni alla CdG-S.

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Competenze della CdG

Secondo l'articolo 47quater della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), la CdG ha il diritto di chiedere a tutti i funzionari e uffici della Confederazione informazioni e di esigere, dopo aver sentito il Consiglio federale, la produzione di tutti i documenti ufficiali dell'amministrazione, importanti per l'apprezzamento. La CDG-S ha già usufruito di questi diritti.

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La CdG ha anche la possibilità di raccogliere informazioni scritte od orali presso persone o servizi al di fuori dell'amministrazione federale e chiedere loro la produzione di documenti. La CDG-S è già ricorsa a questa possibilità ed ha interrogato rappresentanti delle banche e organi di Swissair. La CdG può anche richiedere informazioni orali o scritte di funzionari cantonali, ma non ha ancora ritenuto necessario farlo presumibilmente perché la vigilanza sull'aviazione spetta alla Confederazione e non ai Cantoni (art. 87 Cost.).

La CdG ha anche la possibilità di conferire a una delegazione il mandato di indagare. Questa ha il diritto di esigere l'esibizione di documenti da parte di autorità della Confederazione, dei Cantoni o da parte di privati nonché di interrogare privati e funzionari federali in qualità di persone chiamate a dare informazioni o di testimoni (art. 47quinquies cpv. 4 LRC).

La CDG-S dispone di una segreteria con una grande esperienza e ricorre se necessario a periti esterni. Il Consiglio federale è pertanto dell'avviso che la professionalità delle indagini della CdG è garantita.

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Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI)

Dal 1963 lo strumento della CPI è stato applicato quattro volte. Il mandato delle CPI può consistere solo nell'accertamento della responsabilità dell'amministrazione federale (art. 55 cpv. 1 LRC). Rispetto ai casi precedenti («Affare Mirage», «CPI DFGP», «CPI EMD» e «CPI CPC») la responsabilità della Confederazione è, nel caso del grounding di Swissair, implicata senza dubbio in una misura molto minore.

Siamo dell'avviso che il mandato formulato nel progetto di decreto federale non superi in nessun punto i settori oggetto dell'inchiesta svolta dalla CdG-S. Il mandato della prevista CPI può abbracciare solo eventi all'interno dell'amministrazione federale ed è pertanto meno ampio delle indagini della CdG-S, la quale relativamente al grounding della flotta di Swissair ha già sentito i rappresentanti responsabili delle banche e il capo del gruppo Swissair. Né il mandato né il rapporto dell'Ufficio fanno supporre che vi siano fatti non coperti mediante i vasti provvedimenti d'indagine già avviati dalla CdG-S. Perfino l'audizione di testimoni, che viene addotto come argomento importante per l'istituzione di una CPI, è possibile nell'ambito di una delegazione della CdG.

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Conclusione

Un'inchiesta focalizzata sul ruolo dei diversi uffici della Confederazione non può permettere di fare piena luce sul tracollo di Swissair, culminato simbolicamente nel grounding. Per valutare in modo completo ed equo gli eventi occorre tenere conto di fatti che hanno avuto luogo prevalentemente al di fuori dell'amministrazione cioè principalmente nel consiglio d'amministrazione e nella direzione di Swissair, altrimenti i risultati dell'indagine rischiano di essere parziali. Se si potesse affidare a una CPI un incarico così vasto non avremmo molto da eccepire. Tuttavia una CPI non è il mezzo adatto per chiarire questi procedimenti perché non può verificare le responsabilità delle persone esterne all'amministrazione federale. Lo strumento idoneo è 6767

invece l'indagine speciale allargata già in atto, sostenuta finanziariamente dalla Confederazione. Le competenze della CdG sono, a nostro avviso, pienamente sufficienti per chiarire le responsabilità a livello federale. Riteniamo dunque che sarebbe sproporzionato ricorrere nel caso presente ad uno strumento così straordinario, oneroso e caro come una CPI ­ tanto più che l'importanza di tale strumento sarebbe relativizzata per il futuro.

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