Termine di referendum: 3 aprile 2003

Legge federale sulle indennità parlamentari (Previdenza professionale e copertura assicurativa dei parlamentari) Modifica del 13 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 20021; visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale4, Art. 3 cpv. 2 e 3 2

Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.

3

La parlamentare in congedo maternità riceve un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo maternità si applica per analogia l'articolo 35a della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro.

Art. 6a

Assegno di custodia

Il parlamentare riceve l'assegno di custodia previsto dalla legislazione sul personale federale. Gli assegni di custodia versati al parlamentare o all'altro genitore in virtù di un'altra attività sono computati.

1 2 3 4 5

FF 2002 6323 FF 2002 6343 RS 171.21 Queste disposizioni corrispondono all'articolo 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 822.11

2002-1085

7327

Legge federale sulle indennità parlamentari

Art. 7 1

2

Indennità di previdenza

Fino all'età di 65 anni, il parlamentare riceve: a.

un contributo per la previdenza in materia di vecchiaia;

b.

prestazioni in caso di invalidità e decesso, per quanto non possa ottenere indennità equivalenti da altre istituzioni di previdenza professionale o, se esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a).

L'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina i dettagli.

Art. 8

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

1

Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l'attività parlamentare in Svizzera.

2

La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all'estero nell'esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall'assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina i dettagli.

Art. 8a

1

Aiuto transitorio

Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se: a.

lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall'esercizio del mandato parlamentare; o

b.

si trova in stato di bisogno.

2

L'aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall'esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.

3

La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è competente per esaminare le domande.

II Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 2002

Il parlamentare che ha diritto a un contributo per la propria previdenza privata conformemente all'articolo 7 della legge del 18 marzo 19886 sulle indennità parlamentari continua a ricevere tale contributo fino alla fine del suo mandato parlamentare anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica, sempreché egli eserciti tale mandato ininterrottamente e anche se ha compiuto 65 anni. I contributi versati sono imponibili a titolo di reddito.

6

RS 171.21

7328

Legge federale sulle indennità parlamentari

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento dell'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 24 dicembre 20027 Termine di referendum: 3 aprile 2003

7

FF 2002 7327

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