Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname Modifica del 7 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere di falegname, allegato al decreto del Consiglio federale del 26 marzo 20011, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 16 cpv. 1 e 2

Salari minimi e categorie di lavoratori

Art. 17 cpv. 1a, 1b e 1c

Adeguamenti salariali

II Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2002 e ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

7 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2001 1307 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

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2002-0878