Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese concernente le rettifiche del confine tra il Cantone di Ginevra e i Dipartimenti dell'Ain e dell'Alta Savoia

Il Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica francese, animati dal desiderio di rettificare il confine dei due Stati, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1 1. Il confine è rettificato nei settori seguenti: a)

all'altezza del ruscello dell'Ecraz, tra i termini di confine 130 e 133, Cantone di Ginevra, Comune di Satigny e il Dipartimento dell'Ain, Comune di Saint-Genis-Pouilly, per una superficie di 1060 m2, conformemente all'allegato 1;

b)

all'altezza dei boschi di Bois de Chancy, tra i termini di confine 10 e 25, Cantone di Ginevra, Comune di Chancy e il Dipartimento dell'Alta Savoia, Comuni di Viry e Valleiry, per una superficie di 2842 m2, conformemente all'allegato 2;

c)

lungo la strada che collega Soral a Viry, tra i termini di confine 31 e 35, Cantone di Ginevra, Comune di Soral e il Dipartimento dell'Alta Savoia, Comune di Viry, per una superficie di 1326 m2, conformemente all'allegato 3;

d)

all'altezza del ruscello Le Chambet, tra i termini di confine 188 e 194, Cantone di Ginevra, Comune di Jussy e il Dipartimento dell'Alta Savoia, Comune di Veigy-Foncenex, per una superficie di 350 m2, conformemente all'allegato 4.

2. Gli allegati da 1 a 4 sono parte integrante della presente Convenzione2.

3. Sono fatte salve le modifiche di lieve importanza che risultassero dall'apposizione dei termini del confine rettificato.

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Dal testo originale francese.

Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nel Foglio federale. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18, 3003 Berna.

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2002-0800

Rettifiche del confine. Convenzione con la Francia

Art. 2 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti all'apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, per quanto concerne i settori definiti nell'articolo 1: a)

all'apposizione e alla misurazione dei termini del confine;

b)

all'allestimento di tabelle, piani e descrizioni del confine.

2. Non appena ultimati i lavori, un verbale con tabelle, piani e descrizioni del nuovo tracciato, comprovanti l'esecuzione della presente Convenzione, è allegato quale parte integrante alla presente Convenzione.

3. I costi relativi all'esecuzione di detti lavori sono ripartiti per metà tra i due Stati.

Art. 3 Le disposizioni che precedono abrogano disposizioni antecedenti relative ai settori interessati incluse nei verbali preesistenti.

Art. 4 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultimo strumento di ratifica.

Fatto a Berna, il 18 gennaio 2002, in duplice esemplare in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Presidente della Repubblica francese:

Kurt Höchner

Ph. Jeantaud

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