Oggetto 1

Legge federale sulle indennità parlamentari

Progetto

(Previdenza professionale e copertura assicurativa dei parlamentari) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 20021; visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Art. 3 cpv. 2 e 3 (nuovi) 2

Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.

3 La parlamentare in congedo maternità riceve un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo maternità si applica per analogia l'articolo 35a della legge federale del 13 marzo 19644 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio.

Minoranza (Aeppli Wartmann, Bader Elvira, Bühlmann, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Leuthard, Vermot): Art. 6a (nuovo) Assegno di custodia Il parlamentare ha diritto alla metà dell'assegno di custodia previsto dalla legislazione sul personale federale in quanto egli o l'altro genitore non riceva già l'intero assegno.

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FF 2002 6323 FF 2002 6343 RS 171.21 RS 822.11

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2002-1085

Legge federale sulle indennità parlamentari

Art. 7

Indennità di previdenza

Fino all'età di 65 anni, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza in materia di vecchiaia, invalidità e decesso.

Art. 8

Infortunio e malattia all'estero

Il parlamentare che riceve una diaria per la sua attività parlamentare fuori della Svizzera è assicurato all'estero contro gli infortuni e le malattie.

Art. 8a (nuovo) Aiuto transitorio 1

Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se: a.

lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall'esercizio del mandato parlamentare; o

b.

si trova in stato di bisogno.

2

L'aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall'esercizio del mandato parlamentare è versato per al massimo due anni.

3

La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è competente per esaminare le domande.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento dell'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

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