Decreto federale che accorda la garanzia federale alla costituzione del Cantone di San Gallo

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20012, decreta:

Art. 1 È accordata la garanzia federale alla costituzione del Cantone di San Gallo accettata nella votazione popolare del 10 giugno 2001.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

3143

1 2

RS 101 FF 2002 1694

1706

2001-2726