Testo originale

Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane

Preambolo La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità europea, in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; riconosciuto che le foreste montane costituiscono quella forma di vegetazione che può fornire ad un territorio spesso molto più ampio di quello delle aree montane la protezione più efficace, economica e adatta al paesaggio contro i rischi naturali, in particolare contro erosioni, alluvioni, valanghe, frane e la caduta di massi; considerato che il bosco assorbe anidride carbonica dall'atmosfera e, per periodi molto lunghi, fissa il carbonio nella materia legnosa in modo da influenzare positivamente il clima; consapevoli che le foreste montane sono indispensabili per l'equilibrio climatico regionale, per la salvaguardia della qualità dell'aria, nonché per l'equilibrio idrico; tenuto conto della crescente importanza della funzione ricreativa delle foreste montane per tutti gli uomini; considerato che le foreste montane costituiscono una fonte di materie prime rinnovabili, la cui importanza è particolarmente rilevante in un mondo di crescente consumo delle risorse, e che rivestono inoltre un significato vitale anche per l'occupazione ed il reddito in particolare nelle aree rurali;

2002-0159

2755

Foreste montane. Protocollo

consapevoli che gli ecosistemi forestali montani costituiscono importanti habitat per una varietà di specie animali e vegetali; convinti che soprattutto il rispetto del principio della sostenibilità, tradizionalmente seguito e sviluppato nelle economie forestali europee, garantisca tutte le importanti funzioni delle foreste anche alle generazioni future; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali Art. 1

Finalità

(1) Il presente Protocollo ha lo scopo di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, di svilupparle o di aumentare l'estensione e di migliorare la loro stabilità. Il presupposto necessario all'efficienza delle funzioni indicate nel preambolo è costituito da un'economia forestale montana gestita in modo accurato, sostenibile e adeguato alla natura.

(2) In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere soprattutto affinché: ­

siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturali;

­

sia perseguito un patrimonio forestale ben strutturato, graduato, con specie arboree adatte al rispettivo sito;

­

sia impiegato materiale di riproduzione forestale autoctono;

­

siano evitate erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.

Art. 2

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Ciò vale soprattutto per i seguenti ambiti: a)

Inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.

b)

Popolazioni di ungulati. Le popolazioni di ungulati vengono contenute entro limiti che permettano la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti, senza dover ricorrere a particolari misure protettive. Nelle zone di confine, le Parti contraenti si impegnano ad armonizzare le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina. Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell'interesse della protezione della natura, le Parti contraenti favoriscono la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.

2756

Foreste montane. Protocollo

c)

Pascolo boschivo. La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni al suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.

d)

Utilizzo a scopo ricreativo. L'uso delle foreste montane a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane, tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali.

e)

Utilizzo forestale. Le Parti contraenti promuovono il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile, considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste.

f)

Rischio di incendi boschivi. Le Parti contraenti fanno fronte al rischio di incendi boschivi mediante misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio.

g)

Personale qualificato. Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, le Parti contraenti si impegnano a provvedere affinché il personale addetto sia sufficiente e qualificato.

Art. 3

Partecipazione degli enti territoriali

(1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica forestale nonché delle misure conseguenti.

(2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Art. 4

Cooperazione internazionale

Le Parti contraenti convengono: a)

di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale, nonché di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni per l'attuazione del presente Protocollo;

b)

di assicurare la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente Protocollo, mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali;

2757

Foreste montane. Protocollo

c)

di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze, sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni forestali e ambientali, nonché tra i media.

Capitolo II Misure specifiche Art. 5

Basi della pianificazione

Per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente Protocollo, le Parti contraenti provvedono affinché siano predisposte le basi necessarie alla pianificazione.

Queste comprendono un'esauriente ricognizione dei siti, nonché il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive.

Art. 6

Funzioni protettive delle foreste montane

(1) Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorità a tale funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste devono essere conservate in loco.

(2) Le misure necessarie devono essere pianificate e attuate con competenza tecnica nell'ambito di piani di gestione e di piani di miglioramento delle foreste che svolgono protettive, tenendo conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio.

Art. 7

Funzione economica delle foreste montane

(1) Per le foreste montane, ove prevale la funzione economica e la situazione economica regionale lo renda necessario, le Parti contraenti si impegnano a provvedere a che l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale.

(2) Le Parti contraenti provvedono affinché la rinnovazione forestale venga effettuata mediante specie arboree adatte ai rispettivi siti e l'utilizzo economico delle foreste sia accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale.

Art. 8

Funzioni di carattere sociale e ecologico delle foreste montane

Considerato che le foreste montane devono svolgere importanti funzioni di carattere sociale e ecologico, le Parti contraenti si impegnano ad adottare misure che assicurino: ­

la loro efficacia per le risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria e la protezione acustica;

­

la loro diversità biologica;

­

la fruizione della natura e le funzioni ricreative.

2758

Foreste montane. Protocollo

Art. 9

Accesso alle foreste

Le Parti contraenti concordano che, ai fini della prevenzione dei danni alle foreste, per la loro gestione e cura con metodi naturali, sono necessari interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio.

Art. 10

Riserve forestali naturali

(1) Le Parti contraenti si impegnano a delimitare riserve forestali naturali in numero e estensione sufficienti nonché a trattarle in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adattarlo agli scopi della riserva. L'individuazione delle rispettive superfici deve avvenire in modo da ottenere un campione rappresentativo possibilmente di tutti gli ecosistemi forestali montani. L'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni forestali va assicurata in ogni caso.

(2) La delimitazione di riserve forestali naturali dovrebbe avvenire di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine.

(3) Le Parti contraenti garantiscono la collaborazione necessaria per la pianificazione e la delimitazione di riserve forestali naturali transfrontaliere.

Art. 11

Incentivazione e compensazione

(1) Le Parti contraenti, in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna, si impegnano, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie esistenti e per il periodo necessario ad assicurare tali prestazioni, ad incentivare in modo sufficente l'attività forestale e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10.

(2) Qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi di legge vigenti, e la loro necessità sia motivata sulla base di progetti, la proprietà forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive.

(3) Le Parti contraenti si impegnano a creare gli strumenti necessari al finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione, tenendo conto, in sede di finanziamento, non solo dei benefici economico-politici per l'intera popolazione, ma anche di quelli dei singoli.

Art. 12

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le foreste montane.

2759

Foreste montane. Protocollo

Capitolo III Ricerca, formazione e informazione Art. 13

Ricerca e osservazione

(1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

(2) Esse promuovono, in particolare progetti di ricerca finalizzati alla creazione, alla cura, alla tutela nonché alle prestazioni dell'ecosistema forestale di montagna e alle loro funzioni, nonché progetti scientifici che permettano la comparazione a livello internazionale tra inventari e rilevamenti dei singoli Stati.

(3) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

(4) Esse effettuano, in particolare, rilevamenti confrontabili per le finalità e misure di cui al presente Protocollo. Tali rilevamenti devono essere aggiornati periodicamente.

Art. 14

Formazione e informazione

(1) Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

(2) Esse provvedono, in particolare, alla consulenza e all'aggiornamento dei proprietari delle foreste, in conformità ai contenuti del presente Protocollo.

Capitolo IV Attuazione, controllo e valutazione Art. 15

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Art. 16

Controllo del rispetto degli obblighi

(1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

(2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chie-

2760

Foreste montane. Protocollo

dere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

(3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

(4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Art. 17

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

(1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

(2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V Norme finali Art. 18

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

(1) Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

(2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

(3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Art. 19

Firma e ratifica

(1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea, il 27 febbraio 1996 nonché dal 29 febbraio 1996 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.

(2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

(3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito 2761

Foreste montane. Protocollo

all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Art. 20

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea in relazione al presente Protocollo: a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica; accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di che, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Brdo, il 27 febbraio 1996, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Seguono le firme 3240

2762