Termine di referendum: 17 ottobre 2002
Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) Modica del 21 giugno 2002
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 20021, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19892 sul collocamento č modificata come segue: Art. 10 cpv. 2 2
I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di collocamento, insorte tra il collocatore e la persona in cerca di impiego e il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso č determinato secondo l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.
Art. 23 cpv. 2 2
I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro, insorte tra il prestatore e il lavoratore e il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso č determinato secondo l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.
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FF 2002 1130 RS 823.11
2001-2669
3977
Legge sul collocamento
II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 giugno 2002
Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002
La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 9 luglio 20023 Termine di referendum: 17 ottobre 2002 3263
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