Termine di referendum: 17 ottobre 2002

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) Modica del 21 giugno 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 20021, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19892 sul collocamento č modificata come segue: Art. 10 cpv. 2 2

I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di collocamento, insorte tra il collocatore e la persona in cerca di impiego e il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso č determinato secondo l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.

Art. 23 cpv. 2 2

I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro, insorte tra il prestatore e il lavoratore e il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso č determinato secondo l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.

1 2

FF 2002 1130 RS 823.11

2001-2669

3977

Legge sul collocamento

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2002

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 9 luglio 20023 Termine di referendum: 17 ottobre 2002 3263

3

FF 2002 3977

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