Termine di referendum: 18 luglio 2002

Legge federale concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 22 marzo 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20011, decreta: I La legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue: Art. 8 rubrica e cpv. 1 Organizzazione e direzione dell'Amministrazione federale 1

Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.

Art. 64 Abrogato II L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'Allegato.

1 2

FF 2001 3431 RS 172.010

2484

2001-1068

Adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2002

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 9 aprile 20023 Termine di referendum: 18 luglio 2002

3

FF 2002 2484

Adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale

Allegato (cifra II)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I Sono abrogati i seguenti atti normativi: 1. Decreto federale del 7 ottobre 19884 concernente i festeggiamenti per i «700 anni della Confederazione»; 2. Decreto federale del 6 ottobre 19955 concernente le celebrazioni per il 150esimo anniversario dello Stato federale; 3. Decreto federale del 26 giugno 19206 concernente l'istituzione di Legazioni a Bruxelles, Stoccolma e Varsavia; 4. Decreto federale del 19 giugno 19257 per la trasformazione dei Consolati generali svizzeri ad Atene e Belgrado in Legazioni; 5. Decreto federale del 1° aprile 19278 concernente la trasformazione in Legazione del Consolato generale della Svizzera in Praga; 6. Decreto federale del 28 giugno 19289 che istituisce una Legazione svizzera in Turchia; 7. Decreto federale dell'8 novembre 193410 che approva il trattato d'amicizia conchiuso, nel giugno 1934, tra la Svizzera e l'Egitto e che istituisce una Legazione di Svizzera in Egitto; 8. Decreto federale del 24 giugno 193811 concernente la creazione di Legazioni di Svizzera in Estonia, Finlandia, Lettonia e Lituania e nel Lussemburgo; 9. Decreto federale del 22 giugno 193912 concernente la trasformazione in Legazioni dei Consolati generali di Svizzera a Caracas e a Dublino; 10. Decreto federale del 5 ottobre 194513 concernente la creazione di Legazioni; 11. Decreto federale dell'8 ottobre 194714 concernente la creazione di nuove Legazioni; 12. Decreto federale del 29 settembre 195015 concernente l'apertura di una Legazione in Israele;

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RU 1989 255 RU 1996 506 CS 1 360 CS 1 360 CS 1 361 CS 1 362 CS 11 591 CS 1 362 CS 1 363 CS 1 364 RU 1948 61 RU 1951 29

Adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale

13. Decreto federale del 29 settembre 195016 concernente l'apertura di una Legazione in Giordania; 14. Decreto federale del 15 giugno 195117 concernente l'apertura di Legazioni in Indonesia, in Islanda e in Etiopia; 15. Decreto federale del 19 giugno 195318 concernente l'apertura di una legazione nell'Afghanistan; 16. Decreto federale del 21 marzo 195619 concernente l'istituzione di rappresentanze diplomatiche; 17. Decreto federale del 22 giugno 195620 concernente l'istituzione di rappresentanze diplomatiche; 18. Decreto federale del 24 marzo 196021 concernente l'istituzione di nuove rappresentanze diplomatiche; 19. Decreto federale del 27 settembre 196122 concernente l'istituzione di nuove missioni diplomatiche; 20. Legge federale del 25 giugno 196523 concernente l'istituzione di missioni diplomatiche in Malawi, Malta, Zambia e Gambia; 21. Legge federale del 9 marzo 196724 concernente l'istituzione di nuove rappresentanze diplomatiche; 22. Legge federale del 30 giugno 197225 concernente l'istituzione di una missione diplomatica nel Bangla Desh; 23. Legge federale del 20 giugno 197526 sull'istituzione di missioni diplomatiche in Mozambico ed in Angola; 24. Legge federale del 10 ottobre 198027 sull'istituzione di missioni diplomatiche nello Zimbabwe e negli Emirati Arabi Uniti; 25. Decreto federale del 21 marzo 195628 concernente la trasformazione di legazioni di Svizzera in ambasciate; 26. Legge federale del 7 dicembre 195629 che modifica la legge federale concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia;

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

RU 1951 31 RU 1951 1005 RU 1953 969 RU 1956 831 RU 1956 1301 RU 1960 898 RU 1962 28 RU 1965 879 RU 1967 1921 RU 1972 2461 RU 1976 1889 RU 1981 93 RU 1956 829 RU 1957 283

Adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale

27. Legge federale del 27 giugno 196930 su gli organi direttivi ed il Consiglio della difesa; 28. Decreto federale del 18 marzo 198831 concernente la partecipazione finanziaria della Confederazione alla rimozione dei danni causati dal maltempo nel 1987; 29. Decreto federale del 20 giugno 198032 concernente il raccordo ferroviario dell'aeroporto di Ginevra; 30. Legge federale del 17 marzo 193733 che abroga quella del 23 dicembre 1915 sulla costruzione di una ferrovia normale da Niederwenigen a Döttingen (ferrovia della Surb) in prolungamento della linea Oberglatt - Niederwenigen; 31. Decreto federale del 17 dicembre 197134 per l'istituzione di un Centro di formazione professionale agricola a Changins; 32. Decreto federale del 22 giugno 198435 concernente l'alienazione della partecipazione della Confederazione al capitale azionario della Società generale dell'orologeria svizzera SA; 33. Decreto federale del 25 giugno 197636 che accorda al Perù un aiuto finanziario di 10 milioni di franchi.

II I seguenti atti normativi sono modificati come segue: 1. Legge del 29 settembre 195237 sulla cittadinanza svizzera Stralcio e sostituzione di espressioni 1. Nell'articolo 13 capoversi 1 e 5 l'espressione «Ufficio federale di polizia» è sostituita dall'espressione «Ufficio federale».

2. Negli articoli 25, 32, 41 capoverso 1, 45 capoverso 2, 48 e 49 capoverso 2 l'espressione «Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituita dall'espressione «Ufficio federale».

3. Negli articoli 49a capoverso 1 e 49b capoverso 1 l'espressione «competente» è stralciata.

30 31 32 33 34 35 36 37

RU 1970 349 RU 1988 1212 RU 1980 1480 CS 7 216 RU 1972 2058 RU 1985 398 RU 1977 1387 RS 141.0

Adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale

Art. 12 cpv. 2 2 La naturalizzazione è valida soltanto se l'Ufficio federale competente (Ufficio federale)38 ha concesso un'autorizzazione.

Art. 37 Inchieste

L'Ufficio federale può incaricare il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni per la naturalizzazione.

Art. 46 cpv. 3 3 L'Ufficio federale non riscuote tassa alcuna per il suo intervento nella procedura di svincolo.

Art. 51 cpv. 2 2

Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni interessati.

2. Legge federale del 19 aprile 197839 sulla formazione professionale Ingresso visti gli articoli 27sexies, 34ter, 42ter e 64bis della Costituzione federale40, ...

Art. 11 cpv. 2 primo periodo 2

L'Ufficio federale stabilisce il programma minimo dei corsi. ...

Art. 36 cpv. 2 secondo periodo 2

... Provvede, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, alla formazione degli istruttori incaricati dei corsi per maestri di tirocinio.

3. Legge dell'8 ottobre 199941 sull'aiuto alle università Art. 17

Contributi fissi agli istituti

Il Gruppo della scienza e della ricerca può concludere contratti di prestazioni con gli istituti che hanno diritto a un sussidio e versare loro un contributo fisso alle spese di 38 39 40 41

Attualmente Ufficio federale degli stranieri, UFDS.

RS 412.10 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63, 64, 110, 123 e 135 della Costituzione del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 414.20

Adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale

gestione invece di un sussidio calcolato conformemente all'articolo 15. Questo contributo non deve superare il 45 per cento delle spese di gestione effettive.

4. Legge del 22 dicembre 191642 sulle forze idriche Art.73 II. Commissione dell'economia idrica

Il Dipartimento nomina una commissione incaricata di studiare le questioni d'ordine generale o particolari attinenti all'economia idrica e di fornirgli il suo parere in proposito; le competenze e l'organizzazione di questa commissione sono determinate con regolamento.

5. Legge del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie Art. 94 IV. Tasse

Il Dipartimento stabilisce le tasse che devono essere riscosse nell'esecuzione della presente legge.

6. Legge federale del 25 settembre 191744 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese Art. 5 cpv. 3 e 4 3

Il Consiglio federale emana disposizioni per l'impianto e la tenuta del registro dei pegni.

4

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.

7. Legge del 3 ottobre 197545 sulla navigazione interna

Ingresso visto l'articolo 24ter della Costituzione federale46, ...

42 43 44 45 46

RS 721.80 RS 742.101 RS 742.211 RS 747.201 Questa disposizione corrisponde all'articolo 87 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale

Art. 56 cpv. 1 e 3 1

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni e le associazioni interessate, emana le prescrizioni esecutive.

3

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.

8. Legge del 21 dicembre 194847 sulla navigazione aerea

Art. 58 cpv. 2 2

Il Dipartimento emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.

9. Legge del 22 marzo 199148 sulla radioprotezione

Ingresso visti gli articoli 24quinquies, 24septies, 27sexuies, 64 e 64bis della Costituzione federale49, ...

Art. 7 cpv. 1 1

Il Consiglio federale istituisce le commissioni consultive seguenti: a.

Commissione della radioprotezione e di sorveglianza della radioattività;

b.

Commissione di protezione nucleare e chimica.

10. Legge federale del 18 marzo 199450 sull'assicurazione malattie Art. 20 cpv. 2 e 3 primo periodo 2

Il Dipartimento stabilisce il contributo su proposta dell'istituzione. Fa rapporto alle competenti Commissioni delle Camere federali sull'impiego di tale contributo.

3

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

47 48 49 50

RS 748.0 RS 814.50 Questa disposizione corrisponde agli articoli 64, 74, 118, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 832.10

Adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale

11. Legge del 20 giugno 198651 sulla caccia Art. 12 cpv. 2, 2bis e 3 primo periodo 2 Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

2bis

Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.

3

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

12. Legge federale del 10 ottobre 199752 concernente le imprese d'armamento della Confederazione Art. 3 cpv. 2 2 Il Consiglio federale definisce il dipartimento che esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione in seguito alla costituzione; detto dipartimento si attiene alla strategia formulata dal Consiglio federale.

2783

51 52

RS 922.0 RS 934.21