Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti dell'11 giugno 2001, nella riunione plenaria del 27 giugno 2001, nella procedura per circolazione degli atti del 10 luglio 2001 e del 22 luglio 2001, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9 capoversi 4 e 5, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re progetto di tesi «Bericht über Zwangsmassnahmen in Sozialbereich der Stadt Zürich (1890­1970); Einsichtnahme in 20 bis 40 im Staatsarchiv des Kantons Zürich aufbewahrten Krankengeschichten von ehemaligen Patienten der kantonalen Psychiatrischen Klinik Burghölzli und Rheinau» concernente la domanda dell'8 maggio 2001 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: Titolare dell'autorizzazione Al dott. phil. Thomas Huonker è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la raccolta di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. È inoltre reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

La presente autorizzazione legittima i medici nonché il loro personale ausiliario attivi alla Psychiatrische Klinik di Zurigo (già Burghölzli) e alla Psychiatrische Klinik di Rheinau a permettere al titolare dell'autorizzazione di prendere visione delle cartelle mediche unicamente di pazienti deceduti della città di Zurigo, contro i quali sono state adottate, tra il 1890 e 1970, misure coercitive e ai quali, in questo contesto, sono stati praticati trattamenti nelle suddette cliniche. Tali documentazioni sono conservate attualmente nello Staatsarchiv del Canton Zurigo. Lo scopo per il quale si può prendere visione dei dati è descritto più sotto, al punto 3.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

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Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Bericht über Zwangsmassnahmen in Sozialbereich der Stadt Zürich».

Responsabilità per la protezione dei dati comunicati Il dott. phil. Thomas Huonker è responsabile della protezione dei dati comunicati.

Oneri a.

Il dott. Thomas Huonker deve garantire che persone non autorizzate non prendano visione delle documentazioni non anonimizzate.

b.

Il titolare dell'autorizzazione deve anonimizzare appena possibile i dati raccolti. Da quel momento deve garantire che i dati personali siano separati in modo chiaro dai dati anonimizzati.

c.

Il titolare dell'autorizzazione è inoltre obbligato a informare per scritto i medici della Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo (già Burghölzli) nonché quelli della Psychiatrisce Klinik Rheinau in merito all'estensione dell'autorizzazione. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale, all'attenzione del presidente, il più presto possibile, ossia prima dell'inizio dell'attività di ricerca.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 e seguenti della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7.

Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, durante il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031/322 94 94), prendere visione dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

16 luglio 2002

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vicepresidente, prof. dr. med. Rudolf Bruppacher

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