Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, dopo l'esame dell'iniziativa «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti» depositata il 28 novembre 20001; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 20022, decide:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti» del 28 novembre 2000 è valida e viene sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale3 è modificata come segue: Art. 81 cpv. 2 (nuovo) 2

Si adopera per l'efficienza appropriata delle infrastrutture del traffico. Nell'ambito delle sue competenze, promuove lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture per la circolazione stradale ed i trasporti ferroviari e contribuisce ad eliminare i problemi di capacità.

Art. 84 cpv. 3 secondo periodo 3

1 2 3

... Sono eccettuate: a.

le strade che fanno parte di collegamenti internazionali e di reti nazionali, per accrescere la sicurezza e il flusso del traffico;

b.

le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

FF 2001 1024 FF 2002 4001 RS 101

2002-0637

4045

Iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'art. 81 cpv. 2 (Opere pubbliche) (nuova) Al più tardi dieci anni dopo l'accettazione dell'articolo 81 capoverso 2, i lavori di costruzione destinati ad eliminare i problemi di capacità devono essere in corso sui seguenti tratti delle strade nazionali: a.

tra Ginevra e Losanna;

b.

tra Berna e Zurigo;

c.

tra Erstfeld ed Airolo.

Art. 2 1 L'Assemblea federale sottopone nel contempo al voto del popolo e dei Cantoni un controprogetto.

2

Essa propone di modificare la Costituzione federale4 come segue:

Art. 81 cpv. 2 (nuovo) 2 Si adopera per l'efficienza appropriata delle infrastrutture del traffico. Nell'ambito delle sue competenze, promuove lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture per la circolazione stradale ed i trasporti ferroviari e contribuisce ad eliminare i problemi di capacità.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono completate come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'art. 81 cpv. 2 (Opere pubbliche) (nuova) Un anno dopo l'accettazione dell'articolo 81 capoverso 2, il Consiglio federale presenta un programma destinato ad aumentare la capacità delle rete delle strade nazionali ed a migliorare la fluidità del traffico nelle zone urbane. Il programma sarà concepito in modo che i progetti urgenti possano essere depositati pubblicamente al più tardi otto anni dopo l'accettazione dell'articolo 81 capoverso 2.

Art. 3 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

3412

4

RS 101

4046