Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella riunione plenaria del 19 aprile 2002, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9 capoverso 5, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re Kantonsspital di Basilea concernente la domanda del 14 giugno 2001 per la proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: Titolare dell'autorizzazione e coinvolgimento della Commissione bicamerale d'etica Il responsabile dei progetti di ricerca oggetto della presente autorizzazione del Kantonsspital di Basilea è il coordinatore medico, prof. dr. med. Theo Rüfli, primario del reparto di dermatologia e capo del settore medicina II.

La Commissione bicamerale d'etica (EKBB) riprende i progetti di ricerca avviati in virtù della decisione di autorizzazione. Subentra al posto della commissione d'etica interna all'ospedale. Il suo compito consiste nel verificare gli studi secondo la procedura ordinaria, nell'ambito della quale deve essere garantita una valutazione giuridica. I compiti e l'estensione della verifica rimangono gli stessi.

La EKBB e il coordinatore medico formano insieme un meccanismo di controllo completato dall'obbligo di notificare ogni anno i progetti di ricerca avviati.

Regolamento d'accesso Il regolamento d'accesso è approvato nell'ambito della procedura appositamente prevista.

Durata dell'autorizzazione Per principio le autorizzazioni sono rilasciate alla clinica per una durata di cinque anni a partire dal momento in cui sono passate in giudicato. Prima della scadenza del nuovo termine il titolare dell'autorizzazione deve presentare una nuova domanda.

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare alla Commissione peritale prima della scadenza della durata dell'autorizzazione i seguenti cambiamenti. La Commissione peritale decide in seguito se deve essere rilasciata un'autorizzazione complementare:

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avvicendamento del coordinatore medico

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avvicendamento del presidente della EKBB

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modifica del regolamento di accesso

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cambiamento della struttura amministrativa e organizzativa dell'ospedale

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al Kantonsspital di Basilea e all'Incaricato federale della protezione dei dati.

Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 324 94 02), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

16 luglio 2002

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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