Oggetto 2

Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Progetto

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 20021; visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta: I Il decreto federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificato come segue: Art. 7 rubrica e cpv. 1-3 Previdenza per la vecchiaia 1

Per gli affiliati a un istituto di previdenza professionale, l'indennità di previdenza è pari al doppio del contributo massimo consentito a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). Il parlamentare finanzia tale indennità in ragione di un quarto.

2

La Confederazione versa l'indennità di previdenza a: a.

un istituto di previdenza designato dal parlamentare e registrato ai sensi della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP); o

b.

un istituto di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a).

3

Per quanto un parlamentare, nell'ambito del capoverso 2, non sia più in grado di assicurare pienamente o in parte le sue prestazioni assicurative presso un istituto di previdenza del 2° pilastro o un istituto di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), l'indennità di previdenza gli viene versata completamente o in parte sul conto bloccato da lui indicato. Il parlamentare può disporre liberamente di tale importo, compresi gli aumenti del capitale, una volta raggiunta l'età che dà diritto alla rendita.

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FF 2002 6323 FF 2002 6343 RS 171.211 RS 831.40

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2002-1087

Modifica del decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari. O dell'AF

Art. 7a (nuovo) Previdenza per l'invalidità 1

In caso di invalidità il parlamentare riceve una rendita.

2

Per la valutazione del grado di invalidità e l'inizio del diritto alla rendita sono determinanti l'articolo 57 della legge federale del 19 giugno 19595 sull'assicurazione per l'invalidità e le relative disposizioni di esecuzione.

3

La rendita intera di invalidità ammonta annualmente al 150 per cento dell'importo massimo della rendita AVS semplice secondo l'articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 19466 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 7b (nuovo) Previdenza per il decesso 1

In caso di decesso del parlamentare, le persone da lui designate ricevono una prestazione in capitale.

2

Il capitale garantito in caso di decesso è pari al 50 per cento dell'importo massimo della rendita AVS semplice secondo l'articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 19467 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti moltiplicato per il numero di anni corrispondenti alla differenza tra il 65° anno di età e l'età raggiunta dal parlamentare il giorno del decesso. L'età raggiunta il giorno del decesso corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

3 Il parlamentare può indicare per scritto i beneficiari e la quota di capitale spettante a ciascuno di essi.

4

Se non sono stati designati beneficiari, il capitale garantito spetta agli eredi legali.

In mancanza di indicazioni sulla ripartizione del capitale, quest'ultimo è ripartito in quote uguali tra le persone designate.

Art. 8 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo) 1

Abrogato

2

In caso di malattia o infortunio all'estero, la Confederazione fornisce al parlamentare le prestazioni massime seguenti: a.

30 000 franchi per le spese di rimpatrio in Svizzera;

b.

100 000 franchi per le cure mediche e l'ospedalizzazione, in quanto le assicurazioni private e obbligatorie non coprano integralmente le spese;

c.

un anticipo di 30 000 franchi per le spese di ospedalizzazione; questo importo è computato nelle spese effettive assunte dalla Confederazione.

3

Le fatture devono essere presentate alla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.

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RS 831.20 RS 831.10 RS 831.10

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Modifica del decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari. O dell'AF

Art. 8a (nuovo) Importo sostitutivo della diaria 1 Il diritto all'importo sostitutivo della diaria persa nasce all'insorgenza della malattia o al verificarsi dell'infortunio e sussiste per al massimo 730 giorni civili. Si estingue al sorgere del diritto a una rendita di invalidità.

2 Durante i primi 30 giorni civili il parlamentare ha diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa. Dal 31° giorno civile tale importo è ridotto all'80 per cento della diaria persa.

3 La parlamentare in congedo maternità ha diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa.

4 Il parlamentare che fa valere un diritto al versamento di un importo sostitutivo di più di cinque diarie deve produrre un certificato medico.

Art. 8b (nuovo) Aiuto transitorio 1

L'aiuto transitorio non può superare il 100 per cento dell'importo massimo della rendita AVS semplice secondo l'articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2

Il reddito del mandato parlamentare secondo l'articolo 8a capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 19899 sulle indennità parlamentari si determina in base alla retribuzione annua e alla somma media delle diarie versate ai parlamentari durante l'anno civile precedente.

II La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore contemporaneamente alla modifica del ... della legge federale sulle indennità parlamentari.

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RS 831.10 RS 171.21

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