Decreto federale Disegno concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20022, decreta:

Art. 1 1

Sono approvate le seguenti convenzioni: a.

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo;

b.

Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo.

2 Il Consiglio federale č autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

1 2

RS 101 FF 2002 4815

4884

2002-0764