Decreto federale Disegno concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20022, decreta:
Art. 1 1
Sono approvate le seguenti convenzioni: a.
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo;
b.
Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo.
2 Il Consiglio federale č autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
1 2
RS 101 FF 2002 4815
4884
2002-0764