Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto del 22 febbraio 20022 della Commissione della sicurezza sociale e della sanitā del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 20023, decreta:
Sezione 1: Principi Art. 1 1 La Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per l'istituzione di strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione.
2 Gli aiuti finanziari federali sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettivitā locali di diritto pubblico o terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.
Sezione 2: Aiuti finanziari Art. 2
Beneficiari
1
Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna, alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne e alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scolaritā obbligatoria.
2 Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa.
Art. 3
Condizioni
1
Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica:
1 2 3
RS 101 FF 2002 3765 FF 2002 3808
3804
2002-0609
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
a.
che sono costituite sotto forma di persone giuridiche e non perseguono scopi lucrativi o che sono gestite da collettivitā pubbliche;
b.
il cui finanziamento a lungo termine č garantito; e
c.
che rispondono a esigenze qualitative.
2
Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne se sono soddisfatte le condizioni formulate nel capoverso 1 lettera a. Gli aiuti finanziari devono essere destinati: a.
al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia in famiglie diurne; o
b.
al promovimento della formazione delle famiglie diurne.
Art. 4
Mezzi a disposizione
1 L'Assemblea
federale vota sotto forma di un credito d'impegno pluriennale i mezzi necessari per gli aiuti finanziari.
2 Il personale e le spese necessarie all'attuazione della presente legge sono finanziati con i mezzi previsti nel capoverso 1.
3 Se gli aiuti chiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce un ordine di prioritā tenendo conto delle particolaritā regionali.
Art. 5
Calcolo e durata degli aiuti finanziari
1
Gli aiuti finanziari coprono al massimo un terzo delle spese d'investimento e di gestione.
2
Sono accordati per tre anni al massimo.
Sezione 3: Procedura e protezione giuridica Art. 6
Domanda di aiuti finanziari e decisione
1
Le domande devono essere indirizzate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) prima dell'apertura della struttura o dell'aumento dell'offerta.
2
Anche le domande secondo l'articolo 3 capoverso 2 devono essere indirizzate all'Ufficio.
3 L'Ufficio statuisce sulla domanda dopo aver sentito l'autoritā competente del Cantone.
Art. 7
Protezione giuridica
1
La protezione giuridica si basa sulle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.
2
Č escluso il ricorso al Consiglio federale.
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Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Sezione 4: Disposizioni finali Art. 8
Esecuzione e valutazione
1
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione dopo aver sentito le organizzazioni specializzate competenti.
2
Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente.
Art. 9
Referendum, durata di validitā ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
La sua durata di validitā č di 10 anni.
3
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Proposta della minoranza (Fattebert, Bortoluzzi, Dunant, Triponez) Non entrata in materia 3362
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