Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Lituania
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 20022, decreta:
Art. 1 1
La Convenzione, firmata il 27 maggio 2002, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio č approvata.
2
Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
1 2
RS 101 FF 2002 6250
2002-1849
6257