Codice civile Codice delle obbligazioni Codice penale Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Disegno

(Articolo di principio sugli animali) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 e 123 della Costituzione federale1; esaminati il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 25 gennaio 20022 e il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 20023, decreta: I Il Codice civile4 è modificato come segue: Art. 482 cpv. 4 (nuovo) 4

La liberalità per disposizione a causa di morte fatta a un animale equivale all'onere di prendersi cura dell'animale in maniera appropriata.

Art. 641 titolo marginale (nuovo) A. Caratteri della proprietà I. In generale

Art. 641a (nuovo) II. Animali

1

Gli animali non sono cose.

2

Salvo disciplinamenti particolari, le prescrizioni applicabili alle cose sono parimenti valide per gli animali.

Art. 651a (nuovo) c. Animali domestici

1 2 3 4

1

Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, in caso di litigio il tribunale ne attribuisce la proprietà esclusiva

RS 101 FF 2002 3734 FF 2002 ...

RS 210

2002-0339

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alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore dal profilo della protezione degli animali.

2 Il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l'animale a versare un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina liberamente l'ammontare secondo il suo apprezzamento.

3

Il tribunale adotta le necessarie misure provvisionali, segnatamente in relazione alla sistemazione provvisoria dell'animale.

Art. 720 titolo marginale (nuovo) III. Oggetti trovati 1. Pubblicazione ed indagine a. In generale

Art. 720a (nuovo) b. Nel caso di animali

1

Chi trova un animale smarrito è tenuto, fatto salvo l'articolo 720 capoverso 3, a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso agli oggetti smarriti.

2

I Cantoni designano l'ufficio a cui rivolgere l'avviso.

Art. 722 cpv. 1bis e 1ter (nuovi) 1bis

Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.

1ter Qualora la persona che trova l'animale affida quest'ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l'animale, disporne liberamente.

Art. 728 cpv. 1bis (nuovo) 1bis

Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.

Art. 934 cpv. 1

1

Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l'ha smarrita, o che ne fu altrimenti privato contro la sua volontà, la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l'articolo 722.

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II Il Codice delle obbligazioni5 è modificato come segue: Art. 42 cpv. 3 (nuovo) 3

Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere come danno anche quando eccedono il valore dell'animale.

Art. 43 cpv. 1bis (nuovo) 1bis

In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.

III Il Codice penale6 è modificato come segue: Art. 110 n. 4bis (nuovo) 4bis. Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.

Art. 332 Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite

Chiunque non dà l'avviso prescritto dall'articolo 720 capoverso 2, 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.

IV La legge federale dell'11 aprile 18897 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue: Art. 92 n. 1a (nuovo) Sono impignorabili: ...

1a. gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo; 5 6 7

RS 220 RS 311.0 RS 281.1

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V 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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