Traduzione1

Protocollo di revisione alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992

La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, desiderose di adattare alle mutate circostanze la Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992, qui di seguito designata «Convenzione», hanno convenuto quanto segue: Art. I L'articolo 4 paragrafo 6 della Convenzione è redatto come segue: «(6) Non è considerata «residente di uno Stato contraente» una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente».

Art. II L'articolo 10 paragrafi 2 e 3 della Convenzione sono riformulati come segue: «(2) Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere:

1

a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno);

b)

il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore;

Dal testo originale tedesco.

2002-0696

3831

Doppia imposizione. Protocollo con la Germania

c)

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il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b).

(3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi possono essere esentati da imposta nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, se il beneficiario dei dividendi è una società residente nell'altro Stato contraente che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi».

Art. III L'articolo 23 della Convenzione è riformulato come segue: «Art. 23 (1) La presente Convenzione non può essere interpretata come impedimento per uno Stato contraente ad applicare il proprio diritto nazionale in materia di elusione e sottrazione d'imposta.

(2) Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 comportassero una doppia imposizione, le autorità competenti si concertano ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 al fine di evitare la doppia imposizione».

Art. IV L'articolo 24 paragrafo 2 della Convenzione è modificato come segue: 1.

Il numero 1 lettera b è abrogato.

2.

Il numero 1 lettera a diventa numero 1.

3.

Il numero 3 è abrogato.

4.

I numeri da 4 a 6 diventano numeri da 3 a 5.

5.

Riguardo al nuovo numero 5 l'espressione «dei numeri 2 e 3» è sostituita dall'espressione «del numero 2».

Art. V L'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione è riformulato come segue: «(1) a) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, a richiesta, scambiarsi le informazioni (che le legislazioni tributarie degli Stati contraenti consentono di ottenere nell'ambito della normale prassi amministrativa), che concernono un'imposta contemplata dalla Convenzione, necessarie ai fini dell'applicazione della presente Convenzione. Questa regola è parimenti applicabile alle informazioni necessarie per fissare le condizioni dell'imposizione secondo l'articolo 15a.

b)

3832

L'assistenza amministrativa viene concessa anche per l'esecuzione del diritto nazionale in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale. Gli Stati contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione di queste disposizioni nell'ambito del loro diritto nazionale.

Doppia imposizione. Protocollo con la Germania

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Le informazioni così scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone incaricate dell'accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare un segreto bancario, commerciale, industriale, professionale o un metodo commerciale. Sono fatte salve le restrizioni del segreto bancario in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale menzionate nel Protocollo».

Art. VI Alla Convenzione è aggiunto il seguente protocollo:

«Protocollo alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992 All'atto della firma del Protocollo di revisione alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno concordato le seguenti disposizioni che sono parte integrante della Convenzione: 1. Ad art. 10 par. 3 a)

Ogni Stato contraente istituirà una procedura che permetta, nel caso di dividendi che non soggiacciono all'imposta ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 3, di effettuare il pagamento senza la trattenuta d'imposta.

b)

A scanso di equivoci è stabilito che la detenzione di quote di una società attraverso una società di persone non impedisce l'applicazione dell'articolo 10 paragrafo 3.

2. Ad art. 23 Resta inteso che i provvedimenti presi dalla Svizzera col decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni sono parimenti applicabili alla presente Convenzione.

Resta inteso che la legislazione tedesca per impedire l'elusione d'imposta comprende le disposizioni del § 42 dell'ordinamento tributario e del § 50d capoverso 3 della legge concernente l'imposta sul reddito.

3833

Doppia imposizione. Protocollo con la Germania

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3. Ad art. 27 a)

Resta inteso che l'espressione «truffe e reati analoghi in materia fiscale» designa un comportamento fraudolento che il diritto di entrambi gli Stati considera come delitto fiscale punibile con una pena privativa della libertà.

Resta inteso che il segreto bancario non impedisce in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale di reperire presso le banche prove documentali e di trasmetterle all'autorità competente dello Stato richiedente. Una comunicazione di informazioni presuppone tuttavia una relazione diretta tra il comportamento fraudolento e l'auspicato provvedimento di assistenza amministrativa.

Le due parti convengono che l'applicazione delle disposizioni del primo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 27 nonché del presente Protocollo presuppone la reciprocità giuridica ed effettiva. È inoltre convenuto che l'assistenza amministrativa ai sensi di detto paragrafo non comprende nessun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove.

b)

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Qualora, in conformità del diritto nazionale, vengano trasmessi dati personali sulla base della presente Convenzione, le seguenti disposizioni valgono a titolo complementare tenuto conto delle norme valide per ogni Stato contraente: aa) l'utilizzazione dei dati da parte del destinatario è ammessa soltanto per lo scopo prescritto e unicamente alle condizioni fissate da chi li trasmette; bb) il destinatario informa il fornitore delle informazioni, a richiesta, sull'utilizzazione dei dati trasmessi e sui risultati ottenuti mediante tali dati; cc) dati personali possono essere trasmessi unicamente ai servizi competenti. L'ulteriore trasmissione ad altri servizi può avvenire unicamente previa approvazione del fornitore delle informazioni; dd) il fornitore delle informazioni è tenuto ad accertarsi dell'esattezza dei dati da trasmettere nonché della necessità e della proporzionalità in relazione allo scopo perseguito con la comunicazione. All'uopo deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario ne deve essere avvertito immediatamente. Esso deve procedere alla rettificazione o alla distruzione necessaria; ee) la persona interessata, a richiesta, deve poter ricevere informazioni sui dati trasmessi che la concernono nonché sullo scopo dell'uso previsto.

Non vi è obbligo di comunicare informazioni se da una ponderazione risulta che l'interesse pubblico a non comunicare informazioni è preponderante rispetto all'interesse ad essere informata della persona in questione. Per il rimanente, il diritto della persona interessata di ricevere informazioni sui dati che la concernono personalmente è retto dal diritto nazionale della parte contraente sul cui territorio nazionale è stata chiesta l'informazione;

Doppia imposizione. Protocollo con la Germania

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ff)

se qualcuno viene leso illecitamente a seguito di comunicazioni nel quadro dello scambio d'informazioni ai sensi della presente Convenzione, responsabile è il destinatario in conformità del suo diritto nazionale. Nei confronti della parte lesa, il destinatario non può avvalersi, a proprio discarico, del fatto che il danno è stato provocato dallo Stato che ha trasmesso i dati; gg) nella misura in cui il diritto nazionale vigente per il fornitore delle informazioni preveda prescrizioni speciali in materia di cancellazione dei dati personali trasmessi, esso lo comunica al destinatario. Indipendentemente da tale legislazione, i dati personali trasmessi devono essere cancellati non appena non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati comunicati; hh) il fornitore delle informazioni e il destinatario sono obbligati ad attestare nei rispettivi incarti la trasmissione e la ricezione di dati personali; ii) il fornitore delle informazioni e il destinatario sono obbligati a proteggere efficacemente contro l'accesso non autorizzato, contro le modifiche abusive e contro la comunicazione non autorizzata i dati personali trasmessi».

Art. VII (1) Il presente Protocollo di revisione è subordinato a ratifica; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berlino non appena possibile.

Il presente Protocollo di revisione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratificazione e sarà applicabile: a)

fatte salve le disposizioni della lettera b, alle imposte riscosse alla fonte su prestazioni esigibili a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo di revisione;

b)

alle imposte riscosse alla fonte sui dividendi ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione esigibili a contare dal 1° gennaio 2002. L'articolo III non si applica fino alla prima applicazione della lettera a di cui sopra;

c)

alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo di revisione o dopo questa data;

d)

alle domande d'informazione concernenti truffe e reati analoghi in materia fiscale commessi dopo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo di revisione.

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Doppia imposizione. Protocollo con la Germania

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Fatto a Berna il 12 marzo 2002 in due originali in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica federale di Germania:

Urs Ursprung

Reinhard Hilger

3455

3836

Traduzione2

Protocollo di negoziazione del 7 dicembre 2001

Desiderose di garantire l'applicazione e l'interpretazione del Protocollo di revisione alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992, con la parafatura del testo del Protocollo di revisione le competenti autorità hanno in data odierna consensualmente dichiarato quanto segue: 1. Ad articolo 10 paragrafo 3: Il numero 1 lettera a del Protocollo ad articolo 10 paragrafo 3 è applicabile a dividendi esigibili a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo di revisione.

2.

Ad articolo 27 paragrafo 1 lettera b:

I.

In Svizzera:

1.

Esame preliminare delle richieste germaniche

1.1.

Le richieste delle competenti autorità germaniche per lo scambio di informazioni intese a prevenire truffe e reati analoghi in materia fiscale secondo l'articolo 27 della Convenzione sono oggetto di un esame preliminare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

1.2.

Se una richiesta di scambio di informazioni non può essere soddisfatta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ne informa la competente autorità germanica. Quest'ultima può completare la sua richiesta.

1.3.

Se dall'esame preliminare risulta che le condizioni di cui all'articolo 27 della Convenzione, in correlazione con il presente Protocollo, sono plausibilmente adempiute, l'Amministrazione federale delle contribuzioni informa della presentazione della richiesta e delle informazioni reclamate la persona che in Svizzera dispone delle relative informazioni (detentore delle informazioni). Il resto del contenuto della richiesta non è comunicato al detentore delle informazioni.

1.4.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni chiede contemporaneamente al detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e d'invitare la persona interessata a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

2

Dal testo originale tedesco.

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Doppia imposizione. Protocollo con la Germania

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2.

Ottenimento delle informazioni

2.1.

Se il detentore delle informazioni trasmette all'Amministrazione federale delle contribuzioni le informazioni richieste, quest'ultima le esamina ed emette una decisione finale.

2.2.

Se il detentore delle informazioni o la persona interessata, rispettivamente il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, non acconsente a fornire le informazioni richieste entro un termine di 14 giorni, l'Amministrazione federale delle contribuzioni emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige la consegna delle informazioni indicate nella richiesta germanica.

3.

Diritti della persona interessata

3.1.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni notifica parimenti alla persona interessata, che ha designato un mandatario svizzero autorizzato a ricevere le notificazioni, la decisione indirizzata al detentore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità germanica, a meno che nella richiesta non venga espressamente chiesta la segretezza.

3.2.

Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità germanica secondo il diritto germanico. Contemporaneamente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

3.3.

La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti e la partecipazione alla procedura possono essere negate soltanto: a)

per documenti e atti procedurali per i quali esistono motivi di segretezza; oppure

b)

se lo esige l'articolo 27 della Convenzione.

3.4.

Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all'Amministrazione federale delle contribuzioni o che quest'ultima si è procurata non possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione del diritto fiscale svizzero. È fatto salvo il numero 8.4.

4.

Misure coercitive

4.1.

Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro il termine fissato, possono essere prese misure coercitive. Al riguardo si può procedere al sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati nonché alla perquisizione domiciliare.

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Doppia imposizione. Protocollo con la Germania

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4.2.

Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o dal suo sostituto. Devono essere eseguite da funzionari particolarmente istruiti a tale scopo e possono essere sequestrati soltanto oggetti, documenti e atti che potrebbero essere importanti in relazione con la richiesta di scambio di informazioni.

4.3.

Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempestivamente, il funzionario può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o dal suo sostituto.

4.4.

La Polizia dei Cantoni e dei Comuni sostiene l'Amministrazione federale delle contribuzioni nell'esecuzione delle misure coercitive.

5.

Perquisizione di locali

5.1.

Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni.

5.2.

L'esecuzione della perquisizione è disciplinata nell'articolo 49 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.

6.

Sequestro di oggetti, documenti e atti

6.1.

La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per i segreti privati.

6.2.

Prima della perquisizione, al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informazioni deve essere data l'occasione di esprimersi sul loro contenuto. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di localizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti.

6.3.

Il possessore o il detentore delle informazioni devono assumersi le spese che risultano loro dalle misure coercitive.

7.

Esecuzione semplificata

7.1.

Se la persona interessata acconsente a fornire le informazioni alla competente autorità germanica, può informare per scritto l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Questo consenso è irrevocabile.

7.2.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità germanica.

7.3.

Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti vengono procurati conformemente al numero 2 e seguenti e trasmessi con decisione finale.

3

RS 313.0

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8.

Chiusura della procedura

8.1.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni emette una decisione finale motivata. Vi si pronuncia sull'esistenza di una frode fiscale e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità germanica.

8.2.

La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

8.3.

Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale.

8.4.

Una volta che la decisione finale sia passata in giudicato, le informazioni trasmesse alla competente autorità germanica possono essere utilizzate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

9.

Rimedi giuridici

9.1.

La decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale svizzero.

9.2.

Anche il detentore delle informazioni è autorizzato al ricorso, per quanto faccia valere interessi propri.

9.3.

Il ricorso di diritto amministrativo ha effetto sospensivo.

9.4.

Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutoria e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

II. Nella Repubblica federale di Germania: È applicabile in diritto nazionale. Si rimanda al Promemoria concernente la «zwischenstaatliche Amtshilfe durch Auskunftsaustausch in Steuersachen», del 3 febbraio 1999 IV B 4; pag. 1320 - 3/99 - BStBl. I pag. 228, 974.

Per la Delegazione svizzera:

Per la delegazione tedesca:

Robert Waldburger

Michael Krause

3455

3840