Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 22 settembre 2002 del 30 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, decreta:

Art. 1 La votazione popolare su: ­

il decreto federale del 22 marzo 20022 concernente l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» e il controprogetto «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione» e

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la legge del 15 dicembre 20003 sul mercato dell'energia elettrica (LMEE)

avrà luogo il 22 settembre 2002 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.

Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

30 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 161.1 FF 2002 2473 FF 2000 5426

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2002-1360