Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Direttive concernenti l'impiego del credito a sostegno delle organizzazioni culturali del 16 novembre 1998 (Stato 1° luglio 2002)

Il Dipartimento federale dell'interno emana le seguenti direttive:

Art. 1

Principio

1

Nel quadro dei crediti che gli sono accordati ogni anno (rubrica 306-3600.002), il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) sostiene le organizzazioni di artisti professionisti e di dilettanti che svolgono attività culturali a livello nazionale nonché le associazioni mantello che riuniscono tali organizzazioni.

2 In linea di massima, il Dipartimento non sostiene le organizzazioni il cui scopo è prevalentemente didattico, formativo o scientifico.

Art. 2

Definizioni

1

Per organizzazioni che svolgono attività a livello nazionale si intendono le organizzazioni che raggruppano membri provenienti dalle varie parti della Svizzera e che sono attive in almeno due regioni linguistiche. Rientrano in questa categoria anche le organizzazioni operanti in una parte della Svizzera che collaborano stabilmente con organizzazioni analoghe di altre parti del paese.

2

Per artisti professionisti si intendono persone che, almeno per metà, finanziano il loro sostentamento svolgendo un'attività artistica oppure che dedicano almeno la metà del tempo di lavoro alla loro attività artistica.

3

Per organizzazioni di artisti professionisti si intendono organizzazioni i cui membri soddisfano in maggioranza la definizione del capoverso 2.

4

Per dilettanti che svolgono attività culturali si intendono persone che si dedicano regolarmente a un'attività culturale sotto una guida qualificata.

4954

2002-1583

Impiego del credito a sostegno delle organizzazioni culturali

Art. 3 1

Forma del sostegno

Il sostegno consiste nell'erogazione di aiuti finanziari annui.

2 Gli aiuti finanziari annui sono destinati alla preparazione e all'esecuzione delle attività statutarie regolari delle organizzazioni. In via eccezionale, possono essere erogati a progetti autonomi, realizzati in sostituzione o a complemento dell'attività statutaria di un'organizzazione.

Art. 4

Durata dell'attività

Sono sostenute soltanto le organizzazioni attive da almeno tre anni che possono dimostrare di svolgere un'attività continuativa.

Art. 5

Sostegno a organizzazioni di artisti professionisti

Sono sostenute le organizzazioni che svolgono segnatamente le seguenti attività: a.

promuovere la produzione artistica dei membri e le condizioni quadro in cui si colloca;

b.

informare i membri su questioni di politica culturale;

c.

consigliare e rappresentare i membri in tutte le questioni legate alla mediazione e alla commercializzazione delle loro opere;

d.

rappresentare gli interessi dei membri nell'opinione pubblica svizzera e mediante la cooperazione internazionale;

e.

assicurare i membri anziani e preservarli dalle conseguenze economiche dovute a malattie, infortuni, invalidità e morte;

f.

promuovere la produzione artistica delle donne.

Art. 6

Sostegno ad associazioni mantello

Sono sostenute le associazioni mantello che svolgono segnatamente le seguenti attività: a.

rappresentare gli interessi dei membri nei confronti del pubblico svizzero e mediante la cooperazione internazionale;

b.

informare i membri su questioni di politica culturale;

c.

promuovere gli scambi e le collaborazioni tra i loro membri;

d.

consigliare i membri.

Art. 7

Sostegno ad organizzazioni di dilettanti che svolgono attività culturali

Sono sostenute le organizzazioni di dilettanti che svolgono segnatamente le seguenti attività culturali: a.

promuovere la produzione culturale dei loro membri e la cultura popolare in genere; 4955

Impiego del credito a sostegno delle organizzazioni culturali

b.

informare i membri su questioni di politica culturale;

c.

rappresentare gli interessi dei membri nell'opinione pubblica svizzera e mediante la cooperazione internazionale.

Art. 8 1

Ammontare degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari sono calcolati secondo: a.

la natura e il valore dell'attività di un'organizzazione;

b.

la struttura e le dimensioni di un'organizzazione;

c.

le prestazioni che si possono esigere dalle organizzazioni e i contributi di terzi;

d.

il rapporto tra i fondi disponibili e il numero di organizzazioni richiedenti.

2

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al doppio delle prestazioni delle organizzazioni e dei contributi di terzi.

3 Se l'organizzazione svolge un'attività di notevole interesse pubblico che non potrebbe essere svolta senza un contributo più elevato, sono ammesse eccezioni.

Art. 91

Inoltro delle richieste

1

Le richieste, esaurientemente motivate, devono essere inoltrate all'Ufficio federale della cultura (UFC) entro il 31 ottobre precedente l'anno per il quale si chiede un sostegno. L'UFC respinge le richieste pervenute in ritardo.

2

Ogni richiesta deve essere corredata: a.

del programma dell'anno in corso;

abis. degli obiettivi dell'anno per cui si chiede un sostegno (anno contributivo);

3

1

b.

di un preventivo per l'anno contributivo;

c.

di indicazioni su eventuali aggiornamenti delle attività nell'anno corrente rispetto al programma annuale;

d.

di un breve rendiconto sulla situazione finanziaria attuale dell'organizzazione;

e.

dell'indicazione del numero di membri;

f.

dell'atto di fondazione dell'organizzazione, se si tratta di una prima richiesta (statuti, verbali, ecc.);

g.

di eventuali modifiche apportate agli statuti.

L'UFC può richiedere l'inoltro di ulteriori documenti.

Nuovo testo giusta il n. I della modifica del 1° luglio 2002, in vigore dal 1° agosto 2002.

4956

Impiego del credito a sostegno delle organizzazioni culturali

4 Entro il 31 marzo dell'anno contributivo devono essere inoltrati in aggiunta i seguenti documenti:

a.

documenti approvati dell'anno precedente (rapporto di gestione, bilancio e chiusura di fine anno);

b.

preventivo approvato per l'anno contributivo;

c.

eventuali aggiornamenti rispetto alla richiesta inoltrata.

5

La scadenza fissata al capoverso 4 può essere prorogata dall'UFC per ragioni sufficienti, se viene richiesto entro la decorrenza del termine.

Art. 10

Esame delle richieste

L'UFC esamina le richieste. Se lo ritiene necessario può interpellare degli esperti.

Esso sottopone la sua proposta al Dipartimento.

Art. 11

Colloqui annuali

A scadenze annuali l'UFC discute con le organizzazioni sostenute della situazione attuale e degli obiettivi per gli anni successivi.

Art. 122

Decisione

1

Il Dipartimento decide circa l'attribuzione degli aiuti finanziari. Esso può disporre l'erogazione rateale.

2 L'UFC esamina i documenti inoltrati in aggiunta (art. 9 cpv. 4). Esso può revocare globalmente o parzialmente le decisioni di aiuti finanziari in virtù dell'articolo 30 della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi.

3 In casi fondati, con la revoca l'UFC può esigere il rimborso parziale o globale degli aiuti finanziari oppure conteggiarli con gli aiuti finanziari dell'anno successivo.

4

Le decisioni e i mezzi giuridici sono comunicati per iscritto ai richiedenti.

Art. 13

Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 14

Regolamentazione transitoria

Nell'anno dell'entrata in vigore delle presenti direttive possono essere concessi degli aiuti straordinari alle organizzazioni sostenute fino ad oggi che in base alla nuova regolamentazione non riceveranno più sostegni oppure ne riceveranno in misura notevolmente minore.

2 3

Nuovo testo giusta il n. I della modifica del 1° luglio 2002, in vigore dal 1° agosto 2002.

RS 616.1

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Impiego del credito a sostegno delle organizzazioni culturali

Art. 15

Diritto previgente: abrogazione

Le direttive del 20 gennaio 19924 concernenti l'impiego del credito a sostegno delle organizzazioni culturali sono abrogate.

16 novembre 1998

Dipartimento federale dell'interno: Ruth Dreifuss

4

FF 1992 I 1035

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