Decreto federale concernente i progetti di costruzione e l'acquisto di fondi e immobili nel settore dei PF

Disegno

(Programma edilizio 2003 del settore dei PF) del

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 giugno 20022, decreta:

Art. 1

Credito d'impegno

Al Consiglio federale è stanziato, sotto forma di credito collettivo, un credito d'impegno pari a 78 220 000 franchi per i progetti elencati in allegato.

Art. 2

Trasferimenti all'interno del credito d'impegno

Il Consiglio dei PF, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, può effettuare trasferimenti di lieve entità nei limiti del credito d'impegno.

Art. 3

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà al referendum.

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RS 101 FF 2002 4795

2002-0921

4813

Programma edilizio 2003 del settore dei PF. DF

Allegato

Elenco dei crediti d'opera Credito d'impegno non sottoposto al freno alle spese a. Progetti superiori ai 10 milioni di franchi Totale

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b. Progetti inferiori ai 10 milioni di franchi Progetti secondo l'elenco delle opere di cui al punto 2 del programma edilizio 2003 del settore dei PF Totale

78 220 000

Totale complessivo del credito d'impegno

78 220 000

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