Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione
Termine per la raccolta delle firme: 29 luglio 2003
Iniziativa popolare federale «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» Esame preliminare
La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)», presentata il 29 novembre 2001; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.
La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» presentata il 29 novembre 2001, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2.
L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
1 2 3
438
RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0 2002-0135
Iniziativa popolare federale
N.
Nome
Cognome
Via
1 2 3 4
N.
NPA
Località
Berthoud
André
Blumenmatt
6
2572
Mörigen
Feineis
Erich
Pfaffengut
5
9312
Häggenschwil
Guscetti
Fausto
Via Greina
Haering
Hans-Peter
Landhausweg
5
Huber
Hans-Ulrich
Büelhüslistrasse
6
Lienhard
Heinz
7
Rebsamen
Brigitta
8
Staub
Marianne
9
6710
Biasca
40
4126
Bettingen
300
8479
Altikon
Höhgasse
12
8598
Bottighofen
Neumattstrasse
22
4144
Arlesheim
Hofstettenstrasse
46
3600
Thun
3.
Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4.
La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Protezione Svizzera degli animali PSA, Signor H.U. Huber, Casella postale, 4008 Basilea, e pubblicata nel Foglio federale del 29 gennaio 2002.
15 gennaio 2002
Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Iniziativa popolare federale
Iniziativa popolare federale «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 80 Protezione degli animali La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali; tutela il benessere e la dignità degli animali in quanto anch'essi creature ed esseri viventi dotati di sensibilità.
2 La Confederazione si attiene in particolare ai principi seguenti: 1
a.
gli animali vanno tenuti nel rispetto delle loro esigenze e trattati con riguardo;
b.
agli animali da reddito e agli altri animali domestici va data la possibilità di praticare regolarmente moto all'aperto;
c.
i trasporti di animali vanno limitati allo stretto necessario ed eseguiti sotto il controllo di persone formate a tal fine. Il transito e l'esportazione di animali da macello vivi sono vietati;
d.
l'uccisione di animali deve poter essere giustificata da motivi validi e può essere eseguita soltanto da persone formate a tal fine. È vietata la macellazione di animali senza stordimento prima del dissanguamento;
e.
gli esperimenti su animali non devono arrecare dolori o sofferenze gravi o durevoli. Nella misura del possibile, gli esperimenti su animali vanno sostituiti con metodi alternativi;
f.
la detenzione di animali selvatici deve avvenire in un ambiente che corrisponda in ampia misura al loro habitat naturale. Sono permesse soltanto l'importazione e la detenzione delle specie animali le cui esigenze possono essere soddisfatte in cattività;
g.
per il commercio di animali di qualsiasi specie sono necessari un'autorizzazione e un certificato di capacità;
h.
gli obiettivi e i metodi dell'allevamento devono essere tali da garantire la salute e il benessere degli animali procreatori e della loro prole;
i.
l'importazione in Svizzera di animali e prodotti animali è permessa soltanto se la loro detenzione o produzione all'estero non viola i principi della legislazione svizzera sulla protezione degli animali.
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Iniziativa popolare federale
3 La Confederazione disciplina e sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. A tal proposito, si attiene segnatamente ai principi seguenti:
a.
i Cantoni istituiscono per l'esecuzione della legge sulla protezione degli animali appositi uffici centrali;
b.
nei procedimenti penali per maltrattamento di animali o altre infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, vi è un patrocinatore anche per gli interessi degli animali.
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