Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria del 18 febbraio 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Le allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dell'8 novembre 2000 per l'artigianato svizzero della macelleria, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio della Svizzera.

2

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro, dichiarate d'obbligatorietà generale, hanno validità immediata per tutte le imprese dell'artigianato della macelleria e dell'economia carnea nonché per i lavoratori impiegati in queste imprese (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale e gli ausiliari). Il provvedimento riguarda in particolare le imprese che svolgono in prevalenza le seguenti attività: a.

produzione, trasformazione e commercializzazione della carne;

b.

fabbricazione di prodotti a base di carne;

c.

commercio all'ingrosso e al dettaglio di carne e prodotti a base di carne.

3

Sono esclusi i grandi distributori della vendita al dettaglio, comprese le loro filiali nonché le imprese ad essi legate commercialmente. Sono inoltre esclusi:

1 2

a.

direttori, direttori aziendali e dipendenti che ricoprono funzioni equivalenti;

b.

membri della famiglia del datore di lavoro (coniuge, genitori, fratelli, discendenti diretti);

c.

studenti delle scuole professionali durante il periodo scolastico;

d.

collaboratori occupati prevalentemente in un'impresa secondaria oppure nell'economia domestica;

e.

apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

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2002-0221

Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria. DCF

f.

il personale di vendita del Canton Ginevra (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale, il personale ausiliario, il personale temporaneo e gli aiutanti avventizi).

Art. 3 Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2002 ed è valido fino al 31 dicembre 2004.

18 febbraio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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