Testo originale

Protocollo relativo alla Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 sulla composizione delle controversie

Preambolo, La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità europea, Parti contraenti della Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi); nel comune intento di elaborare una procedura efficace di consultazione e di composizione delle controversie per la Convenzione delle Alpi e per i relativi Protocolli, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 In caso di controversia tra Parti contraenti, relativa all'interpretazione oppure all'applicazione della Convenzione delle Alpi o di un Protocollo ad essa attinente, le Parti contraenti aspirano in prima istanza ad una composizione ricorrendo al sistema delle consultazioni.

Art. 2 Qualora, a seguito di invito a ricorrere a procedure di consultazione, inviato per iscritto da una delle Parti interessate, non si giungesse ad alcun accordo in merito ad una controversia entro un periodo di 6 mesi, una delle Parti interessate potrà intentare una procedura arbitrale, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi, al fine di comporre la controversia conformemente a quanto stabilito dalle relative disposizioni in merito. La Presidenza informerà immediatamente tutte le Parti contraenti.

Art. 3 Per dar seguito ad una procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 2, il tribunale arbitrale composto da tre membri verrà formato come segue:

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2002-0071

Composizione delle controversie. Protocollo

a)

ogni Parte contendente designa un membro del tribunale arbitrale. Qualora una delle Parti contendenti non dovesse designare un membro entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2 da parte della Presidenza, sarà il Segretario generale della Corte arbitrale Permanente con sede all'Aia a procedere entro i successivi 30 giorni a detta designazione su invito dell'altra Parte contendente;

b)

il Presidente del tribunale arbitrale verrà nominato di comune accordo dai due membri designati ai sensi della lettera a). Qualora entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2 da parte della Presidenza non si dovesse giungere ad alcun accordo, sarà il Segretario generale della Corte arbitrale Permanente con sede all'Aia a procedere a tale designazione entro ulteriori 30 giorni su invito di una delle Parti contendenti;

c)

una volta nominati, i membri del tribunale arbitrale potranno essere destituiti soltanto previo comune accordo tra le Parti contendenti;

d)

i posti divenuti vacanti verranno assegnati secondo le modalità prescritte per la designazione iniziale.

Art. 4 (1) Ogni Parte contraente ha la facoltà di comunicare al tribunale arbitrale il proprio parere riguardo alla controversia.

(2) Quando una Parte contraente reputi avere un interesse d'ordine giuridico nei confronti dell'oggetto della controversia, può chiedere al tribunale arbitrale di essere ammessa ad intervenire in causa.

Art. 5 A meno che le Parti contendenti non decidano diversamente, il tribunale arbitrale determinerà il suo Regolamento interno.

Art. 6 Le Parti contendenti si astengono dall'adottare qualsivoglia provvedimento che potrebbe compromettere o pregiudicare il lodo del tribunale arbitrale. Su richiesta di una delle Parti contendenti, il tribunale arbitrale ha il potere di indicare le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna Parte contendente.

Art. 7 A meno che le Parti contendenti non abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale provvederà alla definizione della lingua o delle lingue ufficiali della Convenzione delle Alpi che andranno utilizzate nell'ambito della procedura.

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Composizione delle controversie. Protocollo

Art. 8 (1) Le Parti contendenti agevoleranno il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione: a)

forniranno al tribunale tutti i documenti e le informazioni pertinenti e

b)

permetteranno al tribunale, se necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza.

(2) Tutti i documenti e le informazioni che verranno sottoposti all'attenzione del tribunale arbitrale da una delle Parti contendenti, dovranno, dalla stessa, essere contemporaneamente portati a conoscenza anche dell'altra Parte contendente.

Art. 9 Il tribunale pronuncia il suo lodo in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Art. 10 L'assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituirà un ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare il lodo definitivo, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.

Art. 11 Il tribunale arbitrale pronuncerà il suo lodo definitivo entro 6 mesi dalla data alla quale è interamente costituito, a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al massimo di 6 mesi.

Art. 12 Sia per quanto riguarda le questioni giuridiche inerenti alla procedura che gli aspetti di merito, il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei propri membri. Il lodo è definitivo e vincolante per le Parti contendenti. Il tribunale arbitrale deve rendere note le motivazioni che hanno originato il lodo stesso. Le Parti contendenti danno tempestiva esecuzione al lodo.

Art. 13 A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente, a causa di particolari circostanze della fattispecie, le spese di tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, saranno a carico, in parti uguali, delle Parti contendenti.

Art. 14 Il Presidente del tribunale arbitrale comunica il lodo alle Parti contendenti ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi. La Presidenza inoltra a sua volta il lodo alle

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Composizione delle controversie. Protocollo

Parti contraenti ed agli osservatori ai sensi dell'articolo 5 quinto comma della Convenzione delle Alpi.

Art. 15 (1) La denuncia del presente Protocollo è ammissibile soltanto contemporaneamente alla denuncia della Convenzione delle Alpi.

(2) Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad applicarsi alla Parte denunciante per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data dell'efficacia della denuncia. Tali procedimenti proseguono fino alla loro conclusione.

Art. 16 (1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi e la Comunità europea il 31 ottobre 2000 nonché dal 6 novembre 2000 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.

(2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

(3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Art. 17 Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea in relazione al presente Protocollo: a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

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Composizione delle controversie. Protocollo

In fede di che, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Seguono le firme 3245

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