Linee direttrici all'attenzione dell'amministrazione federale sulla collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni del 16 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale1; in applicazione dell'articolo 50 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale; d'intesa con la Conferenza tripartita sugli agglomerati, emana le presenti linee direttrici:

1

Rafforzamento della collaborazione verticale

La collaborazione verticale deve essere rafforzata, tanto nella fase dell'elaborazione dei provvedimenti della Confederazione quanto al momento della loro applicazione e della loro valutazione. Le relazioni di partenariato inglobano la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

2

Considerazione dei Comuni

Nell'esercizio delle sue competenze, la Confederazione deve tenere conto sistematicamente delle possibili conseguenze della sua attività per i Comuni. Essa mira in particolare a contribuire alla soluzione dei problemi specifici riscontrati dalle città, dagli agglomerati e dalle regioni di montagna.

3

Ruolo dei Cantoni

I Cantoni sono i partner principali della Confederazione per quanto riguarda sia l'elaborazione dei provvedimenti della Confederazione, sia la loro applicazione e la loro valutazione.

4

Competenze della Confederazione

L'articolo 50 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale non attribuisce nuove competenze alla Confederazione. Non costituisce, di per sé, una base giuridica sufficiente per la concessione di sovvenzioni.

1

RS 101

7480

2002-2390

Linee direttrici all'attenzione dell'amministrazione federale sulla collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

5

Sostegno della Confederazione

Nella misura in cui sia competente e a condizione che vi sia una base legale per il settore considerato, la Confederazione può sostenere i Cantoni e i Comuni nell'impegno di risolvere i problemi delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.

6

Politica della Confederazione a favore delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna

1 Per politica degli agglomerati della Confederazione si intende un'azione coerente da parte della Confederazione, nell'ambito delle sue competenze, nei confronti delle città e degli agglomerati; tale azione è concertata con i Cantoni e i Comuni interessati. La Confederazione contribuisce inoltre, insieme ai suoi partner, alla definizione e all'attuazione di una politica comune degli agglomerati, in particolare nel quadro della Conferenza tripartita degli agglomerati (CTA).

2

Per politica in favore delle regioni di montagna si intende un'azione coerente della Confederazione, nell'ambito delle sue competenze, nei confronti di tali regioni; tale azione è concertata con i Cantoni e le regioni interessate.

3

7

Le politiche di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere coordinate tra loro.

Partecipazione dei Comuni al processo decisionale sul piano federale

1

Se è prevedibile che i provvedimenti federali progettati avranno un impatto sui Comuni, questi ultimi devono essere invitati a partecipare in misura appropriata ai lavori delle commissioni peritali o dei gruppi di lavoro istituiti dalla Confederazione e a esprimere il loro parere nel quadro della procedura di consultazione. Nella misura in cui i loro interessi siano coinvolti, i Comuni devono poter partecipare anche ai lavori delle commissioni consultive permanenti in taluni campi settoriali.

2

Tale partecipazione si svolge entro i limiti delle competenze federali e nel rispetto della sussidiarietà e della trasparenza nei confronti dei Cantoni.

3

Qualora desideri il parere o la collaborazione dei Comuni, la Confederazione si rivolge di norma alle loro organizzazioni, in particolare all'Associazione dei Comuni svizzeri (SGeV), all'Unione delle città svizzere (UCS) e al Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB). All'occorrenza, quest'ultimo coordina la sua posizione con quella della Conferenza dei segretari delle regioni di montagna svizzeri (KOSEREG).

4 Nell'ambito della procedura di consultazione, il parere delle organizzazioni summenzionate ha un peso particolare in rapporto a quello delle altre organizzazioni se è verosimile che i Comuni saranno implicati nell'applicazione delle misure progettate.

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Contatti diretti tra la Confederazione e i Comuni

1 Contatti diretti tra la Confederazione e i Comuni possono rivelarsi opportuni se atti a contribuire direttamente a determinare le possibili incidenze delle misure federali sui Comuni, in particolare sulle città, sugli agglomerati e sulle regioni di montagna.

2 Di principio, tali contatti diretti si svolgono in un contesto tripartito a cui prendono parte la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

3

Si fa capo in primo luogo agli organismi esistenti.

4

La CTA costituisce un forum tripartito privilegiato in materia di politica degli agglomerati. Nella misura in cui garantiscano una partecipazione adeguata dei Comuni, in particolare anche le conferenze dei direttori cantonali o altre istituzioni analoghe possono essere organismi appropriati.

5 I contatti diretti tra la Confederazione e i Comuni rivestono carattere eccezionale.

Le eccezioni si giustificano in particolare quando la legislazione federale incarica direttamente i Comuni di compiti di esecuzione o quando i provvedimenti della Confederazione toccano particolarmente determinati Comuni. I Cantoni devono essere informati in merito a tali contatti diretti.

6 I Cantoni devono pure essere informati dei contatti diretti tra la Confederazione e le organizzazioni mantello di cui alla direttiva 7 capoverso 3.

9 1

Interlocutori sul piano federale In materia di politica degli agglomerati, gli interlocutori a livello federale sono: ­

il Gruppo di coordinazione interdipartimentale in materia di federalismo (IDEKOF; segreteria: Servizio del federalismo, UFG) per le questioni trasversali che interessano l'insieme dell'amministrazione federale;

­

il Team USTE/Seco incaricato delle misure di politica di ordinamento territoriale in favore degli agglomerati (segreteria: Gruppo strategico Politica degli agglomerati, USTE) per tutte le politiche settoriali in relazione con gli agglomerati.

2 In materia di politica a favore delle regioni di montagna, l'interlocutore a livello federale è:

­

il Settore Politica regionale e d'assetto del territorio del Seco (segreteria: Settore Politica regionale e d'assetto del territorio, Promozione della piazza economica, Seco).

3 Sono fatti salvi i contatti diretti con gli uffici incaricati di altri compiti settoriali importanti per i Comuni.

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Audizione e diritto di ricorso dei Comuni

Durante l'elaborazione degli atti normativi della Confederazione, si baderà maggiormente a concedere ai Comuni, laddove ragionevole, la possibilità di essere sentiti nel corso della procedura amministrativa o il diritto di ricorrere dinanzi alle autorità o ai tribunali amministrativi.

Le presenti linee direttrici entrano in vigore il 1o dicembre 2002.

16 ottobre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Abbonamento al Foglio federale

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali presso la Tipografia Grassi e Co., Casella postale 1619, 6501 Bellinzona. Agli abbonati che non respingeranno il primo numero dell'anno verrà automaticamente rinnovato l'abbonamento.

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 234.40 franchi, più 2,4 per cento di IVA, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. L'abbonamento comprende 6 classificatori. Ulteriori classificatori possono essere ordinati al prezzo di 12.30 franchi.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio.

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 130.60 franchi l'anno, più 2,4 per cento di IVA.

Il prezzo dell'abbonamento unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 103.80 franchi l'anno, più 2,4 per cento di IVA. L'abbonamento inizia il 1° gennaio.

Ci si può parimenti procurare, presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna (Fax: 031 - 325 5058), gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti, nonché, sino ad esaurimento della riserva, le annate del Foglio federale e della Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o alla Tipografia Grassi e Co., Casella postale 1619, 6501 Bellinzona.

24 dicembre 2002

Cancelleria federale [1]

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