Traduzione1

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati del 18 dicembre 1997

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari del presente Protocollo, nell'intento di facilitare l'applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati, aperta alla firma il 21 marzo 19832 a Strasburgo (di seguito: «la Convenzione») e, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in essa enunciati, di servire gli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinserimento sociale dei condannati; consapevoli del fatto che molti Stati non possono estradare i propri cittadini; considerato che è altresì opportuno completare la Convenzione su alcuni punti, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Disposizioni generali

1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione.

2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.

Art. 2

Persone evase dallo Stato di condanna

1. Quando un cittadino di una Parte, che è stato oggetto di una condanna definitiva pronunciata nel territorio di un'altra Parte, tenta di sottrarsi all'esecuzione o alla continuazione dell'esecuzione della condanna nello Stato di condanna, rifugiandosi nel territorio della prima Parte prima di aver scontato la pena, lo Stato di condanna può chiedere alla prima Parte di incaricarsi dell'esecuzione di detta condanna.

2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione può, prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, procedere all'arresto del condannato, o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che esso rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della Convenzione. L'arresto a tale titolo del condannato non può comportare un aggravamento della situazione penale dello stesso.

3. Per il trasferimento dell'esecuzione non è necessario il consenso del condannato.

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Traduzione dal testo originale francese.

RS 0.343

2001-2735

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Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Art. 3

Condannati oggetto di un provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera

1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione può, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest'ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna, comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

2. Lo Stato d'esecuzione dà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver considerato il parere del condannato.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato d'esecuzione: a)

una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo eventuale trasferimento, e

b)

una copia del provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

4. Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi: a)

quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del condannato; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena;

b)

quando, avendo avuto la possibilità di farlo, il condannato non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato d'esecuzione, o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.

5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato d'esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini di una interruzione della prescrizione.

6. Ogni Stato contraente può, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che non procederà all'esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo.

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Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Art. 4

Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione. Esso è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per ogni Stato firmatario che depositerà successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.

Art. 5

Adesione

1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.

2. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

Art. 6

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.

2. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 7

Applicazione temporale

Il presente Protocollo è applicabile all'esecuzione delle condanne pronunciate anteriormente o successivamente alla sua entrata in vigore.

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Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Art. 8

Denuncia

1. Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo, mediante notifica da indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

3. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad essere applicato per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite conformemente alle disposizioni della Convenzione o del presente Protocollo prima che la denuncia abbia effetto.

4. La denuncia della Convenzione comporta di diritto la denuncia del presente Protocollo.

Art. 9

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, a ogni Parte, nonché a ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione: a)

tutte le firme;

b)

il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c)

tutte le date di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 4 e 5 dello stesso;

d)

ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari della Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

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