Decreto federale Disegno concernente la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la societā anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003 - 2006 del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19981 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS); visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20022, decreta:
Art. 1 La convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la societā anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003 - 2006 č approvata.
Art. 2 Si prende atto del rapporto di gestione delle FFS sul corrente periodo di prestazione.
Art. 3 Il presente decreto non sottostā al referendum.
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RS 742.31 FF 2002 2989
2002-0321
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