Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili Proroga e modifica del 18 febbraio 2002

Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999, del 18 gennaio 2000 e del 18 gennaio 20011 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili è prorogata.

II I decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione personale): Art. 2 cpv. 2 e 3 2 Esso è valido per i rapporti di lavoro tra le imprese che producono, a livello industriale, mobili in generale e mobili da salotto in senso lato, mobili per ufficio e letti, e i loro lavoratori con formazione professionale, con qualifica empirica, non qualificati e in formazione.

Sono esclusi: ­

i dipendenti con funzioni aziendali direttive ed i lavoratori con procura ai sensi degli articoli 458 e 462 del Codice delle obbligazioni.

3 L'articolo 6 e l'articolo 36 non sono validi per il personale commerciale.

L'articolo 6 non è applicabile al personale in formazione. Per i conducenti professionisti vale, per quanto attiene l'orario di lavoro e di riposo, l'ordinanza federale sulla durata del lavoro e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (ordinanza per gli autisti).

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FF 1999 2232, 2000 181, 2001 137

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2002-0258

Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili. DCF

III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 6 cifra 6.3 e 6.6

Salari

Art. 36 cifra 36.3 e 36.4

Contributo ai costi di esecuzione, di perfezionamento professionale e alle opere sociali

IV I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 6.6 del contratto collettivo di lavoro.

V Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2002 e ha effetto fino al 31dicembre 2003.

18 febbraio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3294

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Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

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