02.046 Messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2007) Parte I:

Revisione parziale della legge sull'agricoltura (LAgr)

Parte II:

Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2004-2007

Parte III: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) e della legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr) nonché adeguamento delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC) in materia di diritti reali immobiliari Parte IV: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) Parte V:

Modifica della legge sulla protezione degli animali (LPDA)

del 29 maggio 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni relativi: ­

alla revisione parziale della legge sull'agricoltura (Parte I);

­

al decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2004-2007 (Parte II);

­

alle modifiche della legge sul diritto fondiario rurale e della legge sull'affitto agricolo nonché all'adeguamento delle disposizioni del Codice civile svizzero in materia di diritti reali immobiliari (Parte III);

­

alla modifica della legge sulle epizoozie (Parte IV);

­

alla modifica della legge sulla protezione degli animali (Parte V).

Vi proponiamo nel contempo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1999 P

99.3119

Rapporto concernente lo sdebitamento dell'agricoltura svizzera (N 19.03.99, Kunz Josef)

1999 P

99.3121

Agevolazioni per gli agricoltori che intendono cessare l'attività (N 19.03.99, Oehrli Fritz Abraham)

4208

2002-0703

1999 P

99.3123

Programma di riduzione dei costi per l'agricoltura svizzera (N. 19.03.99. Brunner Toni)

1999 M 99.3207

Aiuti per la formazione e la riqualificazione professionale degli agricoltori (N 18.05.99, Commissione dell'economia e dei tributi 98.069; S 16.12.99)

1999 P

99.3342

Termine d'attesa per i pagamenti diretti in caso di ripresa, da parte dei proprietari, dei terreni ceduti in affitto (N 18.06.99, Freund Jakob)

2000 P

99.3302

Nuovo orientamento dei pagamenti diretti nell'agricoltura (N 17.06.99, Tschuppert Karl)

2000 P

99.3520

Garanzia della qualità per gli alimenti per animali (N 16.11.99, Commissione dell'economia e dei tributi)

2000 P

00.3388

Contributi alle spese dei detentori di bestiame nelle regioni di montagna (N 23.06.00, Decurtins Walter)

2000 P

00.3498

Parità di trattamento tra gli agricoltori delle diverse zone (N 04.10.00, Meyer Thérèse)

2001 P

99.3122

Moratoria in materia di oneri per l'agricoltura svizzera (N 19.03.99, Binder Max)

2001 M 99.3209

Carne bovina dagli Stati Uniti. Divieto d'importazione (N 31.05.99, Sandoz Marcel)

2001 M 00.3386

Determinazione del prezzo d'obiettivo del latte (N 23.06.00, Kunz Josef)

2001 P

00.3719

OMC. Assicurare, nell'OMC, il consenso raggiunto in Svizzera in materia agricola (N 14.12.2000, Eberhard Toni)

2001 P

00.3724

Agricoltura. Ordinanza sui pagamenti diretti. Superfici di compensazione ecologica. Computo delle superfici per gli alberi, segnatamente gli alberi da frutto ad alto fusto (N 14.12.00, Eberhard Toni)

2001 P

00.3736

Ricerca per la lotta biologica contro il fuoco batterico (N 15.12.00, Genner Ruth)

2001 P

01.3072

Conversione dei debiti dell'agricoltura svizzera (N 14.03.2001, Bader Elvira)

2001 P

01.3080

Conversione dei debiti dell'agricoltura svizzera (N 14.03.2001, Büttiker Rolf)

2001 P

01.3298

Rilevamento degli effettivi di bestiame a fini statistici e per il versamento di pagamenti diretti (N 14.06.2001, Decurtins Walter)

2002 P

00.3456

Opportunità per l'agricoltura biologica (N 26.09.2002, Baumann Ruedi)

4209

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4210

Compendio sulla politica agricola 2007 La nozione di «Politica agricola 2007» (PA 2007) si riferisce al futuro prossimo della politica agricola. Il 2007 è infatti l'ultimo anno compreso nel prossimo involucro finanziario quadriennale per l'agricoltura.

Per quanto concerne l'obiettivo perseguito «più mercato e più ecologia», il bilancio intermedio del nuovo orientamento della politica agricola è in linea di massima positivo. L'agricoltura percorre la via della sostenibilità. Non vi è quindi nessun motivo per modificare le linee generali e gli obiettivi della politica agricola 2002 (PA 2002). L'articolo costituzionale sull'agricoltura (art. 104 Cost.) rimane esauriente e determinante. A differenza delle riforme sostanziali e radicali dell'ultimo decennio, in questo pacchetto di revisioni si tratta di proseguire coerentemente lungo la via tracciata dalla PA 2002 e di ottimizzare il processo di adeguamento in corso in funzione degli obiettivi, delle mutate condizioni quadro e delle sfide che l'agricoltura dovrà affrontare. Fra queste, sarà fondamentale l'imperativo di migliorare ulteriormente la competitività del settore agroalimentare svizzero in un contesto di sostenibilità e di multifunzionalità.

Il bilancio intermedio della PA 2002 e le nuove sfide che si annunciano evidenziano la necessità di intervenire, con pacchetti di provvedimenti, in cinque settori: (1) consolidamento delle quote di mercato in una situazione di concorrenza più difficile, in particolare mediante un disciplinamento più flessibile del mercato lattiero; (2) potenziamento, mediante un ampliamento del margine di manovra della capacità operativa delle aziende; (3) mantenimento di posti di lavoro nelle zone rurali, mediante una migliore sintonia tra gli strumenti di politica agricola e la politica regionale; (4) processo di adeguamento strutturale socialmente sostenibile, mediante specifiche misure collaterali; (5) rafforzamento della fiducia dei consumatori nelle derrate alimentari, mediante un'ulteriore promozione della qualità e della sicurezza, nonché un miglior sfruttamento del potenziale degli strumenti di politica agricola esistenti per un'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali.

L'attuazione di questi provvedimenti presuppone la modifica delle seguenti leggi: legge sull'agricoltura (LAgr), legge sul diritto
fondiario rurale (LDFR) e legge sull'affitto agricolo (LAAgr), diritti reali immobiliari nel Codice civile svizzero (CC), legge sulle epizoozie (LFE) e legge sulla protezione degli animali (LPDA).

Nel contempo, il Consiglio federale sottopone al Parlamento il disegno di decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 20042007. I provvedimenti di politica agricola e il loro finanziamento sono interdipendenti.

Le proposte di revisione parziale della legge sull'agricoltura si fondano sui lavori preliminari della Commissione consultiva per l'agricoltura (di seguito Commissio-

4211

ne consultiva) e di tre gruppi di lavoro come pure sui risultati della valutazione dello strumentario di politica agricola. La PA 2007 si prefigge principalmente di rendere ancora più flessibile il disciplinamento del mercato lattiero con un progressivo abbandono del contingentamento del latte.

I provvedimenti di politica strutturale previsti nella legge sul diritto fondiario rurale (LDFR) e nella legge sull'affitto agricolo (LAAgr) sono stati allentati in concomitanza con l'emanazione della nuova legge sull'agricoltura (PA 2002).

L'esperienza dimostra tuttavia che occorre armonizzare maggiormente la LDFR e la LAAgr con gli obiettivi della legislazione sull'agricoltura. Al centro di tale riforma vi è la definizione di azienda agricola. È inoltre necessario armonizzare la definizione di tempo di lavoro nei diversi campi d'applicazione dell'agricoltura senza tuttavia giungere a un inasprimento delle disposizioni in materia. Di riflesso, vi saranno ripercussioni sulle disposizioni relative ai diritti immobiliari reali del CC (art. 678 e 746).

L'epidemia di afta epizootica in Gran Bretagna e i suoi effetti su diversi altri Paesi europei hanno posto in evidenza la necessità di istituire le basi legali affinché in futuro in caso di minaccia di epidemia ad elevato potenziale di contagio del bestiame svizzero sia possibile vietare immediatamente i trasporti, i mercati e le esposizioni di animali. Inoltre, si propone una base legale per finanziare l'eliminazione di scarti di carne imposta dall'ESB. In vista del coordinamento dei controlli, l'Ufficio federale competente deve poter impartire istruzioni ai Cantoni riguardo ai controlli da effettuare.

Sulla base dei risultati della procedura di consultazione relativa alla modifica della LPDA, la macellazione dei mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento resta vietata. Questo tipo di macellazione è tuttavia parte integrante delle regole religiose delle comunità islamica e israelita. Per poter continuare a garantire il loro approvvigionamento di carne, occorre quindi sancire nella LPDA l'autorizzazione di importare carne di animali macellati ritualmente (carne kosher e carne halal).

La PA 2007 è stata sottoposta in consultazione ai Cantoni, ai partiti politici e alle cerchie interessate. L'orientamento dello sviluppo della politica agricola fondato
su cinque settori di intervento ha raccolto un ampio consenso. In singoli settori, le opinioni sono discordi. Il presente messaggio tiene ampiamente conto delle principali obiezioni formulate senza tuttavia modificare l'orientamento.

Secondo l'articolo 6 Lagr, i mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti sono stanziati al massimo per quattro anni con decreto federale semplice. Il presente messaggio propone di stabilire per gli anni dal 2004 al 2007 i seguenti involucri finanziari: ­

miglioramento delle basi di produzione e misure sociali

1 129 mio di fr.

­

produzione e smercio

2 946 mio di fr.

­

pagamenti diretti

10 017 mio di fr.

Complessivamente i tre involucri finanziari proposti ammontano a 14 092 milioni di franchi. Rispetto all'avamprogetto posto in consultazione, gli stanziamenti sono ri-

4212

dotti di 288 milioni di franchi per rispettare il freno all'indebitamento secondo l'articolo 126 Cost.

Secondo l'articolo 187 capoverso 13 LAgr, i provvedimenti previsti nel Titolo secondo, mediante i quali la Confederazione impiega mezzi finanziari per sostenere il mercato, devono essere valutati cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge. Il termine di cinque anni scade il 31 dicembre 2003 e il 30 aprile 2004 per il latte.

Con le spiegazioni del presente messaggio (in particolare la Parte II), il Consiglio federale fornisce le basi per questa valutazione.

Gli adeguamenti legislativi entrano in vigore simultaneamente ai nuovi involucri finanziari per l'agricoltura, il 1° gennaio 2004.

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Indice del messaggio Pag.

Messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2007)

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Compendio sulla politica agricola 2007

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Indice del messaggio

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Parte I:

Revisione parziale della legge sull'agricoltura (LAgr)

4215

Indice della Parte I

4353

Modifica della legge sull'agricoltura (disegno)

4357

Parte II:

Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2004-2007

4370

Indice della Parte II

4423

Decreto federale per lo stanziamento di mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2004-2007 (disegno)

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Parte III: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) e della legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr) nonché adeguamento delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC) in materia di diritti reali immobiliari 4427 Indice della Parte III

4443

Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (disegno)

4444

Modifica della legge federale sull'affitto agricolo (disegno)

4448

Modifica del Codice civile svizzero (disegno)

4452

Parte IV: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE)

4453

Indice della Parte IV

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Modifica della legge sulle epizoozie (disegno)

4464

Parte V:

Modifica della legge sulla protezione degli animali (LPDA)

4466

Indice della Parte V

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Modifica della legge sulla protezione degli animali (disegno)

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Allegato

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Abbreviazioni

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