Legge federale sugli stranieri

Disegno

(LStr) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20022, decreta:

Capitolo I: Oggetto e campo d'applicazione Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'entrata, la dimora, la partenza e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera. Essa disciplina inoltre il promovimento dell'integrazione.

Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge s'applica se non vi sono altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera che disciplinano lo statuto giuridico degli stranieri.

2

La presente legge s'applica ai cittadini di Stati membri della Comunità europea (CE) e ai loro familiari nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera per il conto di un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, solo se l'accordo, del 21 giugno 19993, tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

3 La presente legge s'applica ai cittadini di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)4 e ai loro familiari nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera per il conto di un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, solo se l'accordo, del 21 giugno 20015, di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2002 3327 FF 1999 5978 Per i rapporti Svizzera-Liechtenstein si applica il Protocollo del 21 giugno 2001, il quale è parte integrante dell'Accordo.

RU ...; RS ... (FF 2001 4481)

3466

2002-0232

Legge federale sugli stranieri

Capitolo 2: Entrata e partenza Art. 3 1

Condizioni d'entrata

Lo straniero che intende entrare in Svizzera: a.

titolare di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto;

b.

dispone dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;

c.

non mette in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici né le relazioni internazionali della Svizzera; e

d.

non è colpito da nessuna misura di respingimento.

2

Lo straniero deve garantire la partenza dalla Svizzera se è previsto un soggiorno temporaneo.

3 Lo straniero non sottostante all'obbligo del visto che intende entrare in Svizzera per esercitarvi un'attività lucrativa necessita dell'assicurazione d'un permesso di dimora o per dimoranti temporanei.

4

Il Consiglio federale determina il tipo di documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine. Esso stabilisce i casi in cui non è necessario un visto o l'assicurazione d'un permesso.

Art. 4

Rilascio del visto

1

Il visto è rilasciato, su incarico della competente autorità federale o cantonale, dalla rappresentanza all'estero o da un'altra autorità designata dal Consiglio federale.

2

In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 8), l'Ufficio federale degli stranieri (Ufficio federale) emana, su richiesta, una decisione soggetta a tassa.

3

Per la copertura di eventuali spese di assistenza o legate al ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia limitata nel tempo, la conclusione di un'assicurazione, una cauzione o altre garanzie.

Art. 5

Posti di confine

1

L'entrata e la partenza avvengono ai posti di confine designati come aperti al traffico dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2

Il Consiglio federale determina le deroghe e disciplina il piccolo traffico di confine.

Art. 6

Controllo alla frontiera

1

Le persone che entrano ed escono dalla Svizzera possono essere controllate alla frontiera.

3467

Legge federale sugli stranieri

2 Se l'entrata è rifiutata, l'Ufficio federale emana, su richiesta, una decisione soggetta a tassa. La richiesta va inoltrata immediatamente dopo il rifiuto dell'entrata.

Art. 7 1

Competenza in materia di controllo alla frontiera

I Cantoni di confine eseguono il controllo delle persone alla frontiera.

2

Su richiesta dei Cantoni di confine, il Consiglio federale può conferire al Corpo delle guardie di confine incombenze nel settore del controllo delle persone alla rispettiva frontiera.

Capitolo 3: Soggiorno sottostante a permesso, obbligo di notificazione Art. 8

Soggiorno senza attività lucrativa

1

Per un soggiorno senza attività lucrativa di tre mesi al massimo, lo straniero non necessita di un permesso, a meno che nel visto non sia stata fissata una durata inferiore di soggiorno.

2

Lo straniero che prevede un soggiorno senza attività lucrativa di una durata di oltre tre mesi necessita di un permesso. Il permesso va richiesto presso l'autorità competente per il luogo di domicilio previsto.

Art. 9

Soggiorno con attività lucrativa

1

Lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera richiede un permesso di dimora indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto presso l'autorità competente per il luogo di lavoro previsto.

2 È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito.

Art. 10

Obbligo di notificazione dell'arrivo

1

Lo straniero che necessita di un permesso per dimoranti temporanei, di dimora o di domicilio, si notifica presso la competente autorità svizzera del luogo di domicilio, prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un'attività lucrativa.

2 In caso di trasferimento in un altro Comune o Cantone, lo straniero si notifica presso l'autorità competente per il nuovo luogo di domicilio.

3

Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.

Art. 11 1

Procedura di permesso e procedura di notificazione dell'arrivo

Al momento della notificazione dell'arrivo, lo straniero presenta un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti.

3468

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2

L'autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale del Paese d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.

Art. 12

Deroghe all'obbligo di permesso e di notificazione dell'arrivo

Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito all'obbligo di permesso o di notificazione, segnatamente allo scopo di facilitare la prestazione transfrontaliera di servizi di durata determinata.

Art. 13

Notificazione della partenza

Lo straniero titolare di un permesso notifica all'autorità competente del luogo di domicilio la propria partenza in un altro Comune o Cantone oppure all'estero.

Art. 14

Notificazione in caso di alloggiamento a pagamento

L'alloggiatore a pagamento notifica lo straniero all'autorità cantonale competente.

Art. 15

Regolamento del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso

1

Lo straniero entrato legalmente in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno durevole, attende la decisione all'estero.

2 Se si può presumere che le condizioni d'ammissione saranno adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare il soggiorno durante la procedura.

Capitolo 4: Condizioni d'ammissione Sezione 1: Principi Art. 16 1 L'ammissione dello straniero esercitante attività lucrativa è subordinata all'interesse dell'economia del Paese; sono determinanti le opportunità di integrazione professionale e sociale. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.

2

Lo straniero è inoltre ammesso se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono.

3 Nell'ammissione di stranieri è tenuto conto dell'evoluzione demografica e sociale della Svizzera.

3469

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Sezione 2: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa Art. 17

Esercizio di un'attività lucrativa dipendente

Lo straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa dipendente se: a.

l'ammissione è nell'interesse economico del Paese;

b.

un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e

c.

sono adempite le condizioni di cui agli articoli 19-25.

Art. 18

Esercizio di un'attività lucrativa indipendente

Lo straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa indipendente se: a.

l'ammissione è nell'interesse economico del Paese;

b.

sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività; e

c.

sono adempite le condizioni di cui agli articoli 19 e 23-25.

Art. 19

Misure limitative

1

Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi per dimoranti temporanei e di dimora (art. 31 e 32) per l'esercizio di un'attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni.

2

Esso può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni.

3

L'Ufficio federale può emanare decisioni per primi permessi per dimoranti temporanei e di dimora computati sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Esso tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell'interesse economico del Paese.

Art. 20

Priorità

1

Uno straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che non è possibile reperire un lavoratore in Svizzera o un cittadino di uno Stato membro dell'UE e dell'AELS che corrisponda al profilo richiesto.

2

Sono considerati lavoratori in Svizzera: a.

i cittadini svizzeri;

b.

i titolari di un permesso di domicilio;

c.

i titolari di un permesso di dimora che hanno diritto a esercitare un'attività lucrativa.

Art. 21

Condizioni di salario e di lavoro

Lo straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario in uso nel ramo e nella regione.

3470

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Art. 22

Creazione di posti di tirocinio

Il rilascio di un permesso per esercitare attività lucrativa può essere vincolato all'obbligo per il datore di lavoro di creare posti di tirocinio se sussiste un bisogno in tal senso.

Art. 23

Condizioni personali

1

Permessi per dimoranti temporanei o permessi di dimora per esercitare un'attività lucrativa possono essere rilasciati solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.

2

Al momento del rilascio di un permesso di dimora, è necessario inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale, le nozioni linguistiche e l'età dell'interessato lasciano supporre un'integrazione durevole nel mercato del lavoro e nel contesto sociale svizzero.

3

In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi: a.

investitori e imprenditori che mantengono dei posti di lavoro o ne creano di nuovi;

b.

persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo;

c.

persone che beneficiano di conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché sia dimostrata la necessità della loro ammissione;

d.

persone trasferite nel nostro Paese che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale;

e.

persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico.

Art. 24

Abitazione

1

Lo straniero può essere ammesso ad esercitare un'attività lucrativa unicamente se dispone di un'abitazione adeguata.

2 Un'abitazione è considerata adeguata se risponde alle esigenze in uso nella regione per i cittadini svizzeri.

Art. 25

Ammissione di frontalieri

1

Lo straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa come frontaliero unicamente se:

2

a.

beneficia di un diritto di soggiorno durevole in uno Stato limitrofo e il suo luogo di domicilio si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera:

b.

lavora in Svizzera entro la zona di frontiera.

Gli articoli 19, 23 e 24 non sono applicabili.

3471

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Art. 26

Ammissione di prestatori di servizi transfrontalieri

1

Lo straniero può essere ammesso per prestazioni di servizio transfrontaliere temporanee unicamente se la sua attività è nell'interesse economico del Paese.

2

Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 19, 21 e 23.

Sezione 3: Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa Art. 27 1

2

Formazione e perfezionamento

Lo straniero può essere ammesso per una formazione o un perfezionamento se: a.

la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere intrapreso;

b.

dispone di un alloggio conveniente;

c.

dispone dei mezzi finanziari necessari; e

d.

la partenza dalla Svizzera appare garantita.

Per i minorenni, la custodia dev'essere garantita.

Art. 28

Redditieri

Lo straniero che non esercita più un'attività lucrativa può essere ammesso se: a.

ha raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale;

b.

possiede legami personali particolari con la Svizzera;

c.

dispone dei mezzi finanziari necessari.

Art. 29

Cure mediche

Lo straniero può essere ammesso per cure mediche se il finanziamento delle stesse è garantito. Può inoltre essere richiesta la conferma di un medico secondo cui il trattamento deve necessariamente avvenire in Svizzera.

Sezione 4: Deroghe alle condizioni d'ammissione Art. 30 1

È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 17-29) al fine di: a.

disciplinare l'attività lucrativa degli stranieri ammessi nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare attività lucrativa (art. 45);

b.

tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;

c.

disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;

3472

Legge federale sugli stranieri

2

d.

proteggere dallo sfruttamento le persone particolarmente esposte nel contesto della loro attività lucrativa;

e.

disciplinare il soggiorno temporaneo delle vittime della tratta di esseri umani;

f.

consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;

g.

agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale;

h.

agevolare la riammissione dello straniero che fu già titolare di un permesso di dimora o di domicilio;

i.

disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 della legge del 26 giugno 19986 sull'asilo, LAsi), persone ammesse provvisoriamente (art. 80) e bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.

Capitolo 5: Regolamento del soggiorno Art. 31

Permesso per dimoranti temporanei

1

Per soggiorni limitati di un anno al massimo è rilasciato un permesso per dimoranti temporanei.

2 Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

3

Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d'impiego è possibile solo per motivi importanti.

4

Un nuovo permesso per dimoranti temporanei può essere rilasciato solo dopo un'adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera.

Art. 32 1

Permesso di dimora

Per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora.

2

Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

3

È di durata limitata e può essere prorogato.

4

Dopo un soggiorno di cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora, il titolare ha diritto alla proroga dello stesso se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 61.

6

RS 142.31

3473

Legge federale sugli stranieri

5 I soggiorni temporanei, segnatamente a scopo di formazione o perfezionamento (art. 27) non sono presi in considerazione per il computo del termine secondo il capoverso 4.

Art. 33

Permesso di domicilio

1

Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

2

Lo straniero ha diritto al permesso di domicilio se: a.

soggiorna in Svizzera da almeno dieci anni sulla scorta di un permesso per dimoranti temporanei o di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente a beneficio di un permesso di dimora; e

b.

non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 61.

3

Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno più breve se importanti motivi lo giustificano.

4

Se lo straniero è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale, il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo una dimora ininterrotta negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora.

5 I soggiorni il cui scopo è di natura temporanea, segnatamente in vista di perfezionamento o formazione (art. 27), non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a nonché 4.

Art. 34

Permesso per frontalieri

1

Il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera (art. 25).

2 Il titolare del permesso per frontalieri si reca almeno una volta alla settimana al suo domicilio all'estero; il permesso può essere vincolato ad ulteriori condizioni.

3

Il permesso per frontalieri è di durata limitata e può essere prorogato.

4

Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso per frontalieri se non sussistano motivi di revoca secondo l'articolo 61.

Art. 35

Luogo di domicilio

Il titolare di un permesso per dimoranti temporanei, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente il luogo di domicilio entro il Cantone che ha rilasciato il permesso.

Art. 36 1

Trasferimento del domicilio in un altro Cantone

Il titolare di un permesso per dimoranti temporanei o di dimora che intende trasferire il proprio domicilio in un altro Cantone richiede dapprima il permesso dal nuovo Cantone.

3474

Legge federale sugli stranieri

2

Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 61.

3

Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistano motivi di revoca secondo l'articolo 62.

4 Non è necessario un permesso per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone.

Art. 37

Attività lucrativa

1

Il titolare di un permesso per dimoranti temporanei ammesso ad esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare l'attività autorizzata in tutta la Svizzera. Il cambiamento d'impiego può essere autorizzato se sussistono motivi importanti e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21 e 23.

2 Il titolare di un permesso di dimora ammesso in vista di esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera.

Egli non necessita di un'autorizzazione per cambiare impiego.

3 Il titolare di un permesso di dimora può essere autorizzato a passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 18 lettere a e b.

4 Il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Art. 38

Attività lucrativa dei frontalieri

1

Il titolare di un permesso per frontalieri può esercitare temporaneamente la sua attività lucrativa fuori della zona di frontiera. Se trasferisce il centro della sua attività nella zona di frontiera di un altro Cantone, egli richiede dapprima un permesso del nuovo Cantone. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento di Cantone.

2

Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 21. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento d'impiego.

3

Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a esercitare un'attività lucrativa indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 18 lettere a e b.

Art. 39

Autorità competenti per il rilascio dei permessi, preavviso delle autorità preposte al mercato del lavoro

1

I permessi di soggiorno di cui agli articoli 31-34 e 36-38 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell'autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 19) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30 e 94).

2 Se non esiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, è necessario un preavviso delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio

3475

Legge federale sugli stranieri

di una prima attività, il cambiamento d'impiego o il passaggio a un'attività indipendente.

3 Se un Cantone richiede il rilascio di un permesso per dimoranti temporanei o di dimora computato sui contingenti della Confederazione, il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro è emanato dall'Ufficio federale.

Art. 40 1

Titoli di soggiorno

Con il permesso, lo straniero riceve un libretto per stranieri.

2 La persona ammessa provvisoriamente (art. 78) ottiene un libretto per stranieri che indica il suo statuto giuridico.

3

Il libretto del titolare del permesso di domicilio è rilasciato ai fini di controllo per una durata di cinque anni.

4

L'Ufficio federale determina forma e contenuto del libretto per stranieri.

Capitolo 6: Ricongiungimento familiare Art. 41

Familiari di cittadini svizzeri

1

I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, sempreché vivano con essi.

2

Sono considerati familiari: a.

il coniuge e i parenti in linea discendente, minori di 21 anni o a carico;

b.

i parenti in linea ascendente, propri e del coniuge, a carico.

3

Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

4

Il figlio minore di 14 anni ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 42

Coniugi e figli di cittadini stranieri titolari del permesso di domicilio

1

Il coniuge straniero e il figlio straniero, celibe e minore di 18 anni, di un cittadino straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, sempreché vivano con esso.

2 Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

3

Il figlio minore di 14 anni ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 43

Coniugi e figli di cittadini stranieri titolari del permesso di dimora

Il coniuge straniero e il figlio straniero, celibe e minore di 18 anni, di un cittadino straniero titolare del permesso di dimora hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora sempreché:

3476

Legge federale sugli stranieri

a.

i membri della famiglia vivano assieme;

b.

dispongono di un'abitazione adeguata (art. 24 cpv. 2); e

c.

non siano a carico dell'assistenza pubblica.

Art. 44

Coniugi e figli di cittadini stranieri titolari del permesso per dimoranti temporanei

Il coniuge straniero e il figlio straniero, celibe e minore di 18 anni, di un cittadino straniero titolare del permesso per dimoranti temporanei possono ottenere un permesso per dimoranti temporanei sempreché: a.

i membri della famiglia vivano assieme;

b.

dispongono di un'abitazione adeguata (art. 24 cpv. 2); e

c.

non siano a carico dell'assistenza pubblica.

Art. 45

Attività lucrativa dei coniugi e dei figli

Il coniuge e il figlio di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 41-43) possono esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Art. 46

Termine per il ricongiungimento familiare

1

Il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro un termine di cinque anni.

2

Il termine inizia a decorrere: a.

dal momento dell'entrata o dell'insorgere del rapporto di parentela, per i familiari di un cittadino svizzero;

b.

con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del rapporto di parentela, per i familiari di un cittadino straniero.

3

Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere importanti motivi familiari.

Art. 47

1

Affiliati in vista d'adozione

L'affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se: a.

ne è prevista l'adozione in Svizzera;

b.

sono adempite le disposizioni di diritto civile sulla filiazione in vista dell'adozione; e

c.

l'entrata in Svizzera a scopo di adozione ha avuto luogo legalmente.

2

Se l'adozione prevista non ha luogo, sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora e, dopo cinque anni a decorrere dall'entrata, al rilascio del permesso di domicilio.

3477

Legge federale sugli stranieri

Art. 48

Deroghe all'esigenza della coabitazione

L'esigenza della coabitazione secondo gli articoli 41-43 non è applicabile se possono essere invocati importanti motivi che giustificano il mantenimento di due domicili separati e se la comunità familiare continua a sussistere.

Art. 49

Scioglimento della comunità familiare

Dopo lo scioglimento della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 41-43 sussiste se importanti motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 33.

Art. 50 1

2

Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare

I diritti giusta l'articolo 41 si estinguono se: a.

sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sulla dimora;

b.

sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

I diritti giusta gli articoli 42-43, 47 e 49 si estinguono se: a.

sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sulla dimora;

b.

sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 61.

Capitolo 7 : Integrazione Art. 51

Obiettivi

1

L'integrazione mira a una coabitazione della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base di valori fondamentali comuni e del rispetto dei principi dello Stato di diritto, improntati al rispetto reciproco e alla tolleranza.

2 L'integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

Art. 52

Principi

1

L'integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera.

2

Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realtà sociale e le condizioni di vita in Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale.

3478

Legge federale sugli stranieri

3

Il grado d'integrazione è preso in considerazione per il rilascio del permesso di domicilio (art. 33 cpv. 4) e nelle decisioni prese liberamente dalle autorità, segnatamente in merito a misure di allontanamento e di respingimento (art. 91).

4

Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni di stranieri cooperano nel lavoro integrativo.

Art. 53

Promovimento dell'integrazione

1

Nell'adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell'integrazione.

2 Essi creano condizioni favorevoli alla parità di opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica.

3 Essi incoraggiano segnatamente l'apprendimento di una lingua nazionale, l'avanzamento professionale, la previdenza in caso di malattia e infortunio nonché tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza.

4

Essi tengono conto delle esigenze particolari dell'integrazione delle donne, dei bambini e dei giovani.

Art. 54

Contributi finanziari

1

La Confederazione può contribuire finanziariamente all'integrazione degli stranieri. Di regola, i contributi sono accordati unicamente se Cantoni, Comuni o terzi garantiscono una congrua partecipazione alle spese.

2

L'importo annuo massimo dei contributi è fissato nel preventivo.

3

Il Consiglio federale designa i settori del promovimento dell'integrazione e disciplina le modalità d'applicazione.

Art. 55

Informazione

1

Confederazione, Cantoni e Comuni informano gli stranieri in modo adeguato sulle condizioni di vita in Svizzera e segnatamente sui loro diritti e doveri.

2 Gli stranieri sono informati circa l'offerta esistente in materia di promovimento dell'integrazione.

3

Confederazione, Cantoni e Comuni informano la popolazione sulla politica migratoria e sulla situazione particolare degli stranieri.

Art. 56

Coordinamento dell'integrazione

1

L'Ufficio federale coordina i provvedimenti dei servizi federali per l'integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell'assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità pubblica.

2

Esso assicura lo scambio d'informazioni ed esperienze con i Cantoni.

3479

Legge federale sugli stranieri

3 I Cantoni designano un servizio che funge da interlocutore dell'Ufficio federale nelle questioni inerenti all'integrazione.

Art. 57

Commissione degli stranieri

1

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di cittadini stranieri e svizzeri.

2 La Commissione si occupa di questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera.

3

Essa collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali, con i servizi e le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri nonché con le organizzazioni di stranieri e le organizzazioni non governative attive nel settore dell'integrazione. Prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze sul piano internazionale.

4 La Commissione è autorizzata a proporre il versamento di contributi finanziari (art. 54) e a pronunciarsi in merito alle domande di sussidio inoltrate.

5

Il Consiglio federale può attribuire alla Commissione ulteriori compiti.

Capitolo 8: Documenti di viaggio Art. 58 1 L'Ufficio federale dei rifugiati può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti.

2

Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che: a.

può essere considerato rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19517 sullo statuto dei rifugiati;

b.

è stato riconosciuto come apolide dalla Svizzera ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19548 sullo statuto degli apolidi;

c.

è privo di documenti e titolare di un permesso di domicilio.

3

Non ha diritto al rilascio di un documento lo straniero che viola gravemente o ripetutamente oppure minaccia l'ordine pubblico in Svizzera o all'estero o minaccia la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

4

7 8

La stesura dei documenti può essere parzialmente o interamente delegata a terzi.

RS 0.142.30 RS 0.142.40

3480

Legge federale sugli stranieri

Capitolo 9: Fine del soggiorno Sezione 1: Aiuto al ritorno e alla reintegrazione Art. 59 1

La Confederazione può fornire un aiuto allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo, fornendogli un aiuto al ritorno e alla reintegrazione.

2

3

Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione: a.

le persone che hanno lasciato il Paese d'origine o di provenienza a causa di una grave minaccia generale, segnatamente una guerra, una guerra civile o altri tipi di violenza, o che non potevano rientrare in tale Paese durante il perdurare della minaccia, sempreché il loro soggiorno era conforme alla presente legge e queste persone siano tenute a lasciare la Svizzera;

b.

le persone menzionate all'articolo 30 capoverso 1 lettere d ed e.

L'aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende: a.

l'accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera a LAsi9;

b.

la partecipazione a progetti nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera b LAsi;

c.

un sostegno finanziario in singoli casi per facilitare l'integrazione o per assicurare l'assistenza sanitaria nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l'articolo 93 capoverso 2 lettera c LAsi.

4

Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi.

Sezione 2: Estinzione e revoca dei permessi Art. 60 1

Estinzione dei permessi

Un permesso decade: a.

al momento della notificazione della partenza all'estero;

b.

con il rilascio di un permesso in un altro Cantone;

c.

alla scadenza della durata di validità del permesso;

d.

in seguito ad espulsione ai sensi dell'articolo 67.

2

Se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso per dimoranti temporanei decade dopo tre mesi, il permesso di dimora e il permesso

9

RS 142.31

3481

Legge federale sugli stranieri

di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto durante tre anni.

Art. 61

Revoca di decisioni

L'autorità competente può revocare i permessi e le altre decisioni giusta la presente legge se lo straniero: a.

o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto o dissimulato scientemente fatti d'importanza essenziale;

b.

è colpito da una pena privativa della libertà di lunga durata o da misura penale ai sensi dell'articolo 42 o 100bis del Codice penale10;

c.

ha gravemente o ripetutamente violato o minacciato l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero, o ha minacciato la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

d.

disattende una delle condizioni legate alla decisione;

e.

o una persona a suo carico dipende dall'assistenza sociale.

Art. 62 1

Revoca del permesso di domicilio

Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se lo straniero: a.

o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto o dissimulato scientemente fatti d'importanza essenziale;

b.

è colpito da una pena privativa della libertà di lunga durata o da una misura penale ai sensi dell'articolo 42 o 100bis del Codice penale11;

c.

ha gravemente o ripetutamente violato o minacciato l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero, o ha minacciato la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

d.

o una persona a suo carico dipende dall'assistenza sociale in maniera durevole e considerevole.

2 Il permesso di domicilio di uno straniero che dimora regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato unicamente per motivi giusta il capoverso 1 lettere a-c.

10 11

RS 311.0 RS 311.0

3482

Legge federale sugli stranieri

Sezione 3: Misure di allontanamento e di respingimento Art. 63

Allontanamento senza formalità

1

Lo straniero è allontanato dalla Svizzera senza formalità dalle competenti autorità se: a.

non è in possesso del necessario permesso;

b.

durante un soggiorno in Svizzera che non necessita un permesso non adempie più le condizioni d'entrata (art. 3).

2 Dietro richiesta immediata, l'autorità competente emana una decisione formale. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro tre giorni dalla notifica.

Esso non ha effetto sospensivo. L'istanza di ricorso decide entro 10 giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

3

Se l'interessato ha violato o minacciato gravemente o ripetutamente l'ordine e la sicurezza pubblici oppure minaccia la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

Art. 64

Allontanamento all'aeroporto

1

Se l'entrata è rifiutata al momento del controllo di confine all'aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera. L'allontanamento avviene senza formalità.

2 Dietro richiesta immediata, l'Ufficio federale emana entro 48 ore una decisione formale. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notifica. L'istanza di ricorso decide entro 72 ore.

3

La persona respinta è ammessa a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell'aeroporto per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non sia disposta nei suoi confronti l'espulsione (art. 68) o la carcerazione in vista di sfratto (art. 73-74). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 78) e il deposito di una domanda d'asilo (art. 22 LAsi12).

Art. 65

Allontanamento ordinario

1

Le autorità competenti allontanano lo straniero dalla Svizzera quando il permesso è negato, revocato o non è prorogato.

2

Con l'allontanamento ordinario è impartito un termine di partenza adeguato.

3

Se l'interessato ha violato o minacciato gravemente o ripetutamente l'ordine e la sicurezza pubblici, oppure minaccia la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

12

RS 142.31

3483

Legge federale sugli stranieri

Art. 66 1

Divieto d'entrata

L'ufficio federale può vietare l'entrata a uno straniero che: a.

ha violato o minaccia l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;

b.

ha causato spese assistenziali;

c.

è stato espulso;

d.

è stato incarcerato in previsione dell'allontanamento o dello sfratto (art. 72-74).

2 L'Ufficio federale di polizia può disporre un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

3 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata determinata o, in casi gravi, indeterminata.

4

L'autorità che ha emanato la decisione può sospendere temporaneamente tale misura se motivi importanti lo giustificano.

Art. 67

Espulsione

1

L'Ufficio federale di polizia può disporre l'espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

2

Con l'espulsione è impartito un termine di partenza adeguato.

3

L'espulsione è accompagnata da un divieto d'entrata in Svizzera di durata determinata o indeterminata. L'autorità che ha emanato la decisione può sospendere temporaneamente tale misura se motivi importanti lo giustificano.

4

Se l'interessato ha violato o minacciato gravemente o ripetutamente l'ordine e la sicurezza pubblici, oppure minaccia la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

Sezione 4: Rinvio forzato Art. 68 1

Decisione di rinvio forzato

L'autorità cantonale competente esegue il rinvio se: a.

lo straniero lascia scadere il termine impartitogli per la partenza;

b.

l'allontanamento o l'espulsione sono immediatamente esecutivi;

c.

lo straniero è in carcere in base agli articoli 73 e 74 e la decisione d'allontanamento o d'espulsione è passata in giudicato.

2 L'autorità competente può rinviare nel Paese di sua scelta lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato.

3484

Legge federale sugli stranieri

Art. 69

Perquisizione

1

Durante una procedura di allontanamento o di espulsione, la competente autorità cantonale può far perquisire lo straniero e i suoi beni al fine di mettere al sicuro i documenti di viaggio o d'identità. La perquisizione è effettuata unicamente da una persona dello stesso sesso.

2

Se è stata emanata una decisione di prima istanza, l'autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un appartamento o di altri locali se vi è il sospetto che lo straniero colpito da una decisione di allontanamento o di espulsione vi si nasconda.

Art. 70

Assistenza della Confederazione alle autorità d'esecuzione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri, in particolare: a.

collaborando per l'ottenimento dei documenti di viaggio;

b.

organizzando il viaggio;

c.

assicurando la collaborazione tra i Cantoni coinvolti e il Dipartimento federale degli affari esteri.

Sezione 5: Misure coercitive Art. 71

Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio

1

Allo straniero privo di permesso per dimoranti temporanei, di dimora o di domicilio che perturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici, l'autorità cantonale competente può imporre, segnatamente al fine di lottare contro il traffico di stupefacenti, di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio.

2

Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

3

Contro le misure ordinate è ammissibile il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 72

Carcerazione preliminare

1

Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento, la competente autorità cantonale può far incarcerare per tre mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso per dimoranti temporanei, di dimora o di domicilio che: a.

nella procedura d'asilo o d'allontanamento rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o ripetutamente non dà seguito, senza sufficiente motivo, a una citazione;

3485

Legge federale sugli stranieri

b.

abbandona il territorio che gli è attribuito o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 71;

c.

nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;

d.

presenta domanda d'asilo dopo un allontanamento in seguito alla revoca, passata in giudicato, del permesso (art. 61 e 62) o alla mancata proroga dello stesso per violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici o per minaccia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera;

e.

presenta domanda d'asilo dopo un'espulsione (art. 67);

f.

soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta domanda d'asilo allo scopo evidente di eludere il rischio dell'esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione. Tale scopo è presunto qualora sarebbe stato possibile e ragionevolmente esigibile presentare più tempestivamente la domanda d'asilo e quest'ultima è presentata in prossimità di una carcerazione, di un procedimento penale, dell'esecuzione di una pena o dell'emanazione di una decisione di allontanamento;

g.

minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato.

2

L'autorità competente decide senza indugio in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.

Art. 73

Carcerazione in vista del rinvio forzato

1

Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può: a.

mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell'articolo 72;

b.

incarcerare lo straniero se: 1. sono dati motivi giusta l'articolo 72 capoverso 1 lettere b, c oppure g, 2. l'Ufficio federale competente ha pronunciato una decisione di non entrata in materia ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 lettere a-c, o dell'articolo 33 LAsi13, 3. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio forzato, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare giusta l'articolo 85 capoverso 1 lettera c della presente legge nonché giusta l'articolo 8 capoverso 1 lettera a e capoverso 4 LAsi, 4. il suo comportamento precedente indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità.

2

La carcerazione può durare tre mesi al massimo; se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'au-

13

RS 142.31

3486

Legge federale sugli stranieri

torità giudiziaria cantonale la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo.

3 I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sono intrapresi senza indugio.

Art. 74

Carcerazione in vista del rinvio forzato dopo che le autorità hanno procurato i documenti di viaggio

1

La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, se:

2

a.

è stata pronunciata una decisione esecutiva;

b.

l'interessato non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli; e

c.

l'autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio per l'interessato.

La carcerazione può durare 20 giorni al massimo.

3 I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sono intrapresi senza indugio.

Art. 75

Disposizione ed esame della carcerazione

1

La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

2

La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria il più tardi entro 96 ore nell'ambito di un dibattimento orale. Se la carcerazione è stata disposta secondo l'articolo 74, la procedura di esame della carcerazione si svolge per scritto.

3

L'autorità giudiziaria può rinunciare alla procedura orale se l'allontanamento avrà luogo presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall'ordine di carcerazione e se l'interessato ha espressamente dato per scritto il suo assenso a questo modo di procedere. Se l'allontanamento non può avvenire entro tale termine, occorre svolgere il dibattimento orale al massimo 12 giorni dopo la decisione di carcerazione.

4

Nel decidere la carcerazione, il mantenimento o la revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. È esclusa la carcerazione preliminare o in vista del rinvio forzato di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

5

Lo straniero incarcerato può, dopo un mese dall'esame della decisione di carcerazione, presentare istanza di scarcerazione. L'autorità giudiziaria decide in merito all'istanza entro otto giorni feriali, nell'ambito di un dibattimento orale. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese nel caso di carcerazione secondo l'articolo 72 e dopo due mesi nel caso di carcerazione secondo l'articolo 73.

3487

Legge federale sugli stranieri

6

La carcerazione ha termine se: a.

il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione si rivela inattuabile per motivi giuridici o effettivi;

b.

è stata accolta un'istanza di scarcerazione;

c.

la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

Art. 76

Condizioni di carcerazione

1

I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera designata dall'incarcerato sia informata. La persona incarcerata può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale.

2

La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Occorre evitare di collocare le persone incarcerate in base alla presente legge con persone in carcerazione preventiva o detenute in esecuzione della pena. Per quanto possibile, è offerta alla persona incarcerata un'occupazione adeguata.

Art. 77

Finanziamento da parte della Confederazione

La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare o in vista del rinvio forzato. Questa somma è versata per: a.

richiedenti l'asilo;

b.

rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un'ammissione provvisoria;

c.

stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d'allontanamento dell'Ufficio federale dei rifugiati;

d.

rifugiati espulsi secondo l'articolo 65 LAsi14.

Capitolo 10: Ammissione provvisoria Art. 78

Decisione d'ammissione provvisoria

1

Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale dei rifugiati decide l'ammissione provvisoria.

2 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire o essere allontanato né verso il Paese d'origine o di provenienza, né verso un Paese terzo.

14

RS 142.31

3488

Legge federale sugli stranieri

3

L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o in un Paese terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

4 L'esecuzione non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un pericolo concreto.

5 L'Ufficio federale dei rifugiati può decidere l'ammissione provvisoria se l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe per il richiedente l'asilo una situazione di rigore personale grave ai sensi dell'articolo 44 capoverso 3 LAsi15.

6 L'ammissione provvisoria può essere proposta dall'Ufficio federale degli stranieri, dall'Ufficio federale di polizia e dalle competenti autorità cantonali.

7

I capoversi 4 e 5 non sono applicabili se lo straniero allontanato o espulso ha violato o minacciato gravemente o ripetutamente la sicurezza e l'ordine pubblici, o minaccia la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 79

Fine dell'ammissione provvisoria

1

L'ammissione provvisoria è revocata dall'Ufficio federale dei rifugiati qualora non siano più adempite le condizioni dell'articolo 78.

2

Essa prende fine qualora lo straniero lascia liberamente la Svizzera o vi ottiene un permesso di dimora.

Art. 80

Regolamentazione dell'ammissione provvisoria

1

Il permesso per lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 40 cpv. 2) è rilasciato dal Cantone di residenza, ai fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo e prorogato fatto salvo l'articolo 79.

2

Per la ripartizione delle persone ammesse provvisoriamente si applica per analogia l'articolo 27 LAsi16.

3

Lo straniero ammesso provvisoriamente presenta la domanda di cambiamento di Cantone presso l'Ufficio federale dei rifugiati. Quest'ultimo decide dopo aver sentito i Cantoni interessati.

4

La decisione relativa al cambiamento di Cantone può essere impugnata unicamente se viola il principio dell'unità familiare.

5

Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di domicilio nel Cantone di residenza o nel Cantone attribuitogli.

6

Il Cantone di residenza può autorizzare lo straniero ammesso provvisoriamente a esercitare un'attività lucrativa.

7

Il Consiglio federale può emanare disposizioni più severe, segnatamente per quel che concerne la scelta del luogo di domicilio e l'esercizio di un'attività lucrativa, nei confronti delle persone il cui allontanamento non è possibile in quanto le stesse rifiutano di collaborare.

15 16

RS 142.31 RS 142.31

3489

Legge federale sugli stranieri

Art. 81

Aiuto sociale

L'importo, il versamento e il conteggio delle prestazioni d'aiuto sociale per persone ammesse provvisoriamente sono retti dal diritto cantonale. Il capitolo 5 LAsi17, si applica per analogia. L'aiuto sociale ai rifugiati ammessi provvisoriamente è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 6 LAsi.

Art. 82

Contributi federali

1

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria secondo articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi18 per ogni persona ammessa provvisoriamente che in precedenza non era in possesso di un permesso per dimoranti temporanei, di dimora o di domicilio. L'obbligo di rimborsare le spese prende inizio al momento della presentazione della domanda (art. 78 cpv. 6) o al momento dell'ammissione provvisoria (art. 78 cpv. 1 e 5) e dura sino al momento stabilito dall'Ufficio federale dei rifugiati nella decisione di revoca dell'ammissione provvisoria.

2 La copertura da parte della Confederazione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dalle disposizioni applicabili ai richiedenti l'asilo degli articoli 92 e 93 LAsi.

Art. 83

Garanzie

Le persone ammesse provvisoriamente sono tenute a fornire garanzie per il rimborso delle spese cagionate dall'aiuto sociale, dalla partenza, dall'esecuzione e dalla procedura di ricorso. Gli articoli 85-87 e il capitolo 10 LAsi19, si applicano per analogia.

Capitolo 11: Obblighi Sezione 1: Obblighi degli stranieri, dei datori di lavoro e dei destinatari di prestazioni di servizio Art. 84

Possesso di un documento di legittimazione valido

Durante il soggiorno in Svizzera, lo straniero dev'essere in possesso di un documento di legittimazione valido, riconosciuto giusta l'articolo 11 capoverso 1.

Art. 85

Obbligo di collaborare

Lo straniero e i terzi partecipanti a procedura e secondo la presente legge collaborano all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della presente legge. In particolare, essi sono tenuti a:

17 18 19

RS 142.31 RS 142.31 RS 142.31

3490

Legge federale sugli stranieri

a.

fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno;

b.

fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un termine ragionevole;

c.

procurarsi documenti di legittimazione (art. 84) o collaborare a tal fine con le autorità.

Art. 86

Obbligo di diligenza del datore di lavoro e del destinatario di una prestazione di servizio

1

Prima che lo straniero assuma un impiego, il datore di lavoro si accerta che è autorizzato a esercitare un'attività in Svizzera esaminando il suo titolo di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti.

2

La persona in Svizzera che fa capo a una prestazione transfrontaliera di servizio, si accerta che il prestatore di servizio è autorizzato a esercitare un'attività in Svizzera esaminando il suo titolo di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti.

Sezione 2: Obblighi delle imprese di trasporto Art. 87

Obbligo di diligenza e assistenza da parte delle autorità

1

L'impresa di trasporto aereo prende tutte le disposizioni che da essa si possono esigere al fine di trasportare unicamente le persone che dispongono dei documenti di viaggio necessari per il transito, l'entrata o la partenza. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza la portata dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo.

2

Le competenti autorità federali e cantonali collaborano con le imprese di trasporto aereo. Le modalità della collaborazione possono essere fissate in una concessione o un accordo tra l'Ufficio federale e le imprese di trasporto aereo.

Art. 88

Obbligo di presa a carico e copertura dei costi

1

Se l'entrata in Svizzera è rifiutata, l'impresa di trasporto aereo deve, su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, prendere immediatamente a carico le persone da essa trasportate.

2 Se l'impresa di trasporto aereo dimostra di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza, l'obbligo di presa a carico si limita:

a.

al trasporto immediato dalla Svizzera a destinazione del Paese di provenienza o, se ciò non è possibile o ragionevolmente esigibile, in un altro Stato ove il passeggero può entrare legalmente;

b.

alla copertura delle spese scoperte d'accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento o di cura, fino all'uscita o fino all'entrata in Svizzera.

3491

Legge federale sugli stranieri

3 L'impresa di trasporto che non può dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è tenuta ad assumere, fino a un periodo di sei mesi, le spese occasionate alle autorità federali o cantonali dal mantenimento e dalle cure, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri, i costi dell'accompagnamento e del rinvio forzato. Per la copertura di tali spese può essere chiesta una garanzia. Il Consiglio federale può versare una somma forfettaria basandosi sul costo probabile di soluzioni vantaggiose.

4

Il capoverso 3 non si applica se l'entrata è avvenuta nel contesto di una procedura d'asilo e se allo straniero è riconosciuta la qualità di rifugiato in virtù della Convenzione del 28 luglio 195120 sullo statuto dei rifugiati. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe.

Art. 89

Multa in caso di violazione dell'obbligo di diligenza

1

L'Ufficio federale sanziona l'impresa di trasporto aereo che ha violato l'obbligo di diligenza trasportando persone prive dei documenti necessari al transito, all'entrata o all'uscita, con una multa fino a 5000 franchi per persona trasportata.

2

Esso non infligge la multa se: a.

è stata autorizzata l'entrata o il prosieguo del viaggio;

b.

non si poteva ragionevolmente esigere che l'impresa di viaggio scoprisse una falsificazione o una contraffazione;

c.

l'impresa di trasporto aereo è stata costretta a trasportare la persona;

d.

la persona trasportata ha presentato una domanda d'asilo e le è stata riconosciuta la qualità di rifugiato in virtù della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe.

3

Può prescindere dalla multa nei casi di esigua gravità, segnatamente se non sussistono spese scoperte legate all'assistenza, al mantenimento e al rinvio forzato.

4

Nella determinazione della multa, può tenere conto dell'esistenza di un accordo di collaborazione secondo l'articolo 87 capoverso 2 .

5 La procedura è retta dalle disposizioni della legge federale del 22 marzo 197422 sul diritto penale amministrativo.

Art. 90

Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese di trasporto, segnatamente imprese internazionali di bus o di taxi, alle prescrizioni di cui agli articoli 87-89.

20 21 22

RS 142.30 RS 142.30 RS 313.0

3492

Legge federale sugli stranieri

Capitolo 12: Compiti e competenze delle autorità Art. 91

Esercizio del potere discrezionale

1

Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero.

2

Se un provvedimento di legge appare sproporzionato, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento che minacci l'applicazione di tale provvedimento.

Art. 92

Assistenza amministrativa e comunicazione di dati

1

Le autorità competenti per l'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei compiti loro assegnati. Esse comunicano le informazioni necessarie e, su richiesta, consentono la consultazione degli atti amministrativi.

2

Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, su richiesta, a fornire alle autorità menzionate nel capoverso 1 i dati e le informazioni necessari per l'applicazione della presente legge.

3

L'Ufficio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti: a.

l'avvio di inchieste penali;

b.

le sentenze di diritto civile e penale;

c.

le modifiche legate allo stato civile e il diniego di contrarre matrimonio;

d.

il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale.

Art. 93

Ripartizione degli incarichi

1

L'Ufficio federale è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente affidati ad altre autorità federali o alle autorità cantonali.

2

3

Il Consiglio federale disciplina l'entrata, la partenza, l'ammissione e il soggiorno: a.

dei membri delle rappresentanze diplomatiche, delle missioni permanenti e dei posti consolari;

b.

dei funzionari di organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede;

c.

delle persone che accompagnano le persone descritte nelle lettere a e b, segnatamente i familiari e il personale domestico privato;

d.

di tutte le altre persone chiamate in veste ufficiale a esercitare una funzione in una rappresentanza diplomatica o in una missione permanente, in un posto consolare o in un'organizzazione internazionale con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede.

I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti.

3493

Legge federale sugli stranieri

Art. 94

Procedura d'approvazione

Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi per dimoranti temporanei, di dimora e di domicilio nonché i preavvisi delle autorità preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.

Art. 95

Convenzioni internazionali

1

Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali Convenzioni su: a.

l'obbligo del visto e l'esecuzione del controllo al confine;

b.

la riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera;

c.

il transito di persone sotto scorta di polizia, nel quadro degli accordi di transito e di riammissione, nonché lo statuto giuridico delle persone accompagnanti delle parti contraenti;

d.

il termine per ottenere il permesso di domicilio;

e.

la formazione e il perfezionamento professionale (accordi sui tirocinanti);

f.

il reclutamento di lavoratori;

g.

le prestazioni transfrontaliere di servizi;

h.

lo statuto giuridico delle persone di cui all'articolo 93 capoverso 2.

2

I Dipartimenti competenti possono concludere con autorità straniere o con organizzazioni internazionali accordi sull'applicazione tecnica di convenzioni di cui al capoverso 1.

Capitolo 13: Protezione dei dati Art. 96

Trattamento dei dati

L'Ufficio federale, le competenti autorità cantonali e, nei limiti delle sue competenze, l'Ufficio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati particolarmente degni di protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

Art. 97

Rilievo di dati per stabilire l'identità

Allo scopo di stabilire l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i dati biometrici dello straniero e fotografarlo.

3494

Legge federale sugli stranieri

Art. 98

Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto

1

L'arrivo di passeggeri all'aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per il controllo al confine (art. 6 e 7) utilizzano i dati così ottenuti al fine di: a.

risalire all'impresa di trasporto aereo e al luogo del decollo per le persone che non adempiono le condizioni d'entrata;

b.

procedere al confronto dei dati personali di tutti coloro che entrano nel nostro Paese con i dati contenuti nei sistemi di ricerca di persone.

2

Le autorità competenti comunicano all'Ufficio federale di polizia le eventuali minacce concrete alla sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza esercitata secondo il capoverso 1. Esse possono trasmettere, oltre alla notifica, anche i pertinenti dati.

3

I dati rilevati devono essere distrutti entro 30 giorni. Se necessari per una procedura pendente di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri, il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano conservati più a lungo.

4

La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali contributi ai costi di sorveglianza secondo il capoverso 1.

5

Il Consiglio federale disciplina le specificazioni che i sistemi di riconoscimento dei tratti del viso devono soddisfare nonché i dettagli della procedura di sorveglianza e la comunicazione di informazioni all'Ufficio federale di polizia.

Art. 99

Scambio di dati con le imprese di trasporto

1

Le autorità competenti per il controllo al confine possono comunicare alle imprese di trasporto elenchi con dati personali contenenti segnatamente indicazioni relative a documenti di viaggio rubati o usati in maniera abusiva, purché ciò sia necessario per l'adempimento dell'obbligo di diligenza secondo l'articolo 87. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199223 sulla protezione dei dati (LPD).

2

Le imprese di trasporto sono tenute, su richiesta, a concedere la consultazione degli elenchi dei passeggeri alle autorità competenti per il controllo al confine, se ciò è necessario all'adempimento dei loro obblighi legali. Per agevolare il controllo al confine, l'Ufficio federale può convenire con le imprese di trasporto uno scambio sistematico dei dati.

3

I dati rilevati che non sono necessari per una procedura pendente di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri, devono essere distrutti entro 30 giorni.

Art. 100

Comunicazione di dati personali all'estero

1

Per l'adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, l'Ufficio federale e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni 23

RS 235.1

3495

Legge federale sugli stranieri

internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste ultime garantiscano una protezione dei dati equivalente a quella garantita in Svizzera.

2

Possono essere comunicati in virtù del capoverso 1 i dati personali seguenti: a.

le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, nazionalità, ultimo indirizzo noto nel Paese d'origine o di provenienza) dello straniero interessato e, se necessario, dei congiunti;

b.

indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;

c.

dati biometrici e fotografie;

d.

altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona;

e.

indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero;

f.

i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;

g.

indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;

h.

indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

Art. 101

Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza

In vista dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità incaricata dell'organizzazione della partenza può comunicare i dati seguenti alle autorità straniere, sempreché ciò non metta in pericolo lo straniero o i suoi familiari: a.

le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, nazionalità, cognome e nome dei genitori e ultimo indirizzo noto nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei congiunti;

b.

indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;

c.

dati biometrici e fotografie;

d.

altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona;

e.

indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero;

f.

i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero.

Art. 102

Comunicazione di dati personali nel contesto degli accordi di transito e di riammissione

1 Per l'esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all'articolo 95, l'Ufficio federale degli stranieri, l'Ufficio federale dei rifugiati e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella garantita Svizzera.

3496

Legge federale sugli stranieri

2 Ai fini della riammissione di un suo cittadino, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

a.

generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, nazionalità, ultimo indirizzo noto nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei congiunti;

b.

indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;

c.

dati biometrici e fotografie;

d.

altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona;

e.

indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero;

f.

i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero.

3 Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

a.

dati giusta il capoverso 2;

b.

indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;

c.

indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

4

L'accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti.

Art. 103

Sistema d'informazione

1

L'Ufficio federale gestisce, in collaborazione con i servizi federali menzionati nell'articolo 104 e con la partecipazione dei Cantoni, un sistema centrale di informazione relativo agli stranieri.

2 Il sistema d'informazione serve alla razionalizzazione dei lavori, ai controlli prescritti dalla legislazione sugli stranieri, all'allestimento di statistiche sugli stranieri e, in casi particolari, a facilitare l'assistenza amministrativa. Esso serve inoltre al rilascio e al controllo automatizzato dei visti.

3

Nel sistema d'informazione sono registrati e trattati i dati personali necessari per l'adempimento dei compiti giusta il capoverso 2, inclusi i dati relativi a perseguimenti o sanzioni amministrativi o penali (art. 3 lett. c n. 4 LPD24).

4 Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, il catalogo dei dati da rilevare, l'accesso ai dati nonché le autorizzazioni di trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

24

RS 235.1

3497

Legge federale sugli stranieri

Art. 104

Comunicazione di dati personali registrati nel sistema d'informazione

1

L'Ufficio federale può accordare alle autorità enumerate qui di seguito l'accesso diretto con procedura di richiamo ai dati personali contenuti nel sistema d'informazione, nella misura in cui l'adempimento dei loro compiti legali lo esiga: a.

le competenti autorità cantonali, per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge e le ordinanze d'esecuzione;

b.

le rappresentanze di Svizzera all'estero, per l'esame delle domande di visto;

c.

le autorità federali incaricate delle questioni dell'asilo, per l'adempimento dei loro compiti in virtù della LAsi25 e della presente legge;

d.

le istanze di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla presente legge;

e.

i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e il Corpo guardie di confine, esclusivamente per il controllo d'identità e il rilascio di visti d'eccezione;

f.

le autorità di polizia cantonali e comunali, per i controlli giusta la presente legge e per l'identificazione di persone nell'ambito di inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria;

g.

la Cassa svizzera di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni da parte di stranieri che hanno lasciato la Svizzera e per il calcolo delle prestazioni loro dovute;

h.

le autorità federali competenti nei settori della sicurezza interna e della polizia: 1. esclusivamente per scopi d'identificazione delle persone in rapporto con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, 2. esclusivamente per scopi d'identificazione delle persone in rapporto con le procedure d'estradizione, con l'assistenza giudiziaria e amministrativa, con il perseguimento e l'esecuzione penali in via sostitutiva nonché con il controllo delle registrazioni RIPOL, 3. per l'adempimento dei compiti previsti negli articoli 66 e 67 allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, 4. esclusivamente per l'identificazione delle persone in occasione delle inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, 5. esclusivamente per le indagini in materia di soggiorno di persone scomparse in Svizzera o all'estero.

2

Di norma i dati relativi a terzi non coinvolti non devono essere accessibili alle autorità menzionate nel capoverso 1 e non devono in alcun caso essere trattati ulteriormente da esse.

25

RS 142.31

3498

Legge federale sugli stranieri

3

L'Ufficio federale può comunicare in altro modo alle autorità menzionate nel capoverso 1 e all'Ufficio federale di statistica per la tenuta della statistica secondo la legge del 9 ottobre 199226 sulla statistica federale dati personali anonimizzati contenuti nel sistema d'informazione, segnatamente sotto forma di pacchetti dati o di elenchi elettronici.

Art. 105

Sistema di fascicoli personali e di documentazione

L'Ufficio federale gestisce, assieme all'Ufficio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia e alle competenti autorità cantonali, un sistema di gestione elettronica dei fascicoli personali e della documentazione.

Art. 106

Sistemi d'informazione per documenti di viaggio

1

L'Ufficio federale dei rifugiati gestisce un sistema d'informazione per il trattamento di domande e per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno, che contiene i seguenti dati: a.

generalità quali cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, nazionalità, indirizzo, statura, fotografia, cognome e nome dei genitori, firma;

b.

dati relativi al documento di viaggio;

c.

dati relativi alla domanda.

2

L'Ufficio federale dei rifugiati gestisce un sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti (art. 58), che contiene i dati seguenti:

26

a.

generalità quali cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, nazionalità, indirizzo, statura, fotografia, cognome e nome dei genitori, firma;

b.

dati relativi al documento di viaggio;

c.

dati relativi al blocco di documenti o al deposito, al rifiuto, alla perdita o al ritiro del documento di viaggio;

d.

dati relativi a provvedimenti per la protezione di minori o interdetti che fanno riferimento al rilascio di documenti di viaggio;

e.

firma e nome del rappresentante legale per documenti rilasciati a minori;

f.

cognome coniugale, nome in religione o nome d'arte e dati relativi a segni particolari quali disabilità, protesi, trapianti o impianti, se il richiedente esige che tali dati figurino nel documento di viaggio;

g.

nome del rappresentante legale, se il richiedente esige che tale dato figuri nel documento di viaggio del minore;

h.

modifiche dei dati contenuti nel documento di viaggio e dati relativi al rilascio e al rinnovo del documento.

RS 431.01

3499

Legge federale sugli stranieri

3

Hanno accesso al sistema d'informazione secondo il capoverso 1 esclusivamente i collaboratori dell'Ufficio federale dei rifugiati incaricati del trattamento delle domande di rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno.

4 L'Ufficio federale dei rifugiati e il servizio incaricato del rilascio del documento di viaggio registrano ed elaborano i dati nel sistema d'informazione secondo il capoverso 2.

5 L'Ufficio federale dei rifugiati può rendere accessibili i dati da esso registrati nel sistema d'informazione secondo il capoverso 2, o ivi registrati per suo mandato, alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti legali:

6

a.

il servizio incaricato della stesura dei documenti di viaggio;

b.

i posti di confine delle autorità di polizia cantonale e il Corpo guardie di confine, esclusivamente per l'esecuzione del controllo delle persone;

c.

i posti di polizia designati dai Cantoni, esclusivamente per l'identificazione delle persone e per la ricezione di notifiche concernenti documenti di viaggio smarriti.

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 14: Rimedi giuridici Art. 107

Procedura

1

La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

2 Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli 63, 64 e 71-74.

Art. 108

Autorità di ricorso

1

Per le decisioni delle autorità federali, l'autorità di ricorso è il dipartimento competente per l'ufficio che ha emanato la decisione, ad eccezione delle decisioni emanate in applicazione dell'articolo 44 LAsi27.

2 Le decisioni in materia di ricorso emanate in ultima istanza cantonale o dai dipartimenti federali sono definitive sempreché, secondo la legge federale del 16 dicembre 194328 sull'organizzazione giudiziaria, non sia ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

27 28

RS 142.31 RS 173.110

3500

Legge federale sugli stranieri

Art. 109

Ricorsi relativi alla protezione dei dati

1

I ricorsi contro decisioni delle autorità federali in questioni relative alla protezione dei dati sono retti dall'articolo 25 LPD29.

2 I ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali in questioni relative alla protezione dei dati sono retti dal diritto cantonale e dall'articolo 33 capoverso 1 lettera d LPD.

Capitolo 15: Disposizioni penali e sanzioni amministrative Art. 110

Entrata, partenza, soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione

1 È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:

a.

viola le prescrizioni in materia d'entrata secondo l'articolo 3;

b.

soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata di dimora non sottostante a permesso o della dimora autorizzata;

c.

esercita senza autorizzazione un'attività lucrativa in Svizzera;

d.

entra o lascia la Svizzera passando da un posto di confine non autorizzato (art. 5).

2 È punito con la stessa pena lo straniero che, in seguito alla partenza dalla Svizzera, entra sul territorio di un altro Stato violando le disposizioni in materia d'entrata applicabili in detto Stato.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa.

4

Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se lo straniero entrato o uscito illegalmente è allontanato immediatamente.

Art. 111

Incitazione all'entrata, partenza o soggiorno illegali

1

È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:

2

a.

in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata, il soggiorno o la partenza illegali di uno straniero;

b.

procura un impiego a uno straniero che non è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera;

c.

facilita o aiuta a preparare l'entrata, il soggiorno o la partenza illegali di uno straniero nel territorio di un altro Stato, dopo che questi ha lasciato la Svizzera, violando le disposizioni in materia d'entrata applicabili in detto Stato.

Nei casi di esigua gravità la pena può essere la sola multa.

29

RS 235.1

3501

Legge federale sugli stranieri

3

La pena è la detenzione e la multa fino a 500 000 franchi se l'atto è perpetrato nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento o se l'autore agisce per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

Art. 112

Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

1

Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un'attività lucrativa o accetta il contributo di un prestatore di servizi che non dispone del permesso necessario, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 500 000 franchi. Nei casi gravi, la pena è la detenzione e la multa.

2

Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 2 ed entro cinque anni impiega nuovamente uno straniero non autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera è punito con la detenzione e con la multa fino a 1 000 000 franchi.

Art. 113

Inganno nei confronti delle autorità

1

Chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo scientemente fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con la detenzione o la multa fino a 20 000 franchi.

2

Chiunque, nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di dimora degli stranieri, contrae matrimonio con un cittadino straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con la detenzione o la multa fino a 20 000 franchi.

3

Se l'interessato agisce al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, la pena è la detenzione di almeno un anno e la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 114

Violazione dell'assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio

1

Lo straniero che infrange l'assegnazione a un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio (art. 71) è punito con la detenzione fino a un anno.

2

Nel caso di recidiva, la pena è la detenzione.

3

Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l'autore: a.

può essere allontanato immediatamente;

b.

si trova in carcerazione preliminare o in vista del rinvio forzato.

3502

Legge federale sugli stranieri

Art. 115

Altre infrazioni

1

È punito con la detenzione o la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

viola l'obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza (art. 8-14);

b.

senza il necessario permesso, cambia impiego o passa da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente (art. 37);

c.

senza il necessario permesso, trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone (art. 36);

d.

disattende le condizioni cui è sottomesso il permesso (art. 31, 32 e 34);

e.

viola l'obbligo di cooperare all'acquisizione dei documenti d'identità (art. 85 cpv. 1 lett. c).

2

Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d'esecuzione relative alla presente legge.

Art. 116

Confisca di documenti di viaggio

Su istruzione dell'autorità federale competente, le rappresentanze di Svizzera all'estero, i posti di confine e le autorità cantonali competenti possono confiscare i documenti di viaggio falsi, contraffatti o i documenti autentici che vengono utilizzati abusivamente oppure metterli al sicuro per riconsegnarli all'avente diritto.

Art. 117

Sanzioni amministrative e copertura delle spese

1

L'autorità competente può respingere o accettare solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente la presente legge.

2

L'autorità competente può parimenti minacciare di applicare sanzioni al contravventore.

3 Le spese occasionate alla collettività dal sostentamento, dall'infortunio, dalla malattia, oppure dall'allontanamento del lavoratore straniero non autorizzato a esercitare un'attività lucrativa sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che ha avuto l'intenzione di assumerlo.

Capitolo 16: Emolumenti Art. 118 1

Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Versamenti in contanti legati a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti federali e l'ammontare massimo degli emolumenti cantonali.

3503

Legge federale sugli stranieri

3 I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalità. L'interessato può esigere che sia emanata una decisione formale.

Capitolo 17: Disposizioni finali Art. 119 1

Alta vigilanza ed esecuzione

Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'applicazione della presente legge.

2

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 120

Abrogazione e modifica del diritto vigente

1

La legge federale del 26 marzo 193130 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.

2

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge del 26 giugno 199831 sull'asilo: Art. 43 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Le ulteriori condizioni d'ammissione per esercitare un'attività lucrativa sono rette dalla legge federale del ...32 sugli stranieri (LStr).

Art. 60 cpv. 2 2

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati neiloro confronti motivi di revoca ai sensi dell'articolo 62 capoverso 1 lettere b e c LStr33.

Art. 75 cpv. 1 secondo periodo

1

... Trascorso tale termine sono applicabili le condizioni di ammissione per l'esercizio di un'attività lucrativa previste dalla LStr34.

30 31 32 33 34

CS 1 117; RU 1949 225, 1969 784, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587, 1991 362, 1034, 1995 146, 1999 1111 2262 2411, 2000 1891 RS 142.31 RS ...; RU ... (FF 2002 3466) RS ...; RU ... (FF 2002 3466) RS ...; RU ... (FF 2002 3466)

3504

Legge federale sugli stranieri

2. Codice civile35: Art. 97a (nuovo) Abis. Abuso in materia di diritto degli stranieri

1

L'ufficiale dello stato civile nega la sua collaborazione se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e alla dimora degli stranieri.

2 Esso sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.

Art. 105 n. 4 (nuovo) È data una causa di nullità se: 4.

uno degli sposi non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e alla dimora degli stranieri.

Art. 109 cpv. 3 (nuovo) 3 La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all'ammissione e alla dimora degli stranieri.

3. Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 194336: Art. 100 cpv. 1 lett. b n. 1 e 3 Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: b.

35 36

Nel settore del diritto in materia di stranieri e d'asilo: 1. il rifiuto e il divieto d'entrata, 3. il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento il diritto federale non conferisce un diritto, nonché contro decisioni relative al rilascio del permesso di domicilio, la proroga del permesso per frontalieri, il trasferimento del domicilio in un altro Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti.

RS 210 RS 173.110

3505

Legge federale sugli stranieri

4. Legge del 6 ottobre 198937 sul collocamento: Art. 21

Lavoratori stranieri in Svizzera

1

Il prestatore può assumere in Svizzera soltanto stranieri ammessi ad esercitare un'attività lucrativa e autorizzati a cambiare impiego.

2

Sono possibili deroghe se motivi economici speciali lo giustificano.

Art. 121

Disposizioni transitorie

1

La presente legge si applica alle procedure iniziate dopo la sua entrata in vigore.

Essa si applica alle procedure di ricorso unicamente se anche la decisione impugnata è stata emanata dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2 Il termine di cinque anni giusta l'articolo 46 inizia a decorrere con l'entrata in vigore della presente legge, purché l'entrata sia avvenuta prima di tale data o il rapporto familiare sia insorto prima di tale data.

3 Le disposizioni penali della presente legge si applicano alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore purché tali disposizioni siano meno severe.

4 L'articolo 102 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 199938.

Art. 122

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3332

37 38

RS 823.11 Data dell'entrata in vigore dell'articolo 25c LDDS; vedi capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica della LDDS del 26 giugno 1998 (RU 1999 1116 e 2253).

3506