Legge federale sul Consiglio della magistratura

Disegno

(LCM) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012; visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20013, decreta:

Sezione 1:

Statuto e compiti

Art. 1 1

Il Consiglio della magistratura partecipa alla preparazione dell'elezione e della rielezione dei giudici del Tribunale federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale militare di cassazione.

2

Assiste l'Assemblea federale nell'esercizio dell'alta vigilanza sul Tribunale penale federale.

Sezione 2:

Organizzazione

Art. 2

Composizione ed elezione

1

Il Consiglio della magistratura si compone di sette membri aventi diritto di voto in materia federale.

2

L'Assemblea federale elegge alla presidenza del Consiglio della magistratura una personalità con esperienza di giudice.

3

Elegge quattro altri membri. A tal fine bada affinché siano rappresentati i professori universitari di giurisprudenza, gli avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati e i giudici della Confederazione e affinché almeno un membro possieda conoscenze di economia aziendale.

4

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati designano al proprio interno un membro ciascuno del Consiglio della magistratura.

1 2 3

RS 101 FF 2001 3764 FF 2002 1073

2001-2609

1091

LF sul Consiglio della magistratura

5

Il Consiglio della magistratura può invitare il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia o rappresentanti dell'Amministrazione federale a partecipare alle deliberazioni.

Art. 3

Incompatibilità

1

I membri del Consiglio della magistratura di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3 non possono appartenere all'Assemblea federale, al Consiglio federale o all'Amministrazione federale.

2

Il presidente del Consiglio della magistratura non può inoltre appartenere al Tribunale federale, al Tribunale penale federale o al Tribunale militare di cassazione.

3 I membri titolari di una patente di avvocato non possono esercitare la rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale federale, al Tribunale penale federale o al Tribunale militare di cassazione finché non lasciano il Consiglio della magistratura.

Art. 4

Ricusazione

Le disposizioni dell'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 19434 concernenti la ricusazione si applicano per analogia ai membri del Consiglio della magistratura e al personale giuridico del suo segretariato.

Art. 5

Durata del mandato

1

I membri del Consiglio della magistratura sono eletti per sei anni. Sono rieleggibili.

2

I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

3

I membri del Consiglio della magistratura che appartengono nel contempo all'Assemblea federale, al Tribunale federale, al Tribunale penale federale o al Tribunale militare di cassazione lasciano il Consiglio della magistratura appena non fanno più parte di queste autorità.

Art. 6

Attività accessoria

I membri del Consiglio della magistratura esercitano la loro funzione a titolo accessorio.

Art. 7

Diaria e rifusione delle spese

1

I membri del Consiglio della magistratura, salvo i giudici ordinari del Tribunale federale e i giudici del Tribunale penale federale, ricevono una diaria per ciascun giorno dedicato a sedute, ispezioni e altre attività ufficiali o al viaggio di andata e di ritorno dal loro domicilio al luogo di riunione.

2 L'Assemblea federale stabilisce l'importo della diaria e disciplina la rifusione delle spese mediante ordinanza.

4

RS 173.110

1092

LF sul Consiglio della magistratura

Art. 8

Sede

La sede del Consiglio della magistratura è Berna.

Art. 9

Regolamento

L'Assemblea federale emana il regolamento del Consiglio della magistratura in forma di ordinanza.

Art. 10

Rapporto di gestione

Ogni anno il Consiglio della magistratura sottopone all'Assemblea federale un rapporto sulla sua attività.

Art. 11

Segretariato

1

Il Consiglio della magistratura istituisce un segretariato permanente aggregato amministrativamente ai Servizi del Parlamento.

2 Il

rapporto di lavoro del personale del segretariato è retto dalla legge del 24 marzo 20005 sul personale federale.

Art. 12

Segreto d'ufficio

1

I membri del Consiglio della magistratura e il personale del segretariato sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'ambito della loro attività per il Consiglio della magistratura e che sono per loro natura confidenziali.

2

Il Consiglio della magistratura è considerato autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale6).

Sezione 3:

Partecipazione alla preparazione dell'elezione dei giudici

Art. 13

Candidature

1

Il Consiglio della magistratura sottopone alla commissione competente dell'Assemblea federale plenaria proposte per l'elezione e la rielezione dei giudici del Tribunale federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale militare di cassazione.

2

Si adopera affinché le lingue ufficiali, i due sessi e le regioni del Paese siano rappresentati adeguatamente nei Tribunali e tiene conto del pluralismo politico.

Art. 14

Concorso

1

Il Consiglio della magistratura mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti indicando il grado di occupazione.

2

5 6

Può ripetere i concorsi il cui esito è insoddisfacente.

RS 172.220.1 RS 311.0

1093

LF sul Consiglio della magistratura

Art. 15

Non rielezione

1

Se non intende proporre la rielezione di un giudice, il Consiglio della magistratura ne informa tempestivamente l'interessato prima della scadenza del mandato e gli dà la possibilità di esprimersi.

2 Trasmette il parere del giudice interessato alla commissione competente dell'Assemblea federale plenaria.

Sezione 4:

Consulenza al Tribunale penale federale e vigilanza

Art. 16

Principio

1

Il Consiglio della magistratura sorveglia l'andamento degli affari del Tribunale penale federale e vigila sul funzionamento del Tribunale. A tal fine tiene conto delle istruzioni delle commissioni parlamentari di vigilanza.

2

Il Consiglio della magistratura si pronuncia a destinazione dell'Assemblea federale in merito al progetto di preventivo, al consuntivo e al rapporto di gestione del Tribunale penale federale.

Art. 17

Violazione dei doveri d'ufficio da parte di un giudice e incapacità di esercitare il proprio ufficio

1

Se constata che un giudice ha trascurato o violato i suoi doveri d'ufficio, il Consiglio della magistratura ne rende attenti tale giudice e la direzione del Tribunale.

2 Se vi sono indizi che un giudice ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio, intenzionalmente o per negligenza grave, o non è più in grado di esercitare il proprio ufficio, il Consiglio della magistratura accerta i fatti e sottopone alla commissione competente dell'Assemblea federale plenaria un rapporto corredato di una raccomandazione.

3

Il Consiglio della magistratura dà al giudice interessato la possibilità di esprimersi.

Nel caso di cui al capoverso 2, allega al suo rapporto il parere del giudice.

Art. 18

Scioglimento dal segreto d'ufficio

Il Consiglio della magistratura è considerato autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio i giudici del Tribunale penale federale (art. 320 n. 2 del Codice penale7).

7

RS 311.0

1094

LF sul Consiglio della magistratura

Sezione 5:

Disposizioni finali

Art. 19

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 20

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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LF sul Consiglio della magistratura

Allegato (art. 19)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali seguenti sono modificate come segue:

1. Legge del 14 marzo 19588 sulla responsabilità Art. 1 cpv. 1 lett. cbis (nuova) 1

La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, tali: cbis. i membri del Consiglio della magistratura; Art. 10 cpv. 2 primo periodo 2

Il Tribunale federale giudica come istanza unica, secondo gli articoli 116 e seguenti dell'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 19439, le pretese litigiose di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone indicate nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a-cbis. ...

Art. 14 cpv. 1 1

Nessun procedimento penale può essere promosso, senza il permesso delle Camere federali, contro membri del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, né contro membri di autorità o magistrati eletti dall'Assemblea federale e contro membri del Consiglio della magistratura, per reati attenenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi.

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo 1

... Per il personale dei Servizi del Parlamento, tale permesso è accordato dalla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale, per il personale del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni dalla commissione amministrativa del tribunale interessato, per il personale del Tribunale penale federale dalla direzione del Tribunale penale federale e per il personale del Consiglio della magistratura dal Consiglio della magistratura.

8 9

RS 170.32 RS 173.110

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LF sul Consiglio della magistratura

2. Legge del 23 marzo 196210 sui rapporti fra i Consigli Art. 38a (nuovo) 1

Una commissione, incaricata di preparare le elezioni e le destituzioni conformemente alla legge federale del ...11 sul Consiglio della magistratura, è istituita per la durata della legislatura.

2

La commissione è composta di nove membri del Consiglio nazionale e di quattro membri del Consiglio degli Stati.

3 Sottopone all'Assemblea federale (Camere riunite) le candidature e le eventuali proposte di destituzione.

3. Legge del 24 marzo 200012 sul personale federale Art. 2 cpv. 1 lett. h (nuova) 1

La presente legge è applicabile al personale: h.

del segretariato del Consiglio della magistratura.

Art. 3 cpv. 3 3

Il Tribunale penale federale e il Consiglio della magistratura sono considerati datori di lavoro per quanto la legge o il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze.

4. Procedura penale militare del 23 marzo 197913 Art. 14 cpv. 3 (nuovo) 3

Il Consiglio della magistratura partecipa alla preparazione della nomina conformemente alla legge federale del ...14 sul Consiglio della magistratura.

10 11 12 13 14

RS 171.11 RS ...; RU ... (FF 2002 1091) RS 172.220.1 (RU 2001 894) RS 322.1 RS ...; RU ... (FF 2002 1091)

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