Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per un'offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)» del 22 marzo 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1 vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «per un'offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)», depositata il 26 ottobre 19993; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 20004, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 26 ottobre 1999 «per un'offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

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Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, l'iniziativa ha il tenore seguente5: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 63 a (nuovo) Formazione professionale 1

Il diritto a una formazione professionale appropriata è garantito.

2

La Confederazione e i Cantoni assicurano un'offerta sufficiente in materia di formazione professionale. Questa formazione deve rispondere a criteri di qualità e può avere luogo in aziende e scuole professionali, scuole statali o istituzioni analoghe che sottostanno alla sorveglianza dello Stato.

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1 2 3 4 5

La Confederazione istituisce un fondo per la formazione professionale.

RS 101 RU 1999 2556 FF 1999 8086 FF 2001 65 L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 34ter, come pure di completarne le disposizioni transitorie.

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Iniziativa sui posti di tirocinio

4 Il fondo è finanziato mediante contributi di tutti i datori di lavoro. I costi dei posti di formazione offerti sono presi in considerazione purché soddisfino le condizioni qualitative.

5 La Confederazione disciplina la ripartizione dei mezzi finanziari tra i Cantoni.

L'utilizzazione di questi mezzi è di competenza dei Cantoni. Essi coinvolgono i partner sociali. Questi collaborano in particolare nella valutazione della qualità dei posti di formazione.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'articolo 63a (Formazione professionale) Nel caso in cui la legge d'applicazione non entri in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 63a, il Consiglio federale prende immediatamente i necessari provvedimenti per via d'ordinanza.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2002

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

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